CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 07/11/2024 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, che ha replicato agli argomenti delP.G., insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado, per quanto qui di interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, in sededi giudizio abbreviato, l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, nella qualità rivestita di legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita il 4.1.2016, harideterminato la pena al medesimo inflitta, previo riconoscimento delle circostanzedel primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l’illogicità o comunque la insufficienza econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla correttaindividuazione dell'operazione di cessione di un ramo di azienda.Come è agevole riscontrare dalla lettura della motivazione, il giudice disecondo grado, ripercorrendo il medesimo percorso argomentativo del giudice diprimo grado, ha fondato la dichiarazione di responsabilità del Sampietrosull'asserito svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. causato dalconferimento del ramo di aziende nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a prezzoincongruo rispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valorerisultante dalla differenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari,755.000 – di cui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti edamministratori - tutti conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in occasionedel conferimento del ramo di azienda).“Viceversa, in capo alla cedente [OSCURATO:PERSONA] – sempre secondo laricostruzione della Corte di appello - rimasero ingenti passività tanto che nelbilancio relativo all'esercizio 2014 risultavano debiti per complessivi 2.184.388 €, dicui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale, assistiti daprivilegio. Nella relazione ex art. 33 legge fallimentare - si legge ancora nellasentenza impugnata - il curatore rilevava come la alienazione del ramo di aziendaavesse comportato lo svuotamento del patrimonio della società fallita causando ildissesto della società [...]. In tal senso, secondo il curatore, depongono molteplicidati, tra i quali la mancata valutazione, nella relazione di stima allegata all'attopubblico di cessione del ramo di azienda, delle rimanenze di merci per euro145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e della totalità di crediti pereuro 2.855.192 tutti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013 della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, anche in considerazione degli ingenti importi, nonsarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo di azienda del 12Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura del bilancio dell'anno2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato il valore dellastima”.Alla luce di tale ricostruzione, per i giudici di merito priva di giustificazioneappare la cessione del ramo di azienda in argomento effettuata per il valore di soli11.000 €, “se si considera che in capo alla fallita rimasero, come visto, ingentidebiti (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio) i quali, senza il ramoproduttivo dell'azienda ceduta ad una società di nuova costituzione ma pur sempreriferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA], difficilmente potevano essere adempiutidalla fallita, evitando la dichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento”.In buona sostanza, la Corte di Appello non fa che appiattirsi sul resoconto chedella vicenda aziendale fanno il curatore fallimentare, prima, ed il Tribunale diAvellino, poi, ignorando le censure che sul punto la difesa dell'imputato avevamosso con l'atto di gravame e successivi nuovi motivi. Ed infatti, sulla dedottaerrata valutazione della reale consistenza dell'operazione di conferimento del ramodi azienda nulla si scrive nella sentenza impugnata che si limita a ripetere, sullafalsariga di quanto già scritto dal giudice di primo grado, “ [...] al di là delleosservazioni difensive relative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda,ciò che è nitidamente emerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto dellacessione/conferimento di ramo di azienda ad un valore corrispondente alladifferenza algebrica tra le attività e le passività, determinava lo svuotamento delpatrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, privata degli impianti, dei macchinari,delle attrezzature, degli automezzi, dei mobili e delle macchine per ufficio, venivacondannata, di fatto, alla impossibilità di proseguire utilmente l'attività d’impresa,con conseguente sottrazione di ogni garanzia reale per i debiti non compresi neltrasferimento”.In realtà, la difesa aveva chiaramente evidenziato che il conferimento del ramodi azienda era relativo al solo ramo produttivo della [OSCURATO:PERSONA] e che,pertanto, il valore economico dell'operazione doveva giocoforza avere ad oggettoesclusivamente le componenti attive e passive inerenti alla produzione, conesclusione, dunque, di passività pari ad euro 2.184.388 ed attività pari ad euro3.011.602, che rimanevano (e dovevano rimanere) in capo alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. Quest'ultima, infatti, detenendo ancora il ramo commerciale continuava aproseguire l'attività di impresa ovviamente limitata alla vendita e non più allaproduzione ma sul punto il giudice di appello omette ogni osservazione.In ordine alle attività presuntivamente attribuite in maniera fraudolenta allaLima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giudicante scrive:” [...] nessuna spiegazione èstata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti delle rimanenze di merciper euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e dei crediti per euro2.855.192 radicati nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA]che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimi mesi”.È evidente la totale illogicità di tale affermazione dal momento che l'imputatonon soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza) provarealcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché. Come emerso daglibancarotta documentale addebitata al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] nonera, e non è, in possesso della documentazione contabile della fallita, non potevaquindi egli fornire alcuna spiegazione in ordine alle sorti delle attività rimaste incapo al ramo commerciale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difatti il liquidatorevolontario ad omettere di produrre la documentazione contabile e per questo venivacondannato per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Non di certo,dunque, può addebitarsi la colpa al [OSCURATO:PERSONA], senza che lo stesso sia imputato perbancarotta documentale e tra l'altro ammettendo contestualmente che il Sampietronon aveva a disposizione alcuna documentazione.[OSCURATO:SOCIETA], una tale argomentazione è del tutto contraddittoria oltre che illogica.Concludendo, la sentenza impugnata non rende alcuna motivazione sulla dedottareale consistenza dell'operazione di conferimento.Quanto poi all'operazione di acquisizione di crediti da parte della società fallita,i giudici di merito pongono a base della dichiarazione di responsabilità delSampietro anche una circostanza mai contestata e precisamente l'acquisizione daparte della società fallita di crediti difficilmente recuperabili come attestato dainumerosi procedimenti civili promossi.Orbene tale circostanza contraddice clamorosamente l'affermazione disparizione dei crediti riportati nel bilancio del 2013. [OSCURATO:PERSONA], se sono stati promossi iprocedimenti per il recupero (tra l'altro la difficoltà di recupero originaria è solo unasuggestione sfornita di alcun elemento probatorio), è evidente che in capo allafallita vi erano dei crediti da discutere. Né, evidentemente, i temi dedotti risultanoaffrontati e risolti nella sentenza di primo grado, sicché l'integrale richiamo allastessa, per relationem, non vale a sanare il vizio di motivazione.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 delcodice di rito per inosservanza di una norma processuale stabilità a pena di nullità,in ordine all'operazione di cessione dei crediti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. Nel motivare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato dibancarotta fraudolenta distrattiva (rectius dissipativa), il giudice di secondo gradoscrive: “pochi mesi prima della cessione del ramo di azienda, con scrittura privatadel 10 gennaio 2014, la società madre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimasta nella disponibilità delSampietro [OSCURATO:PERSONA], cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] (società fallita) crediti per euro893.000 in cambio della liberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, laprima società aveva contratto nei confronti della seconda; tuttavia tali crediti furonocontestati da debitori ceduti costringendo la [OSCURATO:PERSONA] a instaurare esosigiudizi civili che, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontarela società madre [...] la simultanea decisione del [OSCURATO:PERSONA] di cedere crediti didifficile esazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cuila prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agirelegalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenereliquidità, ha evidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimonialedella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è certo che le condotte poste in essere dalSampietro [OSCURATO:PERSONA], socio unico e legale rappresentante delle società interessate dalpresente procedimento, integrano gli elementi costitutivi del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale per distrazione dal momento che la cessione del ramo diazienda ad un valore fortemente sottostimato, la decisione di lasciare in capo allaLima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ingenti passività (come visto anche debiti di natura fiscaleassistiti da privilegio) e di trasferire, anziché liquidità, crediti di difficile esazione (acompensazione dei crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hanno arrecatoevidente pregiudizio ai creditori della fallita che hanno visto alienare a terzi esottrarre alla loro garanzia patrimoniale le attività della società medesima senzaadeguato corrispettivo”.In buona sostanza il Giudice d'appello conferma la condanna del ricorrentesulla base di una contestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per l'asserito svuotamento del patrimoniodella [OSCURATO:PERSONA] causato dal conferimento ad un valore incongruo delrelativo ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA],in motivazione, invece, i giudici ritengono fondata la responsabilità dell'imputatoanche sulla base dell'avvenuta cessione pro-soluto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] di crediti ritenuti di difficile esazione.Orbene la contestazione di un fatto ulteriore e diverso da quello di cuiall'imputazione comporta, come noto, una compromissione dei diritti difensividell'imputato.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso;il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo, non potendosi ritenere illogicané insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in puntodi individuazione dell'operazione di cessione di ramo di azienda.[OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeperché, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] prefabbricati SRL, distraeva,occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava, in tutto o in parte, i beni dellasocietà e in particolare conferiva per atto pubblico, in data 12 Aprile 2014, il ramodi azienda corrente in Flumeri della società fallita comprensivo di debiti e creditiaziendali e delle attrezzature indicate nel valore di stima, conferendolo alla societàLima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestualmente costituita, per un importo dieuro 11.000, risultante dalla differenza algebrica tra valore delle attività e passivitàindicate nella relazione di stima allegata all'atto nella quale non venivanomenzionate rimanenze di merci per euro 145.644, disponibilità liquide per euro10.746 né crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013.Dalla lettura delle motivazioni delle pronunce di merito, emerge che la [OSCURATO:SOCIETA]., con oggetto sociale la produzione industriale e la vendita dimanufatti in argilla e strutture prefabbricate e manufatti in cemento realizzatipresso l'impianto sito in Flumeri, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che vedeva il trasferimento ad essa di tutti i rapporti giuridici,compresi quelli di lavoro e di locazione, i debiti e i crediti (ad eccezione delpatrimonio immobiliare rimasto in capo alla cedente), deciso dal [OSCURATO:PERSONA], unicosocio ed amministratore di entrambe le società.L’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'accertatosvuotamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] da parte del predetto, causatodal conferimento del ramo di azienda, in data 12 aprile 2014, nella [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (contestualmente costituita), a prezzo incongruorispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valore risultante dalladifferenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari, attrezzature edautomezzi per circa euro 766.000 e l’ammontare dei debiti per circa 755.000 – dicui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti ed amministratori - tutticonferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in occasione del conferimento delramo di azienda).In particolare, i giudici di merito ritengono che sia priva di giustificazione lacessione del ramo di azienda in argomento, se si considera che in capo alla fallitarimasero ingenti passività (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio), tantoche nel bilancio relativo all'esercizio 2014, risultavano debiti per complessivi2.184.388 €, di cui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale,assistiti da privilegio, “i quali, senza il ramo produttivo dell'azienda ceduto allasocietà di nuova costituzione, ma pur sempre riferibile all'imputato SampietroRoberto, difficilmente potevano essere adempiuti dalla fallita, evitando ladichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento” (così, nella sentenzaimpugnata a pag. 14).A fronte di tale ricostruzione le censure mosse, già con l’atto di appello, dalladifesa, sulla base della relazione tecnica di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], e qui reiteratecol primo motivo di ricorso in scrutinio, sono state reputate infondate dalla Corte dimerito, che ha ritenuto che l'operazione, a differenza di quanto sostenuto daldifensore, non potesse considerarsi un atto neutro per la società fallita per averdeterminato la cessione esclusivamente del ramo produttivo della società –circostanza che avrebbe comportato, secondo la difesa, l’imputazione delle solocomponenti attive e passive inerenti alla produzione con esclusione delle rimanenzedi merci, delle disponibilità liquide e dei crediti indicati nel bilancio chiuso al31/12/2013.In buona sostanza - come emerge dalla stessa descrizione dell’oggetto sociale -il ramo produttivo costituiva il fulcro dell’attività della fallita rispetto al quale quellocommerciale era evidentemente un corollario.E ciò trova conferma anche proprio in quanto ebbe a verificarsi in conseguenzadella cessione del ramo di azienda.I giudici di merito hanno, invero, posto in evidenza come, a seguitodell’alienazione del ramo di azienda, dopo soli otto mesi, nel gennaio 2015, lasocietà veniva posta in liquidazione con nomina di [OSCURATO:PERSONA] in qualità diliquidatore, e dopo un ulteriore anno veniva dichiarata fallita.E, quanto alla fase della liquidazione collegata all’ [OSCURATO:PERSONA], non hanno mancatodi rappresentare che la curatela aveva verificato che la sede della società era statatrasferita ad Atripalda presso un indirizzo risultato inesistente, e poi in Bruscianopresso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aver percepito perl'incarico conferitogli euro 500 mensili, corrispostigli direttamente dal Sanpietro, diessere stato presso la sede di Atripalda in due sole occasioni e di aver recuperatocrediti per euro 50.000, senza tuttavia produrre documentazione a sostegno oindicare i nominativi dei creditori che avevano ricevuto i pagamenti.Indi, nella sentenza impugnata rimane fermo quanto ricostruito dal curatoresulla base dei molteplici dati emersi, tra i quali la mancata valutazione, nellarelazione di stima allegata all'atto pubblico di cessione del ramo di azienda, dellerimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 edella totalità di crediti per euro 2.855.192, tutti indicati nel bilancio chiuso al31/12/2013 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, anche in considerazione degliingenti importi, non sarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo diazienda del 12 Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura delbilancio dell'anno 2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato ilvalore della stima” (così, nella sentenza impugnata a pag. 10).In ordine a tali dati positivi emersi, la Corte di merito aggiunge ” [...] nessunaspiegazione è stata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti dellerimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 edei crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimimesi”.Rimanenze di merci e disponibilità liquide, quindi, comunque non rinvenute dalcuratore.E, quanto agli ingenti crediti che la difesa vorrebbe riferibili unicamente al cd.ramo commerciale, del tutto genericamente il ricorso reitera la questione della loroscomputabilità e non riferibilità al ramo produttivo ceduto.La sentenza impugnata ha quindi concluso che “di là delle osservazioni difensiverelative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda, ciò che è nitidamenteemerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto della cessione/conferimento di ramo diazienda ad un valore corrispondente alla differenza algebrica tra le attività e lepassività, determinava lo svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che, privata degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi, deimobili e delle macchine per ufficio, veniva condannata, di fatto, alla impossibilità diproseguire utilmente l'attività d’impresa, con conseguente sottrazione di ognigaranzia reale per i debiti non compresi nel trasferimento”.A fronte di tale complessiva ricostruzione, che non lasica in ombra anche ilruolo assunto dal liquidatore, a ben vedere il ricorso si limita ad affermare chel'imputato non soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza)provare alcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché – inparticolare fornire una spiegazione in ordine alle sorti delle attività che secondo lasua impostazione sarebbero rimaste in capo al ramo commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. - perché non era in possesso della documentazione contabiledella fallita consegnata al liquidatore.Quanto, infine, alla generica doglianza circa la considerazione dell'operazione diacquisizione di crediti da parte della società fallita, non oggetto di imputazione,trattasi, all’evidenza, di una circostanza che viene dai giudici di merito riferitaunicamente nell’ambito del contesto complessivo da essi opportunamente tracciato.2.2. Alla luce di quanto testé evidenziato, rimane infondato anche il secondomotivo di ricorso, non potendosi affermare che il Giudice d'appello abbiaconfermato la condanna del ricorrente sulla base di una contestazione diversarispetto a quella oggetto dell'imputazione.Il riferimento al fatto, riportato in ricorso, che “[...] pochi mesi prima dellacessione del ramo di azienda, con scrittura privata del 10 gennaio 2014, la societàmadre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimasta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], cedeva allaLima [OSCURATO:PERSONA] (società fallita) crediti per euro 893.000 in cambio dellaliberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, la prima società avevacontratto nei confronti della seconda; tuttavia tali crediti furono contestati dadebitori ceduti costringendo la [OSCURATO:PERSONA] a instaurare esosi giudizi civiliche, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontare la societàmadre”, è, infatti, contenuto alla pag. 10 della sentenza impugnata, ossia nellaparte dedicata alla descrizione della vicenda complessiva in cui si inseriscono i fattiespressamente addebitati al ricorrente, e poi puntualmente passati in rassegnadalla Corte di merito.Né tanto meno alcunché aggiunge in termini di incidenza ai fini dellaconfigurazione del reato, la circostanza che a pag. 15 la Corte di merito abbiaripreso il profilo della “simultanea decisione del [OSCURATO:PERSONA] di cedere crediti didifficile esazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cuila prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agirelegalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenereliquidità”, essendosi al riguardo essa limitata ad affermare che ciò “haevidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA].”, concludendo, quanto alla integrazione del reato, che lecondotte poste in essere dall’imputato “[...] hanno arrecato evidente pregiudizio aicreditori della fallita che hanno visto alienare a terzi e sottrarre alla loro garanziapatrimoniale le attività della società medesima senza adeguato corrispettivo”. E’,comunque, rimasta ancorata allo svuotamento della società la valutazione diconferma della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 09/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]