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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07984/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15351/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-intimata-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1497/2023 depositata il 26/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento sugli annidi imposta 2007 e 2008 determinato con metodo sintetico di cui all’art. 38Numero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026d.P.R. n. 600/1973, c.d. redditometro, in ragione della disponibilità di beniindice di maggior capacità contributiva.Avversava gli atti impositivi, senza trovare apprezzamento nei gradi dimerito, ma la sentenza di secondo grado era cassata con ordinanza diquesta Corte n. 36075/2021 che la riconosceva viziata per motivazioneapparente.Il giudizio era riassunto dalla parte contribuente, ma esitava in nuovorigetto che viene qui impugnato con ricorso affidato a due motivi.L’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale delloStato, si è riservata di spiegare difese in udienza.In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si protesta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione alla illegittima einsufficiente integrazione della motivazione della sentenza a seguito delgiudizio di riassunzione, donde si chiede l’annullamento della sentenzaimpugnata.1.1.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, maNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. 7aprile 2014 n. 8053).1.2.

La motivazione della sentenza in scrutinio si dipana da pagina 2 apagina 13, con ampi riferimenti alla difesa del contribuente e plurimecitazioni di precedenti giurisprudenziali, anche di questa Suprema Corte dilegittimità, pertinenti sul punto.Per queste ragioni, la motivazione della prefata sentenza si colloca benal di sopra del citato “minimo costituzionale”, donde il primo motivo èinfondato e non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione all’erroneaapplicazione delle norme inerenti all’accertamento del reddito con metodosintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, donde si chiede l’annullamentodella sentenza impugnata.2.1.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delleimposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinaresinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla basedegli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamentodispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispettoall'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimol'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, postonella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di queifattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste inmisura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del28/06/2019).Numero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/20262.2.

È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la provacontraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto ladisponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativoarco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi maanche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzoper effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questosenso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso(Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020;Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuentededuca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale dicui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6,d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, èonerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entitàed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarnel'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documentida cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o siapotuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass.n. 16637 del 2020).In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri chedebba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità nonconsiderate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, unulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendodunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" trala disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incrementoNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non visia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momentoin cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale(Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020;Cass. n. 7389 del 2018).2.3.

Nello specifico, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi sopra indicati, giungendo alla conferma della sentenza di primogrado attraverso un percorso argomentativo scevro di contraddizionirilevanti nel presente giudizio di legittimità e coerente con l’insegnamentonomofilattico di questa Corte.3.

In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Non vi èluogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva sostanzialedell’Amministrazione finanziaria.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15351/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-intimata-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1497/2023 depositata il 26/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento sugli annidi imposta 2007 e 2008 determinato con metodo sintetico di cui all’art. 38Numero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026d.P.R. n. 600/1973, c.d. redditometro, in ragione della disponibilità di beniindice di maggior capacità contributiva.Avversava gli atti impositivi, senza trovare apprezzamento nei gradi dimerito, ma la sentenza di secondo grado era cassata con ordinanza diquesta Corte n. 36075/2021 che la riconosceva viziata per motivazioneapparente.Il giudizio era riassunto dalla parte contribuente, ma esitava in nuovorigetto che viene qui impugnato con ricorso affidato a due motivi.L’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale delloStato, si è riservata di spiegare difese in udienza.In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si protesta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione alla illegittima einsufficiente integrazione della motivazione della sentenza a seguito delgiudizio di riassunzione, donde si chiede l’annullamento della sentenzaimpugnata.1.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, maNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7aprile 2014 n. 8053).1.2. La motivazione della sentenza in scrutinio si dipana da pagina 2 apagina 13, con ampi riferimenti alla difesa del contribuente e plurimecitazioni di precedenti giurisprudenziali, anche di questa Suprema Corte dilegittimità, pertinenti sul punto.Per queste ragioni, la motivazione della prefata sentenza si colloca benal di sopra del citato “minimo costituzionale”, donde il primo motivo èinfondato e non può essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione all’erroneaapplicazione delle norme inerenti all’accertamento del reddito con metodosintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, donde si chiede l’annullamentodella sentenza impugnata.2.1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delleimposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinaresinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla basedegli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamentodispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispettoall'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimol'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, postonella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di queifattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste inmisura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del28/06/2019).Numero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/20262.2. È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la provacontraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto ladisponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativoarco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi maanche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzoper effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questosenso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso(Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020;Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuentededuca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale dicui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6,d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, èonerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entitàed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarnel'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documentida cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o siapotuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass.n. 16637 del 2020).In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri chedebba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità nonconsiderate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, unulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendodunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" trala disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incrementoNumero registro generale 15351/2023Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7984/2026Data pubblicazione 31/03/2026patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non visia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momentoin cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale(Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020;Cass. n. 7389 del 2018).2.3. Nello specifico, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo deiprincipi sopra indicati, giungendo alla conferma della sentenza di primogrado attraverso un percorso argomentativo scevro di contraddizionirilevanti nel presente giudizio di legittimità e coerente con l’insegnamentonomofilattico di questa Corte.3. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi èluogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva sostanzialedell’Amministrazione finanziaria. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO