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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36701/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della custodia caute- lare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], e per le connesse violazioni di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola Browning cal. 7,65; fatti commessi in Laureana di Borrello, il 18/5/2020.

Con recidiva specifica e reiterata.

1.1. A tenore delle (reticenti) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di professione allevatore, la vicenda era avvenuta nel piazzale antistante il macello comunale di Laureana di Borrello, luogo in cui era avvenuta una discussione tra costui e [OSCURATO:PERSONA], altro allevatore, in ordine a problematiche di commercio del bestiame. [OSCURATO:PERSONA] aveva notato che dopo la discussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a qualcuno, che però lui non sapeva indicare, ignorando anche il contenuto della telefonata.

La lite tra i due uomini era stata confermata da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del macello comunale, il quale era intervenuto invitando i litiganti ad allontanarsi. [OSCURATO:PERSONA] era impegnato a scaricare gli animali, un soggetto ignoto gli aveva indirizzato sei colpi di pistola, riuscendo a colpirlo alla schiena, in regione dorsale sinistra.

1.2. Il Tribunale del riesame ha confermato la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre di Bruno con il quale era intercorsa la lite, desunti principalmente dalle intercettazioni ambientali disposte nella stanza dell'ospedale civile di Polistena dove era stato ricoverato [OSCURATO:PERSONA], il quale - conversando con amici e parenti - aveva rivelato di essere stato colpito dal padre di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi al macello armato di pistola, e soltanto grazie alla sua prontezza di riflessi si era salvato, scappando intorno al camion e rifugiandosi nei locali commerciali del macello; peraltro, vi era stato il provviden- ziale intervento del cugino Franco che aveva scongiurato il peggio.

I tabulati telefonici avevano confermato l'esistenza di contatti tra i Napoli, padre e figlio, nell'arco di tempo interessato dal delitto.

Erano stati altresì acquisiti i filmati della telecamera di sorveglianza di un'azienda di autoveicoli, dai quali nel torno di tempo di interesse si era registrato il passaggio di una [OSCURATO:PERSONA] scura, che recava dettagli compatibili con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono state individuate nel pericolo, concreto ed attuale, di recidivazione specifica desunta dalle allarmanti modalità e circostanze dell'azione, e dalla pericolosità sociale del Napoli, recidivo specifico.

È stato altresì individuato il rischio di inquinamento probatorio, attesa la reticenza della persona offesa.Considerato lo spessore delle individuate esigenze, si è ritenuto che l'unica misura in grado di contenerle sia la custodia in carcere, non risultando adeguate allo scopo misure rimesse ad un criterio di autocontrollo, in quanto l'indagato ha dimostrato di non rispondere ad alcun freno inibitorio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della gravità indiziaria del tentato omicidio, deducendo un errore nella valutazione della portata dimostrativa delle intercettazioni della persona offesa.

2.1. È stata poi censurata l'assenza di motivazione su tutti i rilievi difensivi che avevano dimostrato la inaffidabilità delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], in particolare deplorando che non si fosse risposto al pregnante rilievo per cui la parte offesa non aveva mai affermato direttamente di avere visto l'indagato esplodere colpi di arma da fuoco, e che la riconduzione a costui dell'azione delittuosa sia avvenuta per un mero meccanismo di associazione mentale, essendosi verificato l'attentato subito dopo il litigio con il figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Si sono inoltre riepilogate le censure riguardanti l'impossibilità che l'indagato avesse potuto trovarsi sul luogo nei tempi, assai ristretti, dell'evento (10.45-10.55), come dimostra il dato dell'aggancio da parte del Napoli della distante cella telefonica di Rosarno pochi momenti prima dell'aggressione.

2.2. Nel secondo motivo si sono dedotti violazione di legge e vizio argo- mentativo in ordine alla ritenuta concretezza ed attualità del rischio di reitera- zione nel reato, trascurando i rilievi difensivi sull'occasionalità della vicenda, occorsa per specifiche questioni lavorative e non seguita da ulteriori addebiti: ciò giustificava la richiesta di misure contenute, come la sospensione dal lavoro o al più gli arresti domiciliari con strumenti di controllo.

La motivazione sull'adeguatezza della massima misura cautelare è stata stereotipata e congetturale, in spregio ai requisiti introdotti con la riforma della Legge. n. 47 del 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valu- tati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).

1.2. Applicando il principio generale al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedi- mento, fondata principalmente sulle intercettazioni ambientali captate nell'ospe- dale di Polistena, ove era ricoverata la persona offesa, il cui inequivocabile significato, emergente dagli stralci riportati nell'ordinanza cautelare, si coordina organicamente con le evidenze tratte dalle certificazioni sanitarie, dai tabulati telefonici e dalle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza di un'azienda attigua che avevano fissato la presenza in loco della vettura [OSCURATO:PERSONA] grigia in uso a [OSCURATO:PERSONA], e sulle ulteriori informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], persona presente alla lite iniziale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Quanto alle censure attinenti alle individuate esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, su cui principalmente ha argomentato la difesa nella trattazione orale del ricorso, vanno confermate le osservazioni del collegio che - in punto di attualità e concretezza - ha valorizzato la facilità con cui l'indagato si poneva in soccorso del figlio per mere questioni lavorative, presentandosi armato di pistola, e la negativa personalità del Napoli, recidivo specifico, indice di consistente pericolosità sociale e di concreto ed intenso pericolo di consumazione di ulteriori delitti a sfondo violento.

A vanificare tali connotazioni non rileva il dato prettamente cronologico tratto dall'epoca di consumazione del reato, dovendosi attestare l'analisi della concretezza ed attualità del rischio cautelare sulla permanenza di condizioni oggettive e/o soggettive che possano rivelarsi fonte riproduttiva di analoghe condotte, il che è stato esaustivamente posto in luce dall'impugnata ordinanza, anche con riferimento all'adeguatezza esclusiva della massima misura coercitiva, per la quale si è evidenziata l'esigenza di attuare il massimo contenimento personale dell'indagato, con esclusione dell'applicazione di una misura cautelare rimessa all'autodisciplina.

Sul punto, si richiama l'orientamento esegetico per cui «In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla proporzio- nalità della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto- contenimento» (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470).

Deve altresì ribadirsi che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inade- guatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762: in motivazione, è stato precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico).

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della custodia caute- lare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], e per le connesse violazioni di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola Browning cal. 7,65; fatti commessi in Laureana di Borrello, il 18/5/2020. Con recidiva specifica e reiterata. 1.1. A tenore delle (reticenti) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di professione allevatore, la vicenda era avvenuta nel piazzale antistante il macello comunale di Laureana di Borrello, luogo in cui era avvenuta una discussione tra costui e [OSCURATO:PERSONA], altro allevatore, in ordine a problematiche di commercio del bestiame. [OSCURATO:PERSONA] aveva notato che dopo la discussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a qualcuno, che però lui non sapeva indicare, ignorando anche il contenuto della telefonata. La lite tra i due uomini era stata confermata da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del macello comunale, il quale era intervenuto invitando i litiganti ad allontanarsi. [OSCURATO:PERSONA] era impegnato a scaricare gli animali, un soggetto ignoto gli aveva indirizzato sei colpi di pistola, riuscendo a colpirlo alla schiena, in regione dorsale sinistra. 1.2. Il Tribunale del riesame ha confermato la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre di Bruno con il quale era intercorsa la lite, desunti principalmente dalle intercettazioni ambientali disposte nella stanza dell'ospedale civile di Polistena dove era stato ricoverato [OSCURATO:PERSONA], il quale - conversando con amici e parenti - aveva rivelato di essere stato colpito dal padre di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi al macello armato di pistola, e soltanto grazie alla sua prontezza di riflessi si era salvato, scappando intorno al camion e rifugiandosi nei locali commerciali del macello; peraltro, vi era stato il provviden- ziale intervento del cugino Franco che aveva scongiurato il peggio. I tabulati telefonici avevano confermato l'esistenza di contatti tra i Napoli, padre e figlio, nell'arco di tempo interessato dal delitto. Erano stati altresì acquisiti i filmati della telecamera di sorveglianza di un'azienda di autoveicoli, dai quali nel torno di tempo di interesse si era registrato il passaggio di una [OSCURATO:PERSONA] scura, che recava dettagli compatibili con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono state individuate nel pericolo, concreto ed attuale, di recidivazione specifica desunta dalle allarmanti modalità e circostanze dell'azione, e dalla pericolosità sociale del Napoli, recidivo specifico. È stato altresì individuato il rischio di inquinamento probatorio, attesa la reticenza della persona offesa.Considerato lo spessore delle individuate esigenze, si è ritenuto che l'unica misura in grado di contenerle sia la custodia in carcere, non risultando adeguate allo scopo misure rimesse ad un criterio di autocontrollo, in quanto l'indagato ha dimostrato di non rispondere ad alcun freno inibitorio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della gravità indiziaria del tentato omicidio, deducendo un errore nella valutazione della portata dimostrativa delle intercettazioni della persona offesa. 2.1. È stata poi censurata l'assenza di motivazione su tutti i rilievi difensivi che avevano dimostrato la inaffidabilità delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], in particolare deplorando che non si fosse risposto al pregnante rilievo per cui la parte offesa non aveva mai affermato direttamente di avere visto l'indagato esplodere colpi di arma da fuoco, e che la riconduzione a costui dell'azione delittuosa sia avvenuta per un mero meccanismo di associazione mentale, essendosi verificato l'attentato subito dopo il litigio con il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Si sono inoltre riepilogate le censure riguardanti l'impossibilità che l'indagato avesse potuto trovarsi sul luogo nei tempi, assai ristretti, dell'evento (10.45-10.55), come dimostra il dato dell'aggancio da parte del Napoli della distante cella telefonica di Rosarno pochi momenti prima dell'aggressione. 2.2. Nel secondo motivo si sono dedotti violazione di legge e vizio argo- mentativo in ordine alla ritenuta concretezza ed attualità del rischio di reitera- zione nel reato, trascurando i rilievi difensivi sull'occasionalità della vicenda, occorsa per specifiche questioni lavorative e non seguita da ulteriori addebiti: ciò giustificava la richiesta di misure contenute, come la sospensione dal lavoro o al più gli arresti domiciliari con strumenti di controllo. La motivazione sull'adeguatezza della massima misura cautelare è stata stereotipata e congetturale, in spregio ai requisiti introdotti con la riforma della Legge. n. 47 del 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valu- tati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 1.2. Applicando il principio generale al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedi- mento, fondata principalmente sulle intercettazioni ambientali captate nell'ospe- dale di Polistena, ove era ricoverata la persona offesa, il cui inequivocabile significato, emergente dagli stralci riportati nell'ordinanza cautelare, si coordina organicamente con le evidenze tratte dalle certificazioni sanitarie, dai tabulati telefonici e dalle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza di un'azienda attigua che avevano fissato la presenza in loco della vettura [OSCURATO:PERSONA] grigia in uso a [OSCURATO:PERSONA], e sulle ulteriori informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], persona presente alla lite iniziale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Quanto alle censure attinenti alle individuate esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, su cui principalmente ha argomentato la difesa nella trattazione orale del ricorso, vanno confermate le osservazioni del collegio che - in punto di attualità e concretezza - ha valorizzato la facilità con cui l'indagato si poneva in soccorso del figlio per mere questioni lavorative, presentandosi armato di pistola, e la negativa personalità del Napoli, recidivo specifico, indice di consistente pericolosità sociale e di concreto ed intenso pericolo di consumazione di ulteriori delitti a sfondo violento. A vanificare tali connotazioni non rileva il dato prettamente cronologico tratto dall'epoca di consumazione del reato, dovendosi attestare l'analisi della concretezza ed attualità del rischio cautelare sulla permanenza di condizioni oggettive e/o soggettive che possano rivelarsi fonte riproduttiva di analoghe condotte, il che è stato esaustivamente posto in luce dall'impugnata ordinanza, anche con riferimento all'adeguatezza esclusiva della massima misura coercitiva, per la quale si è evidenziata l'esigenza di attuare il massimo contenimento personale dell'indagato, con esclusione dell'applicazione di una misura cautelare rimessa all'autodisciplina. Sul punto, si richiama l'orientamento esegetico per cui «In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla proporzio- nalità della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto- contenimento» (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470). Deve altresì ribadirsi che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inade- guatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762: in motivazione, è stato precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico). 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d
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