CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 36756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato al Daniele la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.): il Tribunale avrebbe illegittimamente riconosciuto la gravità indiziaria per il reato di lesioni, nonostante il Giudice per le indagini preliminari avesse applicato la cautela solo in relazione alla tentata estorsione e non vi fosse stata impugnazione da parte del pubblico ministero; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa secondo cui l'aggressione in contestazione non sarebbe stata diretta ad estorcere denaro (in ipotesi dovuto in relazione ad una compravendita di sostanza stupefacente), ma a sanzionare le reiterate offese che la vittima avrebbe rivolto alla moglie del ricorrente; militerebbe a favore della verosimiglianza di tale tesi il fatto che l'acquisto di droga, che avrebbe generato il debito inevaso alla base dell'aggressione, fosse risalente; si deduceva inoltre la mancata valutazione delle allegazioni difensive e, segnatamente dei messaggi di risposta della persona offesa ai messaggi offensivi provenienti dal Daniele (che sarebbero contenuti in una pennetta USB contraddistinta dalla lettera F messa a disposizione del Tribunale). Si deduceva che non era stata considerata la circostanza, allegata dal ricorrente che all'esito dell'aggressione non era stato appreso il denaro detenuto dalla vittima (si allegava che venticinque euro erano stati trovati, sul luogo dell'aggressione, dal fratello dell'offeso). In sintesi: si riteneva che gli elementi raccolti fossero incompatibili con l'inquadramento del fatto come tentata estorsione, dato che l'aggressione posta in essere dal Daniele avrebbe avuto una finalità punitiva giustificata dalle offese patite dalla sua compagna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'estensione della applicazione della misura anche al reato di lesioni è manifestamente infondato. Il collegio rileva che il dispositivo dell'ordinanza impugnata "conferma" il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sicché non emerge alcuna illegittima estensione dell'ambito di applicazione della misura. A ciò si aggiunge (a) che la condotta che ha provocato le lesioni concorre ad integrare le violenza necessarie per configurare il reato di tentata estorsione, sicché la valutazione del relativo quadro indiziario si configura come funzionale a verificare la sussistenza del quadro indiziario relativo all'estorsione; (b) che comunque, nel corpo dell'ordinanza si fa espresso riferimento agli indizi relativi al reato di tentata estorsione (pag.3 del provvedimento impugnato).2.11 secondo motivo è infondato. 2.1. Il ricorrente contesta la mancata valutazione della Pennetta USB, che conterrebbe rilevanti messaggi non trascritti, intercorsi tra la vittima ed il ricorrente. Tale parte della doglianza è inammissibile. Il collegio rileva, in primo luogo, che è stato allegato un travisamento per omissione dell'elemento di prova allegato dalla difesa, ovvero il contenuto della pennetta USB contrassegnata dalla lettera F, senza il rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso. In materia la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432).Nel caso in esame la prova, in ipotesi travisata, non è stata allegata al ricorso sicché il collegio non è in grado di valutare la rilevanza della prova in ipotesi omessa. In secondo luogo il collegio rileva che, dall'esame del verbale di udienza, emerge che la pennetta USB è stata depositata, senza alcuna trascrizione dei messaggi ivi contenuti; e che non poteva chiedersi al Tribunale per il riesame lo svolgimento di una attività istruttoria - la trascrizione - estranea alle sue competenze. Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che il Tribunale per il riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 1, Sentenza n. 23869 del 22/04/2016, Perriciolo, Rv. 267993 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 41151 del 23/03/2004, Gogoli, Rv. 231000). 2.2. Il ricorso è, invece, infondato nella parte in cui lamenta la omessa valutazione del fatto - anch'esso allegato con la richiesta di riesame - che dagli indizi raccolto era emerso che, dopo l'aggressione, non erano stati appresi í denari detenuti dalla vittima, circostanza che sarebbe incompatibile con l'inquadramento della condotta come tentata estorsione. La circostanza allegata non è decisiva, sicché l'omissione rilevata non incide sulla legittima del provvedimento impugnato. Sul punto il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con l'impugnazione ove dotate del requisito della decisività (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso in esame la cruenza dell'aggressione rende verosimile la mancata apprensione di una somma - venticinque euro - sensibilmente inferiore a quella richiesta dal Daniele e la mancata valutazione della circostanza allegata risulta inidonea ad incidere sul percorso argomentativo tracciato dal Tribunale a sostegno della gravità del quadro indiziario. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1