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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24704/2026

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letri,depositato il 10.2.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Velletri, in sede di rinvio, ha rigettato ilreclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto contro ilprovvedimento con cui il giudice delegato al fallimentoNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026Immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. aveva disposto la venditadi un compendio immobiliare facente parte del patrimonio dellasocietà fallita.Contro il decreto del tribunale, la società fallita, in personadella curatrice speciale, ha presentato ricorso per cassazionearticolato in nove motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso, eccependo,preliminarmente, la tardività dell’impugnazione.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., prima della quale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è motivata nei termini seguenti:«Il ricorso appare inammissibile per tardività.Dall’esame degli atti emerge, infatti, che il decretoimpugnato è stato pubblicato il 10 febbraio 2023 e comunicatodalla cancelleria in pari data (cfr. doc.

C allegato alcontroricorso), mentre il ricorso in esame è stato notificato dalricorrente solo il successivo 11 settembre 2023, quindi ben oltreil sessantesimo giorno dalla comunicazione del decreto.Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenzadi questa Corte, con riferimento alla disciplina dettata dall’art.26 l.f., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.5/2006 (non applicabili al giudizio in esame, in quanto relativoNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026ad una procedura apertasi in data anteriore all'entrata in vigoredi tale decreto), la comunicazione effettuata a cura dellacancelleria è sufficiente a far decorrere il termine per laproposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso idecreti a contenuto decisorio emessi dal tribunale fallimentarein sede di reclamo ai sensi dell’art. 26 della l.f.

Tale principio,che ha trovato peraltro conferma anche in riferimento alla nuovadisciplina (cfr. Cass., n. 13565/2012), riveste portataderogatoria rispetto alla regola generale enunciata per iprovvedimenti a carattere decisorio e definitivo, secondo cui iltermine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 111Cost. decorre, non diversamente da quanto accade per lesentenze, dalla notificazione eseguita ad istanza di parte; essotrova fondamento nella natura degli interessi tutelati dallaprocedura concorsuale, i quali, giustificando una disciplina inlarga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di ritoed ispirata prevalentemente ad esigenze di accelerazione delprocesso, consentono di ritenere applicabili alla predettaimpugnazione le disposizioni relative ai procedimenti in cameradi consiglio, senza che ciò comporti una disparità di trattamentoo comunque una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., SSUU,n. 12062/1998; Cass., n. 16755/2010; Cass., n. 23173/2020;Cass., n. 19374/2021)».2.

Nella memoria illustrativa tale principio non vienemesso in discussione dalla ricorrente, la quale solleva tutt’altra– e nuova – questione riguardante la costituzione della societànel giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Velletri.

Occorreprecisare che, dopo la cassazione del precedente decreto deltribunale, il procedimento venne riassunto, sia dalla curatelafallimentare, sia dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] 76Numero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026S.r.l., senza che insorgessero questioni circa la regolarecostituzione in giudizio di quest’ultima con il patrocinio deimedesimi difensori che l’avevano assistita davanti alla Corte dicassazione.Nemmeno l’attuale ricorso per cassazione ha sollevatodubbi o questioni sulla regolarità del contraddittorio nel giudiziodi rinvio; questione che viene invece ora sollevata per la primavolta con la memoria illustrativa, senza peraltro specificare inche modo e in che termini essa dovrebbe incidere sulla rilevatatardività del ricorso.

Anzi, la ricorrente esplicita, nella memoria,l’errata opinione di non essere tenuta a dimostrare latempestività del ricorso («né incombe sulla fallita (alla luce dellosvolgimento del procedimento) alcun onere di dimostrazionedella mancata tardività del ricorso posto che essa tardività èstata richiesta dalla stessa Curatela»).È invece di tutta evidenza che l’inammissibilità del ricorsoper cassazione, in quanto tardivo, preclude alla Corte l’esamedi qualsiasi prospettabile profilo di nullità del decreto nontempestivamente impugnato.3.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di literelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5.

Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 7.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.7.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
letri,depositato il 10.2.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Velletri, in sede di rinvio, ha rigettato ilreclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto contro ilprovvedimento con cui il giudice delegato al fallimentoNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026Immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. aveva disposto la venditadi un compendio immobiliare facente parte del patrimonio dellasocietà fallita.Contro il decreto del tribunale, la società fallita, in personadella curatrice speciale, ha presentato ricorso per cassazionearticolato in nove motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso, eccependo,preliminarmente, la tardività dell’impugnazione.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., prima della quale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è motivata nei termini seguenti:«Il ricorso appare inammissibile per tardività.Dall’esame degli atti emerge, infatti, che il decretoimpugnato è stato pubblicato il 10 febbraio 2023 e comunicatodalla cancelleria in pari data (cfr. doc. C allegato alcontroricorso), mentre il ricorso in esame è stato notificato dalricorrente solo il successivo 11 settembre 2023, quindi ben oltreil sessantesimo giorno dalla comunicazione del decreto.Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenzadi questa Corte, con riferimento alla disciplina dettata dall’art.26 l.f., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.5/2006 (non applicabili al giudizio in esame, in quanto relativoNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026ad una procedura apertasi in data anteriore all'entrata in vigoredi tale decreto), la comunicazione effettuata a cura dellacancelleria è sufficiente a far decorrere il termine per laproposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso idecreti a contenuto decisorio emessi dal tribunale fallimentarein sede di reclamo ai sensi dell’art. 26 della l.f. Tale principio,che ha trovato peraltro conferma anche in riferimento alla nuovadisciplina (cfr. Cass., n. 13565/2012), riveste portataderogatoria rispetto alla regola generale enunciata per iprovvedimenti a carattere decisorio e definitivo, secondo cui iltermine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 111Cost. decorre, non diversamente da quanto accade per lesentenze, dalla notificazione eseguita ad istanza di parte; essotrova fondamento nella natura degli interessi tutelati dallaprocedura concorsuale, i quali, giustificando una disciplina inlarga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di ritoed ispirata prevalentemente ad esigenze di accelerazione delprocesso, consentono di ritenere applicabili alla predettaimpugnazione le disposizioni relative ai procedimenti in cameradi consiglio, senza che ciò comporti una disparità di trattamentoo comunque una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., SSUU,n. 12062/1998; Cass., n. 16755/2010; Cass., n. 23173/2020;Cass., n. 19374/2021)».2. Nella memoria illustrativa tale principio non vienemesso in discussione dalla ricorrente, la quale solleva tutt’altra– e nuova – questione riguardante la costituzione della societànel giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Velletri. Occorreprecisare che, dopo la cassazione del precedente decreto deltribunale, il procedimento venne riassunto, sia dalla curatelafallimentare, sia dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] 76Numero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026S.r.l., senza che insorgessero questioni circa la regolarecostituzione in giudizio di quest’ultima con il patrocinio deimedesimi difensori che l’avevano assistita davanti alla Corte dicassazione.Nemmeno l’attuale ricorso per cassazione ha sollevatodubbi o questioni sulla regolarità del contraddittorio nel giudiziodi rinvio; questione che viene invece ora sollevata per la primavolta con la memoria illustrativa, senza peraltro specificare inche modo e in che termini essa dovrebbe incidere sulla rilevatatardività del ricorso. Anzi, la ricorrente esplicita, nella memoria,l’errata opinione di non essere tenuta a dimostrare latempestività del ricorso («né incombe sulla fallita (alla luce dellosvolgimento del procedimento) alcun onere di dimostrazionedella mancata tardività del ricorso posto che essa tardività èstata richiesta dalla stessa Curatela»).È invece di tutta evidenza che l’inammissibilità del ricorsoper cassazione, in quanto tardivo, preclude alla Corte l’esamedi qualsiasi prospettabile profilo di nullità del decreto nontempestivamente impugnato.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di literelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataNumero registro generale 18989/2023Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 24704/2026Data pubblicazione 19/08/2026al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 7.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.7.2026.Il Presidente
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