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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03877/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere - mediante censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 4-7) - una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 7 la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato, è privo di specificità poiché si sostanzia nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8), dovendosi considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che in data 16/11/2023 è pervenuta memoria difensiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere - mediante censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 4-7) - una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 7 la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato, è privo di specificità poiché si sostanzia nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8), dovendosi considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che in data 16/11/2023 è pervenuta memoria difensiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5
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