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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 2024

Cassazione n. 28339/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 febbraio 2025 con cui la Corte di Appello di L’Aquila, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza, datata 15 aprile 2024, con cui il Tribunale di Pescara l’ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 483, 494 e 640-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter e 591 cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello.

È stato sostenuto, in proposito, che non potrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 581, commi 1-ter cod. proc. pen. in quanto il ricorrente avrebbe espressamente indicato, nell’originale dell’atto di appello e nella procura speciale, l’elezione di domicilio presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

In via subordinata la difesa ha chiesto a questo [OSCURATO:PERSONA] di sollevare questione di costituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 89, d. l.gs. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

Le norme citate comporterebbero, a giudizio del ricorrente, un irragionevole compressione del diritto di difesa e, in particolare, della facoltà di appellare senza limiti le sentenze di condanna a pena detentiva; inoltre, l’obbligo di produzione previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. provocherebbe una evidente asimmetria tra l’accusa che potrebbe impugnare senza alcun incombente le sentenze assolutorie e la difesa che verrebbe obbligata a depositare nuova ed ulteriore elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente si è limitato ad indicare la propria residenza nell’intestazione della procura speciale depositata unitamente all’atto di appello in data 01 agosto 2024, senza allegare alcuna elezione di domicilio.

Di conseguenza deve essere rimarcato che la Corte di appello ha correttamente affermato l’inammissibilità dell’appello presentato dall’imputato per violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, la dichiarazione o elezione di domicilio, doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché anche una successiva formazione ed allegazione determina in ogni caso l'inammissibilità del gravame (v., Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi, Rv. 286538-01; Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286634-01 nonché l’informazione provvisoria nr. 15/24 delle Sezioni Unite del 24/10/2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], RG n. 6578/24, secondo cui la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024).

L’avvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1- quinquies lett. o) della l. 9 agosto 2024, n. 114, non ha, pertanto, alcuna incidenza nella fattispecie, atteso che, in assenza di una disciplina transitoria, non può che farsi applicazione, per le impugnazioni – quale la presente – proposta nella vigenza della norma in esame, al principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi penali.

3. Anche la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondata.

L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 febbraio 2025 con cui la Corte di Appello di L’Aquila, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza, datata 15 aprile 2024, con cui il Tribunale di Pescara l’ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 483, 494 e 640-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter e 591 cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello. È stato sostenuto, in proposito, che non potrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 581, commi 1-ter cod. proc. pen. in quanto il ricorrente avrebbe espressamente indicato, nell’originale dell’atto di appello e nella procura speciale, l’elezione di domicilio presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In via subordinata la difesa ha chiesto a questo [OSCURATO:PERSONA] di sollevare questione di costituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 89, d. l.gs. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Le norme citate comporterebbero, a giudizio del ricorrente, un irragionevole compressione del diritto di difesa e, in particolare, della facoltà di appellare senza limiti le sentenze di condanna a pena detentiva; inoltre, l’obbligo di produzione previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. provocherebbe una evidente asimmetria tra l’accusa che potrebbe impugnare senza alcun incombente le sentenze assolutorie e la difesa che verrebbe obbligata a depositare nuova ed ulteriore elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente si è limitato ad indicare la propria residenza nell’intestazione della procura speciale depositata unitamente all’atto di appello in data 01 agosto 2024, senza allegare alcuna elezione di domicilio. Di conseguenza deve essere rimarcato che la Corte di appello ha correttamente affermato l’inammissibilità dell’appello presentato dall’imputato per violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, la dichiarazione o elezione di domicilio, doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché anche una successiva formazione ed allegazione determina in ogni caso l'inammissibilità del gravame (v., Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi, Rv. 286538-01; Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286634-01 nonché l’informazione provvisoria nr. 15/24 delle Sezioni Unite del 24/10/2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], RG n. 6578/24, secondo cui la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024). L’avvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1- quinquies lett. o) della l. 9 agosto 2024, n. 114, non ha, pertanto, alcuna incidenza nella fattispecie, atteso che, in assenza di una disciplina transitoria, non può che farsi applicazione, per le impugnazioni – quale la presente – proposta nella vigenza della norma in esame, al principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi penali. 3. Anche la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondata. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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