CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05181/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a AGRIGENTO avverso la sentenza in data 20/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 17/02/2021 del Tribunale di Agrigento, riqualificando il fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 423-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. e riconosc:endo l'attenuante della particolare tenuità del fatto di ricettazione. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove perché il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato dai reati a lui ascritti. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello è insufficiente in punto di risposta al primo motivo di appello, in quanto gli elementi addotti a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore dei fatti in contestazione sono insufficienti e non idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza ogni ragionevole dubbio. A sostegno dell'assunto illustra e compendia i motivi di appello. 2. Violazione di legge per omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen. del reato contestato al capo A). Il ricorrente si duole della mancata riqualificazione nel senso indicato nell'intitolazione e a tale riguardo recrimina il mancato espletamento di attività d'indagine intesa a individuare il punto esatto di innesco e sviluppo dell'incendio e all'accertamento del personale impiegato per domarlo. Illustra, quindi, gli elementi costitutivi del reato di incendio e di quello di danneggiamento seguito da incendio. 3. Violazione di legge in relazione al reato di ricettazione. A tale riguardo rimarca come non vi sia in atti la prova della provenienza furtiva della matassa di rame, che ben poteva essere ritenuta res derelicta. 4. Violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 423-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto fissare la pena in misura pari al minimo edittale, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 423-bis, comma 3 c:od. pen., in quanto la pena irrogata è eccessiva e sproporzionata, trattandosi di reato comune, che non ha provocato danni a terzi e, dunque, estremamente modesto e di nessun allarme sociale, anche avendo riguardo alla «funzione rieducativa, retributiva e preventiva» della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni di merito non consentite in sede di legittimità. Va premesso che Camilleri è stato accusato di avere provocato l'incendio di un'area boschiva protetta, in prossimità del [OSCURATO:PERSONA] della Mandorle, nell'intento di quivi bruciare delle matasse di rame, che si assumono provento di furto. Quanto alla identificazione di Carnilleri quale autore dei reati, la Corte di appello -in uno con la sentenza di primo grado- ha spiegato che il personale della Questura di Agrigento, nell'immediatezza dell'incendio, rinveniva la moto APE di proprietà dello stesso Camilleri con materiale ferroso nel cassonetto oltre che lo stesso Camilleri in prossimità del luogo di origine dell'incendio, con bruciature alle gambe, ricoperto di fuliggine ed emanante puzza di fumo e di benzina. La Corte di appello osservava anche che gli operanti della polizia avevano riferito di avere 2 AgtO\sX assistito a un diverbio tra Camilleri e il suo originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest'ultimo accusava quello dell'accaduto e gli attribuiva la responsabilità delle lesioni da lui riportate a causa delle ustioni. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n, 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto privo di reali censure. Con esso, invero, il ricorrente si duole dell'insussistenza di taluni approfondimenti investigativi e si risolve nella mera enunciazione della differenza tra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito di incendio, senza che siano spiegate le ragioni giuridiche per cui il fatto dovesse essere ricondotto nel paradigma di quest'ultimo. Tanto più a fronte di una corretta qualificazione operata dai giudici dell'appello, che hanno rinvenuto gli elementi costitutivi dell'incendio boschivo colposo su area protetta, del tutto aderente al fatto contestato. 3. Analogo vizio di aspecificità va rinvenuto nel terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene la mancanza della prova della provenienza furtiva del reame. Il motivo oblitera il contenuto della motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, là dove la Corte ha evidenziato che la provenienza furtiva o comunque da delitto doveva evincersi dal fatto che l'imputato si fosse recato in un posto isolato per liberare la matassa di rame dalla guaina gommosa, per poi immetterla nel circuito illegale del metallo. Tale motivazione risulta conforme all'insegnamento di legittimità, a mente del quale non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipolo gia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Così, Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01 ; nello stesso senso, Sez. 1 - , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01). 4. L'ultimo motivo di ricorso non è scrutinabile in sede di legittimità, in quanto si presenta come una mera proposta di valutazione delle emergenze processuali alternativa e anta gonista a quella del giudice di merito in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze etero genee e di determinazione della misura della pena, così valendo la medesima ra gione di inammissibilità indicata al paragrafo 1. 5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ra gione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo