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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 29135/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concludo chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 01/06/2023 limitatamente al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria e sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cp (capo 161), ai reati di cui all'art. 640-bis cod.pen. (capi 130, 131, 134 e 137), al delitto di cui all'art. 346-bis cod.pen. (capo 129) e al reato di tentata estorsione (capo 47) con riferimento ai quali confermava la gravità indiziaria.

2. Con sentenza emessa in data 29/11/2023 la Corte di Cassazione annullava detta ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai fini della rivalutazione della gravità indiziaria in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo 47) e, all'esito, della sussistenza di esigenze cautelari e della adeguatezza della misura domiciliare in atto.

3. Con ordinanza emessa in data 18/01/2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, annullava l'ordinanza genetica limitatamente al capo 47) per assenza di gravi indizi con conferma nel resto, anche in relazione alla misura degli arresti domiciliari in atto per le ulteriori imputazioni.

4. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori proponendo un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale.

Premesso che Barillari si trova attualmente in regime di arresti domiciliari per il solo reato di cui al capo 161 (art. 512- bis aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1 cod.pen.) a seguito della riconosciuta assenza di gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione sub capo 47) e della intervenuta perdita di efficacia della misura per gli illeciti sub capi 129), 130), 131), 134) e 137) dichiarata dal Giudice per le indagini preliminari procedente, il Tribunale del riesame non ha valutato il c.d.

"tempo silente" e cioè la risalenza temporale sia della condotta di intestazione fittizia aggravata che è stata realizzata nell'ottobre 2017, sia degli ulteriori reati che si sono arrestati nel mese di febbraio 2020 e per i quali la misura cautelare non è più in atto, sicchè può apprezzarsi un arco temporale di oltre 4 anni nel quale non risultano ulteriori condotte illecite e, dunque, può escludersi una perdurante pericolosità.

In secondo luogo l'ordinanza del Tribunale del riesame è illogica: nel provvedimento annullato era stata ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari in forza del riconoscimento della gravità indiziaria anche per il più grave reato di estorsione che, tuttavia veniva esclusa nel giudizio di rinvio, sicchè tale nuova circostanza non poteva che riverberarsi sul piano cautelare.

Infine, il Collegio non ha valutato che l'indagato è incensurato, ha omesso di considerare in senso favorevole il lungo periodo temporale decorso dal provvedimento di fermo eseguito nei suoi confronti il 10.5.2023 e soprattutto la piena osservanza delle prescrizioni durante il regime di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto esso è genericamente formulato e non si misura con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza censurata.

1.1. Il Tribunale del riesame, senza incorrere in alcuna illogicità, si è precisamente confrontato con l'elemento "nuovo" rappresentato dalla sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria per il fatto estorsivo di cui al capo 147) esplicitando le ragioni per cui, pur a fronte di tale ridimensionato quadro, ha ritenuto comunque concreto ed attuale il pericolo di recidiva ed adeguata la misura custodiale degli arresti domiciliari.

In tal senso, ha valorizzato la gravità intrinseca dei ulteriori reati ormai "coperti" da giudicato cautelare, evidenziando, sul punto, che il ricorrente risultava intestatario fittizio della società Costa degli [OSCURATO:PERSONA] srls riconducibile alla cosca Bonavita e risultava altresì partecipe di un ampio sistema di truffe 137./e-rlti finalizzato a far percepire indebitamente i indennità e contributi non dovuti al personale dipendente di detta società; ha,quindi jmesso in luce che tali circostanze, sinergicamente valutate, attestavano una significativa contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa operante nel territorio e che nessun elemento era stato offerto per vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante nel caso di specie alla luce della contestata fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

A prescindere dalla intervenuta perdita di efficacia della misura in atto con riferimento ai fatti di truffa aggravata ai danni dello Stato (circostanza, tra l'altro, non documentata dal ricorrente in questa sede), il Tribunale del riesame ha,quindVnotivatamente ricondotto le concrete necessità specialpreventive e l'adeguatezza del regime domiciliare al consistente disvalore delle plurime condotte illecite per le quali era stata comunque riconosciuta la gravità indiziaria e che disvelavano una profonda cointeressenza con gli appartenenti ad un sodalizio di matrice mafiosa della cui rescissione non vi era prova alcuna.

1.2. Dando preminente rilievo ai reiterati illeciti accertati sino ad epoca recente (essi si collocano infatti tra il 2017 ed il 2020) e ad una contiguità che non risultava venuta meno, il Tribunale ha implicitamente attribuito una valenza neutra, sul piano delle esigenze cautelari, non solo alla condizione di incensuratezza e alla durata di sottoposizione a misura custodiale, ma anche al c.d. tempo silente.

Sul punto può richiamarsi il condivisibile orientamento secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che,se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria che non è tuttavia desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo che, in quanto tale, non assume rilievo ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. (Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004 e Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766-02 l.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concludo chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 01/06/2023 limitatamente al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria e sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cp (capo 161), ai reati di cui all'art. 640-bis cod.pen. (capi 130, 131, 134 e 137), al delitto di cui all'art. 346-bis cod.pen. (capo 129) e al reato di tentata estorsione (capo 47) con riferimento ai quali confermava la gravità indiziaria. 2. Con sentenza emessa in data 29/11/2023 la Corte di Cassazione annullava detta ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai fini della rivalutazione della gravità indiziaria in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo 47) e, all'esito, della sussistenza di esigenze cautelari e della adeguatezza della misura domiciliare in atto. 3. Con ordinanza emessa in data 18/01/2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, annullava l'ordinanza genetica limitatamente al capo 47) per assenza di gravi indizi con conferma nel resto, anche in relazione alla misura degli arresti domiciliari in atto per le ulteriori imputazioni. 4. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori proponendo un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale. Premesso che Barillari si trova attualmente in regime di arresti domiciliari per il solo reato di cui al capo 161 (art. 512- bis aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1 cod.pen.) a seguito della riconosciuta assenza di gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione sub capo 47) e della intervenuta perdita di efficacia della misura per gli illeciti sub capi 129), 130), 131), 134) e 137) dichiarata dal Giudice per le indagini preliminari procedente, il Tribunale del riesame non ha valutato il c.d. "tempo silente" e cioè la risalenza temporale sia della condotta di intestazione fittizia aggravata che è stata realizzata nell'ottobre 2017, sia degli ulteriori reati che si sono arrestati nel mese di febbraio 2020 e per i quali la misura cautelare non è più in atto, sicchè può apprezzarsi un arco temporale di oltre 4 anni nel quale non risultano ulteriori condotte illecite e, dunque, può escludersi una perdurante pericolosità. In secondo luogo l'ordinanza del Tribunale del riesame è illogica: nel provvedimento annullato era stata ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari in forza del riconoscimento della gravità indiziaria anche per il più grave reato di estorsione che, tuttavia veniva esclusa nel giudizio di rinvio, sicchè tale nuova circostanza non poteva che riverberarsi sul piano cautelare. Infine, il Collegio non ha valutato che l'indagato è incensurato, ha omesso di considerare in senso favorevole il lungo periodo temporale decorso dal provvedimento di fermo eseguito nei suoi confronti il 10.5.2023 e soprattutto la piena osservanza delle prescrizioni durante il regime di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto esso è genericamente formulato e non si misura con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza censurata. 1.1. Il Tribunale del riesame, senza incorrere in alcuna illogicità, si è precisamente confrontato con l'elemento "nuovo" rappresentato dalla sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria per il fatto estorsivo di cui al capo 147) esplicitando le ragioni per cui, pur a fronte di tale ridimensionato quadro, ha ritenuto comunque concreto ed attuale il pericolo di recidiva ed adeguata la misura custodiale degli arresti domiciliari. In tal senso, ha valorizzato la gravità intrinseca dei ulteriori reati ormai "coperti" da giudicato cautelare, evidenziando, sul punto, che il ricorrente risultava intestatario fittizio della società Costa degli [OSCURATO:PERSONA] srls riconducibile alla cosca Bonavita e risultava altresì partecipe di un ampio sistema di truffe 137./e-rlti finalizzato a far percepire indebitamente i indennità e contributi non dovuti al personale dipendente di detta società; ha,quindi jmesso in luce che tali circostanze, sinergicamente valutate, attestavano una significativa contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa operante nel territorio e che nessun elemento era stato offerto per vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante nel caso di specie alla luce della contestata fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. A prescindere dalla intervenuta perdita di efficacia della misura in atto con riferimento ai fatti di truffa aggravata ai danni dello Stato (circostanza, tra l'altro, non documentata dal ricorrente in questa sede), il Tribunale del riesame ha,quindVnotivatamente ricondotto le concrete necessità specialpreventive e l'adeguatezza del regime domiciliare al consistente disvalore delle plurime condotte illecite per le quali era stata comunque riconosciuta la gravità indiziaria e che disvelavano una profonda cointeressenza con gli appartenenti ad un sodalizio di matrice mafiosa della cui rescissione non vi era prova alcuna. 1.2. Dando preminente rilievo ai reiterati illeciti accertati sino ad epoca recente (essi si collocano infatti tra il 2017 ed il 2020) e ad una contiguità che non risultava venuta meno, il Tribunale ha implicitamente attribuito una valenza neutra, sul piano delle esigenze cautelari, non solo alla condizione di incensuratezza e alla durata di sottoposizione a misura custodiale, ma anche al c.d. tempo silente. Sul punto può richiamarsi il condivisibile orientamento secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che,se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria che non è tuttavia desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo che, in quanto tale, non assume rilievo ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. (Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004 e Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766-02 l. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così
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