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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20563/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ink visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Binghiac; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato la scelta di applicare l'aumento di pena della recidiva valutando la condotta illecita, in ragione delle sue concrete modalità, come espressiva di maggiore pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ink visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Binghiac; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato la scelta di applicare l'aumento di pena della recidiva valutando la condotta illecita, in ragione delle sue concrete modalità, come espressiva di maggiore pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20563/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris