CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4152-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4048/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Calabria che aveva respinto l'appello erariale, confermando la pronuncia di primo grado ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in materia di partecipazione al contraddittorio in caso di accertamento presuntivo di cui alla procedura semplificata c.d. "studi di settore". Il ricorso è affidato ad unico motivo. contribuentei spiega controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lettera d, DPR 600/73 e dell'art. 3 della legge n. 549/95, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. In materia di studi di settore è orientamento consolidato quello secondo cui <da procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), Ric. 2021 n. 04152 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.» (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards» (così Cass. VI-5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/2011, recentemente Cass. V, n. 13908/2018). Ne deriva pertanto che la mancata partecipazione al contraddittorio del contribuente, regolarmente invitato, giustifica l'Amministrazione a fondare il proprio convincimento sugli scostamenti del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore, salva la facoltà del contribuente di dimostrarne l'infondatezza in sede contenziosa e con ogni mezzo (cfr. Cass. V., n. 27617/2018 n. 24330/2019). Nel caso di specie, sebbene invitato, il contribuente non ha partecipato al contraddittorio in fase di accertamento, ma ha contestato in giudizio i rilievi dell'Amministrazione finanziaria, che sono stati liberamente valutati dal giudice di merito che ha tratto il proprio convincimento in ordine all'insufficienza del metodo Ric. 2021 n. 04152 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- presuntivo, ove superato dalle prove fornite dalla contribuente nel corso del giudizio. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato, atteso che il motivo di ricorso attinente alla formazione del regime presuntivo e probatorio procedimentale non coglie la ratio dea. dendi della sentenza, incentrata sull'apprezzamento della prova contraria fornita dal contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'avvocato antistatar