CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 32191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 451/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80 SOC. COOP. A R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 695/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla Marche 80 soc. coop. a r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale, in data 19/2/2019, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., ha dichiarato l'improcedibilità iella domanda monitoria, avente ad oggetto il pagamento della somma di C. 193.996,97, per difetto di competenza del tribunale ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che non era fondata la questione di nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, perché contenente un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, in ragione della mancata rinnovazione dello stesso e della mancata costituzione in sanatoria da parte del convenuto opposto. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che la rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, comma 1°, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto destinato a sovrapporsi a quello già posto in essere, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico, e che, ai fini della sussistenza della rinnovazione, è, pertanto, necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione, ha ritenuto che è sufficiente a integrare il rispetto dell'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1°, c.p.c., la trasmissione dell'originario atto di citazione, in sé perfetto e completo, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza del giudice in cui si disponeva la predetta rinnovazione, e che la rinnovazione, così come eseguita nel caso in esame, e cioè "mediante allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con annesso verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica", era "idonea a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla". 1.4. Né, ha aggiunto la corte, può affermarsi la nullità della rinnovazione ove eseguita mediante la notifica della Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, sul rilievo che l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non ancora assistita da difensore, poiché tale principio non vale nel caso in esame, in cui, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, "la notifica è stata eseguita proprio presso e nelle mani del difensore quale procuratore costituito il quale, oltre ad avere la competenza tecnica, è anche a conoscenza della materia del contendere per aver rappresentato il proprio assistito nella fase monitoria". 1.5. La rinnovazione de qua, ha rilevato la corte, ha, pertanto, sanato i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale con decorrenza dalla data della prima notificazione dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo. 1.6. La corte, infine, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'applicabilità della clausola compromissoria prevista dall'art. 10 del contratto d'appalto stipulato in data 31/7/2008, rilevando come la sentenza di primo grado avesse correttamente valorizzato l'accordo intervenuto tra le parti in merito alla devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie insorte in caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione del contratto o per qualsiasi controversia che dallo stesso dovesse derivare, a nulla, peraltro, rilevando la sopravvenuta risoluzione del contratto che, a dire dell'appellante, avrebbe comportato il venir meno del titolo contrattuale e di ogni sua clausola, compreso quella compromissoria, operando, al contrario, il principio di autonomina della clausola compromissoria rispetto al contratto in cui è inserita. Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 1.7. [OSCURATO:PERSONA] 80 soc. coop. a r.I., con ricorso notificato il 27/12/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha resistito con controricorso notificato il 4/2/2022. 1.9. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 164, comma 2°, e 291 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte della nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163 bis, comma 1°, c.p.c., pur se ridotto alla metà, ha ritenuto che la rinnovazione dell'atto di citazione era stata correttamente eseguita mediante l'allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con l'annesso verbale di udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la rinnovazione dell'atto di citazione nullo per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore rispetto a quello minimo di legge, non può essere validamente effettuata nei modi utilizzati dalla Edilcoop, e cioè rinotificando la copia della stessa citazione nulla unitamente al verbale di udienza nel corso della quale è stata disposta la rinnovazione, ma deve necessariamente avvenire, come prescrive l'art. 164, comma 2°, c.p.c., con la redazione di un nuovo atto di citazione, tanto più che l'atto notificato era privo di alcuni elementi essenziali, come la vocatio in ius per la nuova udienza, la sottoscrizione del difensore e l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., e che la Marche 80 è rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d'appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non si è pronunciata sul motivo d'appello con il quale l'appellante aveva dedotto che, ove mai si fosse ritenuto che l'atto notificato potesse valere come atto di citazione in rinnovazione, si sarebbe dovuto nondimeno rilevarne la nullità ai sensi dell'art. 164, comma 1 0, c.p.c., per la mancanza, in vista della nuova udienza del 27/11/2014, dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. 3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.2. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare il principio, pienamente condivisibile, secondo il quale, nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, trattandosi di atto che manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non è ancora formalmente assistita da un difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (Cass. n. 28810 del 2019). 3.3. Ne consegue che se, al contrario, l'atto introduttivo del giudizio è notificato, come nel caso dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ad una parte che, avendo proposto la domanda monitoria, è necessariamente munita di difensore, come si evince dal comb.disp. degli artt. 638 e 645, comma 1°, c.p.c., Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 risulta, allora, evidente come, in siffatta ipotesi, non sussiste alcuna necessità di tutelare la parte che riceve l'atto e che, pertanto, la rinnovazione dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, nullo per aver assegnato un termine a comparire inferiore a quello prescritto dalla legge (artt. 645, comma 1°, 163 n. 7, 163 bis e 164, comma 10, c.p.c.), può essere validamente eseguita, come è avvenuto nel caso in esame, con la notificazione "della copia conforme del precedente atto di citazione", contenente (come quello in esame: v. p. 16) l'invito a costituirsi nei termini e l'avvertimento prescritto dagli artt. 163 n. 7, in fine, e 164, comma 1°, in fine, c.p.c., "con annesso verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica", trattandosi di atto che, in quanto notificato direttamente al difensore della società istante (e cioè, come risulta dagli atti del giudizio di merito, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che l'ha ricevuto, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 11/6/2014, presso il domicilio eletto ex art. 638 c.p.c., sito in Fermo, corso Cavour 48) era senz'altro idoneo, come correttamente affermato dalla corte d'appello, "a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla". 3.4. Del resto, è noto che: - l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 638 c.p.c., pur rilevando solo nella procedura monitoria, estende la sua efficacia fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, comma 1°, c.p.c., la notificazione dell'eventuale atto d'opposizione (cfr. Cass. n. 28939 del 2021); - la procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione (Cass.n. 13258 del 2006). 4.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 808 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte i cui la corte d'appello ha ritenuto l'efficacia della clausola compromissoria per arbitrato irrituale pur a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto che la conteneva in forza della facoltà prevista dall'art. 12 dello stesso contratto d'appalto e della conseguente inefficacia di tutte le sue clausole, compresa la clausola compromissori, senza, peraltro, considerare che il principio di autonomia di tale clausola non vale per il caso dell'arbitrato irrituale. 4.2. Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato. Intanto, deve escludersi ogni rilievo al fatto che la clausola compromissoria in questione prevedrebbe, a dire della ricorrente, un arbitrato irrituale, trattandosi di questione che non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Quanto al Ric. 2022 n. 451 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 resto, non può che ribadirsi il principio, affermato dalla sentenza impugnata, secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del contratto in questione (Cass. n. 27266 del 2021) né, a fortiori, quelle di risoluzione del relativo rapporto. 5. Il ricorso, per l'infondatezza di tutti i suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 10.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/o; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm