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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30678/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 9/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/2/2020, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa, riconosceva l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. confermando il giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza e il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato.

Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo in quanto, pur avendo il Cafagno fornito specifiche indicazioni sul soggetto che gli aveva donato il ciclomotore, si è limitata a richiamare la palese abrasione del numero identificativo del motore senza soffermarsi sulla conoscibilità della provenienza delittuosa del medesimo e sull'attendibilità delle spiegazioni fornite dal ricorrente.

In particolare il difensore aggiunge che l'abrasione non era visibile all'esterno, come si evince anche dalla comunicazione della notizia di reato nella quale gli operanti affermano di averla rilevata a seguito di "un accurato controllo" e detta circostanza, unitamente all'allegazione di specifici elementi in ordine a tempi e modalità di ricezione del bene, avrebbe dovuto condurre ad escludere la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa dello stesso; 2.2 la violazione dell'art. 69 cod.pen. con riguardo al giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza e la mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di prevalenza dell'attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ha confermato il giudizio di comparazione formulato in primo grado senza considerare che la Corte Costituzionale ha da tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza di detta circostanza sulla recidiva qualificata ex art. 99,comma 4,cod.pen. e che l'immotivato mantenimento del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, nonostante il riconoscimento di un'ulteriore attenuante oltre quelle ex art. 62 bis cod.pen., si presta ad integrare una reformatio in pejus ed è, comunque, censurabile in quanto non sostenuto da adeguata giustificazione. 2 dL, [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo è manifestamente infondato.

Il difensore censura l'affermazione di responsabilità per difetto di prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa del bene, profilo in ordine al quale la Corte di merito avrebbe reso una motivazione lacunosa nonostante la specifica devoluzione operata con l'atto d'appello.

La Corte territoriale (pag. 4) ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, affermando che, anche a voler reputare credibili le circostanze riferite dall'imputato in sede d'esame circa tempi e modi della ricezione, "è da ritenersi sicuramente provata la consapevolezza da parte dello stesso della provenienza illecita del blocco motore" sulla scorta della palese abrasione del numero identificativo dello stesso.

Trattasi di argomento dotato di intrinseca capacità dimostrativa, non contrastato dagli assertivi e contrari rilievi di natura fattuale introdotti dalla difesa per la prima volta in questa sede ed estranei al perimetro del sindacato riservato alla Corte adita.

Va in proposito ribadito che l'indagine concernente la consapevolezza dell'illecita provenienza -integrativa dell'elemento intenzionale del reato ex art. 648 cod.pen. - in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 3715 del 31/01/1990, Rv. 183717 - 01), come nella specie.

2. Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché detta valutazione sia accompagnata da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712-01).

Nella specie la sentenza impugnata non ha svolto alcuna considerazione circa l'incidenza della circostanza della particolare tenuità nel contesto del bilanciamento operato in primo grado e ha mancato di fornire risposta alla richiesta di prevalenza formulata in sede di gravame, giuridicamente possibile in presenza di recidiva reiterata a fronte del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4,cod.pen. in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2014.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari al fine di emendare le criticità rilevate.

Le restanti censure devono essere, invece, dichiarate inammissibili con declaratoria di irrevocabilità del giudizio di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 9/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/2/2020, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa, riconosceva l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. confermando il giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza e il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo in quanto, pur avendo il Cafagno fornito specifiche indicazioni sul soggetto che gli aveva donato il ciclomotore, si è limitata a richiamare la palese abrasione del numero identificativo del motore senza soffermarsi sulla conoscibilità della provenienza delittuosa del medesimo e sull'attendibilità delle spiegazioni fornite dal ricorrente. In particolare il difensore aggiunge che l'abrasione non era visibile all'esterno, come si evince anche dalla comunicazione della notizia di reato nella quale gli operanti affermano di averla rilevata a seguito di "un accurato controllo" e detta circostanza, unitamente all'allegazione di specifici elementi in ordine a tempi e modalità di ricezione del bene, avrebbe dovuto condurre ad escludere la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa dello stesso; 2.2 la violazione dell'art. 69 cod.pen. con riguardo al giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza e la mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di prevalenza dell'attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ha confermato il giudizio di comparazione formulato in primo grado senza considerare che la Corte Costituzionale ha da tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza di detta circostanza sulla recidiva qualificata ex art. 99,comma 4,cod.pen. e che l'immotivato mantenimento del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, nonostante il riconoscimento di un'ulteriore attenuante oltre quelle ex art. 62 bis cod.pen., si presta ad integrare una reformatio in pejus ed è, comunque, censurabile in quanto non sostenuto da adeguata giustificazione. 2 dL, [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore censura l'affermazione di responsabilità per difetto di prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa del bene, profilo in ordine al quale la Corte di merito avrebbe reso una motivazione lacunosa nonostante la specifica devoluzione operata con l'atto d'appello. La Corte territoriale (pag. 4) ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, affermando che, anche a voler reputare credibili le circostanze riferite dall'imputato in sede d'esame circa tempi e modi della ricezione, "è da ritenersi sicuramente provata la consapevolezza da parte dello stesso della provenienza illecita del blocco motore" sulla scorta della palese abrasione del numero identificativo dello stesso. Trattasi di argomento dotato di intrinseca capacità dimostrativa, non contrastato dagli assertivi e contrari rilievi di natura fattuale introdotti dalla difesa per la prima volta in questa sede ed estranei al perimetro del sindacato riservato alla Corte adita. Va in proposito ribadito che l'indagine concernente la consapevolezza dell'illecita provenienza -integrativa dell'elemento intenzionale del reato ex art. 648 cod.pen. - in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 3715 del 31/01/1990, Rv. 183717 - 01), come nella specie. 2. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché detta valutazione sia accompagnata da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712-01). Nella specie la sentenza impugnata non ha svolto alcuna considerazione circa l'incidenza della circostanza della particolare tenuità nel contesto del bilanciamento operato in primo grado e ha mancato di fornire risposta alla richiesta di prevalenza formulata in sede di gravame, giuridicamente possibile in presenza di recidiva reiterata a fronte del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4,cod.pen. in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2014. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti censure devono essere, invece, dichiarate inammissibili con declaratoria di irrevocabilità del giudizio di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 1
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