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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09604/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

La revoca della patente di guida risulta adeguatamente motivata dal giudice, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, per anni 2, impedisce la reiterazione del trasporto della droga (nell'imputazione è contestata la detenzione ed il trasporto di circa 16 kg di cocaina, per 31.098,8 dosi singole medie).

2. Del resto, "In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato" (Conf.: n. 3114 del 13/10/1989, dep.1990, Rv. 183562-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 31917 del 17/05/2022 Ud. (dep. 30/08/2022 ) Rv. 283444 - 01)

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. La revoca della patente di guida risulta adeguatamente motivata dal giudice, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, per anni 2, impedisce la reiterazione del trasporto della droga (nell'imputazione è contestata la detenzione ed il trasporto di circa 16 kg di cocaina, per 31.098,8 dosi singole medie). 2. Del resto, "In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato" (Conf.: n. 3114 del 13/10/1989, dep.1990, Rv. 183562-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 31917 del 17/05/2022 Ud. (dep. 30/08/2022 ) Rv. 283444 - 01) 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 09604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris