CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 27778/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7265/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n.411/22/24 depositata il 06/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 411 / 22 / 24 del 06 /0 2 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 14/01 / 23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto i l ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2014. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con decreto del 08/07 /202 4 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. 5.Con istanza del 16 / 09 /202 4 la società ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione della causa e, quindi, depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente