CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27395/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviolimitatamente alla omessa statuizione relativa all’istanza di applicazione dellepene sostitutive; declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;lette le note difensive con le quali il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] LoPresti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito agiudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale diTrapani, emessa il 15 luglio 2024, ha confermato la responsabilità del ricorrentein ordine al reato di truffa, commessa con mezzi telematici attraverso i qualiinduceva la vittima a versare somme di danaro su carte prepagate in cambio diuna autovettura posta in vendita su un sito on-line e mai consegnataall’acquirente.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione delgiudice competente per territorio, dal momento che la Corte ha individuato illuogo del commesso reato in quello in cui era stato effettuato il pagamento enon in quello in cui, attraverso il bonifico bancario, l’agente aveva ricevutol’accredito della somma;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità, non essendo stato dimostrato l’effettivo utilizzo da parte delricorrente della carta Postepay sulla quale era confluito parte del profitto dellatruffa e la dimostrazione che l’imputato avesse interloquito con la vittima ed3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego di penesostitutive.La circostanza che la Corte ha concesso il beneficio della sospensionecondizionale della pena non avrebbe dovuto essere considerato ostativo, allaluce dei principi giurisprudenziali formatisi antecedentemente alla cosiddettaRiforma [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza, sul punto, non avrebbe sviluppato alcun altroutile argomento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.1. Il primo motivo, inerente alla eccezione di incompetenza territoriale, èinammissibile perché non consentito, alla luce del fatto che si è proceduto con ilrito abbreviato, scelta processuale che preclude ogni questione sulla competenzaper territorio del giudice, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.Tutte le precisazioni offerte dalla Corte di appello sul punto sono superflue,come pure, a seguire, le censure difensive.2. Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.Dalla lettura delle due sentenze di merito, il cui contenuto si fonde stantel’omogeneità del giudizio di condanna, risulta che la responsabilità dell’imputatoè stata tratta da due elementi di prova individualizzanti, costituiti dal fatto che,per un verso, costui era l’intestatario ed unico utilizzatore della utenza telefonicaservita per commettere la truffa e, per altro verso, era anche l’intestatario dellacarta Postepay sulla quale era stato dirottato parte del profitto ottenuto anchecon l’ausilio di soggetti separatamente giudicati.La confluenza, in senso accusatorio, di tali risultanze, sfugge al ricorrente,che sorvola in ricorso sul fatto che egli fosse, oltre che intestatario della cartaPostepay, anche intestatario ed unico utilizzatore dell’utenza telefonica servitaper indurre la vittima, con artifici e raggiri, a corrispondere danaro per un beneche non avrebbe mai ricevuto.3. Il terzo motivo è fondato.Deve ribadirsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cuisia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i),d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi primadell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per lanatura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art.2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali neltempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (Inmotivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell'alternatività tral'applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non èvenuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. dispostadall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta adisciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive). (Sez. 5,n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354-01).Nel caso in esame, il reato è stato commesso nel 2020, antecedentementealla cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] del 2022, sicché la concessione dellasospensione condizionale della pena era compatibile con la concessione di penesostitutive e la richiesta difensiva in tal senso, non genericamente formulata conl’atto di appello, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di secondo grado;dal che, la giustificazione dell’annullamento con rinvio sul punto al fine indicato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla richiesta dipene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]