CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 15638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini- di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna hadichiarato l’inammissibilità per genericità dell’atto di appello proposto in data 7 maggio 2024avverso la sentenza in data 7 maggio 2024 del Tribunale di Rimini con la quale, all’esito digiudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 581 e 610 e ss. cod. proc. pen. per mancata instaurazione del rapportoprocessuale.Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha dichiaratoinammissibile l'atto di gravame a causa della aspecificità e della genericità dei motiviproposti rendendo però una motivazione paragonabile a quella che diversamente ecorrettamente avrebbe la medesima Corte dovuto rendere in caso di rigetto dell'appello dequo in seguito alla instaurazione del rapporto processuale.Evidenzia, ancora, parte ricorrente che, in un primo momento, la Corte territoriale haritenuto che l'appello fosse stato unicamente proposto per la pronuncia sulla prescrizionematurata dopo la decisione di primo grado mentre, in realtà, detta prescrizione era maturataprima del deposito della sentenza di primo grado e che, subito dopo, la stessa Corte hastabilito che con l'appello volto alla richiesta di dichiarazione della prescrizione non fossestata censurata minimamente la sentenza appellata, quando in realtà con il medesimoappello era stato proposto un ulteriore e analitico motivo.Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la Corte d'appello ha dato attodell’esistenza dell'ulteriore motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, ma haerroneamente ritenuto che non fosse surrogato dalla allegazione di elementi di fatto, salvo,in ultimo, constatare la presenza dell’indicazione proprio di un elemento di fatto legatoall'estremo disagio economico nel quale versava l'imputato.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. perinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis cod. proc. pen.in relazione alla errata individuazione del termine di prescrizione.Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha stabilito chel’impugnazione proposta dall’imputato fosse inammissibile a causa della mancata censuradella sentenza di primo grado, mentre in realtà era stata eccepita la intervenuta prescrizionedel reato maturata prima del deposito della sentenza del Tribunale dato che la condottadelittuosa risulta essere stata consumata il 14 maggio 2014 il che avrebbe determinato,tenendo conto degli eventi interruttivi e di sospensione, lo spirare del momento estintivo delreato stesso al 17 luglio 2024.2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. perinosservanza degli artt. 159 e 161 cod. pen. in punto di mancata rilevazione del termineprescrizionale del reato già al 14 maggio 2023.Deduce la difesa del ricorrente che, in ogni caso, al di là di quanto indicato nell’atto diappello, il termine di prescrizione del reato in contestazione sarebbe in realtà maturato il 14maggio 2023 atteso che, una volta esclusa dal Tribunale la contestata recidiva, tenutosempre conto delle interruzioni e delle sospensioni, ivi compresa quella di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. sino al rintraccio dell’imputato, la prescrizione sarebbe maturata nelladata da ultimo indicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello formulato nell’interesse dell’imputato ritenendolo non rispondente ai requisitirichiesti dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ed evidenziando in particolare che:a) l’appellante ha chiesto dichiararsi l’estinzione per prescrizione del reatoasseritamente maturata dopo il giudizio di primo grado e quindi senza censurare la sentenzaappellata;b) rispetto alla sentenza appellata la parte che ha proposto il gravame risulta avereformulato solo due censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanzegiurisprudenza non pertinente, ma anche senza contestare gli elementi di fatto in base aiquali le invocate circostanze avrebbero potuto essere riconosciute;c) l’atto di appello ha ignorato la specifica motivazione della sentenza che sultrattamento sanzionatorio ha evidenziato la non applicazione della recidiva correttamentecontestata proprio al fine di “rapportare la pena al fatto” non sussistendo elementi perconcedere le attenuanti generiche.Osserva al riguardo il Collegio che l’atto di appello avanzato dalla difesadell’imputato [OSCURATO:PERSONA] si presentava tutt’altro che generico e non rispettoso dei requisiti di cuiall’art. 581 cod. proc. pen.Lo stesso conteneva, infatti, una deduzione dell’intervenuta prescrizione del reato incontestazione all’imputato caratterizzata da argomentazioni specifiche (sulla valutazionedelle quali si tornerà nel prosieguo), con indicazione di termini, disposizioni normative e diprincipi giurisprudenziali in materia.E’ a dir poco evidente che con detto motivo di appello è stato legittimamenteintrodotto un elemento di valutazione non sondato nel giudizio di primo grado e che quindinon poteva essere oggetto di una critica specifica su di una motivazione del Tribunale –quella sì del tutto generica – sull’evoluzione procedimentale e sulla durata dei termini disospensione della prescrizione e deve essere ricordato che «In tema di impugnazioni, nonpuò essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione diun punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca"consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste afondamento della decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, Poletti, Rv.288948-05).Sempre l’atto di appello conteneva un secondo motivo di gravame nel quale ladifesa dell’appellante si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche indicando, a fronte di una senza di primo grado che si era limitata ad affermare, ailimiti dell’apoditticità, che «non si ritiene di concedere le circostanze attenuanti generiche,mancando elementi rilevanti a tal fine», che vi era comunque una carenza di motivazione sulpunto alla luce delle richiamate condizioni di disagio nelle quali l’imputato versava all’epocadei fatti.Infine, con l’atto di appello, si invocava, una riduzione del trattamento sanzionatorioritenuto dalla difesa eccessivo in quanto discostatosi del minimo della sanzione edittale evenivano richiamati l’art. 133 cod. pen. e la finalità di addivenire alla determinazione di unapena finale maggiormente aderente alla gravità del fatto ed alla reale pericolosità del suoautore.Non sfugge, anche sotto tale profilo, che le doglianze indicate nell’atto di appello sicontrapponevano ad una motivazione altrettanto sintetica sul punto della sentenzaimpugnata conchiusa nella seguente frase: «Visti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. apparecongrua le pena base di …».E’ appena il caso di ricordare che «Il tasso di specificità necessario per l'atto diappello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutatoraffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione, con la consistenza delleargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014,Bacci, Rv. 259907-01), argomentazioni che, come appena evidenziato, non eranocertamente particolarmente approfondite e dettagliate.A ciò si aggiunge che dal contenuto dell’ordinanza impugnata traspare anche unasostanziale valutazione di infondatezza dei motivi di appello concernenti le circostanzeha provveduto con ordinanza de plano, non risulta avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc.pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilitàdell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non sianoaffatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma nonquando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparatomotivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (In applicazionedel principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, alcontempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate asostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito aimotivi ritenuti inammissibili) (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01).Tutto quanto fin qui osservato non rende di certo manifestamente infondate ledoglianze difensive sottoposte a questa Corte di legittimità e determina la correttainstaurazione della presente fase procedimentale. 3. Quanto poi alla deduzione difensiva relativa all’intervenuta prescrizione delreato in contestazione – alla quale la Corte di appello non ha dato risposta nonostantel’assenza di genericità della stessa – occorre osservare che: a) il reato di appropriazione indebita per il quale è intervenuta l’affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato risulta contestato come consumato «dal 14 maggio2014»;b) il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con laprima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un attodi dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (cfr.Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552-01);c) la recidiva originariamente contestata all’imputato è stata esclusa nella sentenzadel Tribunale di Rimini;d) il termine ordinario di prescrizione di detto reato, tenendo conto degli eventiinterruttivi e dell’avvenuta esclusione della contestata recidiva, è di anni 7 e mesi 6;e) a detto temine devono essere aggiunti i periodi di sospensione, risultando che ilprocesso, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., è stato sospeso dal 16/10/2017 fino al06/07/2023 ed occorre ricordare che «In caso di sospensione del processo nei confronti diimputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione delreato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161,secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazioneprevista dal medesimo art. 161, secondo comma, cod. pen. - calcolato sul termine ordinarioe non su quello massimo» (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921-01;Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600-01 nella quale inmotivazione la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulterioriaumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degliartt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione dellaprescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.). Ne consegue che il reato in contestazione all’imputato, da ritenersi, come detto,consumato in data 14 maggio 2014, per il quale è previsto un termine ordinario diprescrizione (tenuto conto degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, ai quali vanno adaggiungersi anni 1 e mesi 6 per effetto della sospensione di cui si è detto, così ad assurgerea complessivi anni 9, si è estinto per prescrizione il 14 maggio 2023 quindi prima dellasentenza di primo grado che è stata pronunciata in data 7 maggio 2024. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,rimanendo assorbite tutte le altre questioni dedotte dalla difesa dell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]