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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20398/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 11 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena inflittale (fatto commesso in Messina 11 13 ottobre 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., in tema di riconoscimento dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità (nel caso di specie l'energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione mediante allaccio abusivo ad essa tramite manomissione del contatore condominiale), è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.» (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422), e che < <In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs. 150/2022 (fissato al 30 marzo 2023); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 11 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena inflittale (fatto commesso in Messina 11 13 ottobre 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., in tema di riconoscimento dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità (nel caso di specie l'energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione mediante allaccio abusivo ad essa tramite manomissione del contatore condominiale), è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.» (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422), e che < <In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs. 150/2022 (fissato al 30 marzo 2023); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
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