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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43537/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 26/10/2012, confermata dalla Corte di appello di Milano r8/5/2013, annullata dalla Corte di cassazione il 1°/8/2013 limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, ed avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano il 19/10/2013, con la quale veniva determinata la stessa pena accessoria in anni 2, confermata il 18/3/2014 dalla Corte di cassazione che rigettava il ricorso.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt.630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza di revisione - con procedimento de plano ed in assenza di contraddittorio - in palese violazione delle regole processuali e, in particolare, di quelle che governano la fase rescindente e quella rescissoria del giudizio di cui agli articoli 629 e ss. cod. proc. pen.

In particolare, l'ordinanza, anziché limitarsi a verificare l'irrevocabilità della sentenza prodotta dalle parti (sentenza cd.

Mediatrade) e la mera pertinenza di tale decisione rispetto ai fatti oggetto del giudicato di condanna (sentenza cd.

Mediaset), quindi un'idoneità dimostrativa astratta, si sarebbe sviluppata in plurime considerazioni di puro merito, in apprezzamenti di fatto propri del solo giudizio di revisione di cui all'articolo 636 cod. proc. pen., così eccedendo il perimetro della valutazione sommaria preliminare.

Questo vizio, peraltro, risulterebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che le due vicende processuali - l'una conclusa con sentenza irrevocabile di condanna (Mediaset), l'altra con pronuncia definitiva di proscioglimento (Mediatrade) - avrebbero visto contestati al ricorrente gli stessi reati (artt. 2 e 3, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74) ed avrebbero interessato pressoché interamente le stesse annualità e le medesime società, condividendo, inoltre, l'identica impostazione accusatoria.

In sintesi, dal semplice confronto dei capi di imputazione dei due processi emergerebbe l'evidente correlazione tra gli stessi, con l'effetto che le confliggenti decisioni sulla medesima realtà fattuale e soggettiva comporterebbero un'evidente inconciliabilità tra i giudicati.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe reso una motivazione anche contraddittoria, perché, da un lato, avrebbe riconosciuto espressamente la novità della sentenza Mediatrade, così come la stretta correlazione tra i fatti, ma, dall'altro, ne avrebbe inferito, contro ogni logica, la non pertinenza e la non idoneità a porre in dubbio il giudicato, così anticipando - in maniera indebita - la fase di merito.

Il riferimento implicito all'articolo 631 cod. proc. pen., che si coglierebbe nell'ordinanza, sarebbe inoltre errato, atteso che la norma dovrebbe essere applicata essenzialmente alla richiesta di revisione per sopravvenienza di nuove prove, mentre, con riguardo al conflitto di giudicati, in fase preliminare il giudice dovrebbe verificare soltanto l'irrevocabilità della decisione e la astratta capacità di questa ad incidere sul giudicato, senza alcun approfondimento di merito;2.2.

Le stesse censure sono poi mosse con riferimento alle nuove prove sopravvenute.

Premesso che la Corte di appello, al riguardo, avrebbe sviluppato una motivazione di 35 pagine (cosa che già di per sé dimostrerebbe la rilevanza dei nova prodotti), si osserva che l'ordinanza non avrebbe preso in considerazione l'eventuale prospettiva di un originale quadro probatorio insufficiente, incerto o contraddittorio.

In altri termini, anziché verificare l'impatto delle nuove prove sulla ricostruzione operata nella sentenza "Mediaset", la Corte avrebbe tratto l'inutilità delle stesse dal sol fatto che contraddirebbero i risultati probatori assunti nel giudicato, con evidente errore di prospettiva.

Per contro, la sola circostanza che le nuove prove risulterebbero incompatibili con gli elementi a sostegno della condanna avrebbe dovuto condurre ad una prognosi favorevole quanto all'idoneità delle stesse a determinare il proscioglimento dell'imputato (quantomeno sotto il profilo della insufficienza, incertezza e contraddittorietà dell'originale quadro probatorio).

Con specifico riferimento, poi, ad alcune delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-bis cod. proc. pen., l'ordinanza ne avrebbe negato il carattere della novità sul presupposto che sarebbero state chieste nel giudizio di primo grado del processo "Mediaset", ma non ammesse e/o revocate perché ritenute inerenti a capi prescritti.

Si rileva nel ricorso che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale circostanza non sarebbe di per sé ostativa all'ammissibilità della richiesta di revisione.

Ancora, il carattere di novità, conferenza e rilevanza non potrebbe essere negato - già in astratto - alle fonti dichiarative di coloro che, non escussi in sede di cognizione, sarebbero a conoscenza di circostanze inerenti all'esistenza o meno di una asserita associazione occulta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento della sentenza di condanna.

Sulle stesse fonti, tuttavia, la Corte di appello avrebbe espresso una penetrante ed illegittima anticipazione di apprezzamento del merito, con ampi approfondimenti valutativi di ogni singola prova nuova, anziché limitarsi ad un riscontro sommario ed astratto.

Ciò risulterebbe evidente, ad esempio, quanto alle dichiarazioni - assunte ai sensi dell'art. 391-bis citato - di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca direttore amministrativo e degli affari fiscali del gruppo [OSCURATO:PERSONA], firmatario della dichiarazione dei redditi 2003.

Questi, in particolare, avrebbe riferito di aver sempre goduto di ampia autonomia decisionale e gestionale, senza subire mai alcuna interferenza da parte del ricorrente (che, peraltro, non sarebbe stato il soggetto deputato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non avrebbe rivestito alcuna carica sociale dal 1993).

Ebbene, l'ordinanza avrebbe illegittimamente anticipato sul punto una valutazione di merito, sostenendo in astratto che la presentazione delle dichiarazioni fiscali infedeli non avrebbe richiesto un coinvolgimento diretto e consapevole dei contabili o dei dipendenti addetti agli uffici fiscali.

Risulterebbe evidente, per contro, la portata innovativa di queste dichiarazioni, potenzialmente idonee a travolgere la condanna o, quantomeno, a dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà delle prove a sostegno della stessa.

Identiche conclusioni, poi, sono sostenute con riguardo alle dichiarazioni - rese ancora a norma dell'art. 391-bis cod. proc. pen. - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro avrebbero riferito circostanze contrarie a due caposaldi della condanna, ossia che: a) [OSCURATO:PERSONA], nonostante non avesse più alcuna carica sociale, sarebbe rimasto il gestore del sistema di frode architettato con [OSCURATO:PERSONA]; b) il cd.

"giro dei diritti" avrebbe avuto natura chiusa e massimamente riservata.

Analogamente, poi, si contesta la motivazione quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui inutilità e inidoneità (in ordine alla intermediazione di "IMS ltd.", alla sua operatività ed all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle scelte decisionali e gestionali del gruppo) sarebbe stata affermata sul solo presupposto dell'intangibilità delle prove a fondamento della condanna, preconcetto di fondo dell'intera ordinanza.

Il provvedimento impugnato, peraltro, avrebbe impropriamente assegnato a queste dichiarazioni un valore decisivo per l'intera istanza di revisione, così evidenziando ulteriormente la totale esuberanza dai limiti della fase rescindente.

Il ricorso muove poi analoghe censure con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], contenute in un affida vit, riconosciuto dalla Corte di appello come effettivo novum, ma la cui ammissibilità sarebbe stata negata solo per l'assenza della "apostille".

Premessa la piena regolarità formale dell'atto, si evidenzia che tale mancanza, al più, potrebbe rappresentare un mero inconveniente formale, tuttavia privo di rilievo nella fase rescindente.

Il documento, peraltro, non avrebbe avuto un'efficacia rescissoria decisiva ex se, ma la sua ammissione avrebbe giustificato l'assunzione testimoniale del dichiarante, di fronte al giudice della revisione, con effetto potenzialmente idoneo a travolgere il supposto rapporto di associazione occulta tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Di ciò, peraltro, si sarebbe avveduta la stessa Corte di Appello, costretta infatti a ricorrere ad ampi approfondimenti sul merito del quadro probatorio (definito "giudizialmente sedimentato e oggettivamente documentato"), addirittura analizzando una consulenza tecnica della pubblica accusa.

Questo approfondimento valutativo, oltre a costituire una illegittima anticipazione del giudizio di merito, dimostrerebbe che le dichiarazioni in questione non avrebbero potuto essere ritenute inutili - almeno ictu °culi - nell'ottica della revisione.

L'ordinanza, ancora, si presterebbe a censura quanto alle informazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero rilevanti per attestare l'operatività di [OSCURATO:PERSONA] e delle società a questi collegate, così come l'operatività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA].

Anche su queste, la Corte di appello si sarebbe pronunciata in maniera illegittima, sostenendone a priori l'inammissibilità solo perché contrarie a quanto ritenuto nella sentenza di condanna di cui si chiede la revisione.

Analoga contestazione si muove per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdotte a sostegno della asserita totale estraneità del ricorrente all'associazione occulta e al sistema di frode fiscale.

La Corte d'appello ne avrebbe negato l'ammissibilità perché tali prove sarebbero state già richieste dal ricorrente in sede di cognizione e, comunque, sarebbero state inerenti a vicende anteriori ai fatti contestati.

Lo stesso Collegio, inoltre, nell'escludere l'ammissione di questi testi perché riferiti a reati prescritti, non avrebbe considerato che il ricorrente sarebbe stato condannato per una "sorta di responsabilità derivata" proprio da condotte antecedenti a quelle in contestazione.

Con riguardo, poi, ai testimoni del processo "Mediatrade", indicati quali nuove prove nell'istanza di revisione, la Corte d'appello avrebbe ne ritenuto l'inammissibilità sia per l'assenza del carattere di novità, sia perché l'audizione di alcuni dei testi sarebbe stata richiesta in sede di rinnovazione istruttoria in appello e rigettata.

Ebbene, il ricorrente osserva che, per un verso, queste dichiarazioni costituirebbero per certo prove nuove, perché mai entrate nel patrimonio del giudice della cognizione, e, per altro verso, i testimoni indicati per la prima volta in questa sede sarebbero stati in numero di gran lunga superiore ai pochi per i quali era stata negata l'escussione nel processo di appello "Mediaset".

A quanto precede, peraltro, dovrebbe aggiungersi che il requisito della novità non riguarderebbe il tema di prova (come erroneamente sostenuto nell'ordinanza), ma i suoi elementi dimostrativi, ossia la fonte della prova in questione, testimoniale o documentale che sia.

Il riferimento, in particolare, è al teste [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe dichiarato di aver compiuto in via esclusiva le scelte inerenti agli ammortamenti del costo dei diritti negli anni 2002 e 2003), così come ai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni - se accertate in contraddittorio - avrebbero consentito di affermare la totale estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati, quantomeno sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, così come statuito nel giudicato "Mediatrade".

La Corte d'appello, al riguardo, avrebbe emesso ancora una volta una pronuncia viziata, addentrandosi in indebite anticipazioni del giudizio nel merito.

Con riguardo, poi, alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come agli esiti delle rogatorie eseguite ad [OSCURATO:PERSONA], in Irlanda ed in Svizzera, la Corte d'appello avrebbe fatto un richiamo alle considerazioni già spese sui testimoni del processo "Mediatrade".

In tal modo, però, non sarebbe stata valutata - oltre all'evidente novità - l'oggettiva potenzialità di tali prove a travolgere il giudicato "Mediaset".

Peraltro, lo stesso consulente del pubblico ministero nel processo "Mediatrade" avrebbe riconosciuto l'assenza di un'associazione occulta tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza, poi, risulterebbe contraddittoria ed illogica anche con riguardo alla nuova prova rappresentata dalla sentenza n. 868/2020 del Tribunale civile di Milano, che, esaminati tutti gli atti dei processi "Mediaset" e "Mediatrade", avrebbe escluso la sussistenza dell'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA], considerato imprenditore effettivo, così come l'indebita maggiorazione del prezzo di acquisto dei diritti televisivi.

Sebbene, dunque, si tratti di una sentenza emessa in un giudizio civile, la ricostruzione compiuta risulterebbe completamente confliggente con l'impostazione accusatoria assunta nel giudicato.

La Corte di appello, infine, avrebbe omesso di confrontarsi con altra documentazione prodotta (memoria ex art. 121 cod. proc. pen. e relativi allegati nn. 137, 138 e 139), ossia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], funzionario IRS, e con alcuni atti dell'indagine fiscale avviata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in relazione a fatti esattamente sovrapponibili a quelli coperti da giudicato.

Tale indagine sarebbe giunta alle stesse conclusioni della citata sentenza del Tribunale civile di Milano, escludendo qualunque rapporto di associazione occulta (od accordo fraudolento) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo considerato unico vero beneficiario della compravendita di diritti televisivi attraverso le società dallo stesso autonomamente gestite -.

Anche queste fonti di prova, dunque, sarebbero decisive e potenzialmente idonee - da sole o insieme alle altre - a travolgere il giudicato di condanna;

2.3. Si lamenta, infine, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 630, 631, 634, 636 cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 111 Cost., 6, I n. 848 del 1955.

La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza di revisione anche con riguardo alla lamentata lesione dei principi inviolabili del giusto processo - nei termini dell'indebita sottrazione dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge e imparziale, della compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - dedotta con richiamo a plurime dichiarazioni, a provvedimenti giurisdizionali e ad altri atti.

A giudizio del Collegio, e senza neppure esaminare il merito della stessa documentazione, si verterebbe in ipotesi estranea ai casi di revisione ex articolo 630 cod. proc. pen, la cui elencazione sarebbe tassativa.

Ebbene, il ricorso evidenzia che la circostanza indicata non impedirebbe una interpretazione costituzionalmente orientata ai rispetto delle regole del giusto processo o, quantomeno, un possibile intervento estensivo da parte della Corte costituzionale, come già avvenuto con la sentenza n. 113 del 2011.

D'altronde, escludere dalla revisione l'ipotesi in cui, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'imputato accerti palesi violazioni di principi processuali inviolabili, comporterebbe la lesione dei precetti costituzionali sopra richiamati.

Di fronte a questa lesione, dunque, l'interessato non dovrebbe essere costretto a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo; quel che, peraltro, il ricorrente avrebbe comunque fatto, oltre 8 anni fa, senza tuttavia ricevere ancora alcuna pronuncia.

Si chiede a questa Corte, pertanto, di ritenere direttamente censurabili attraverso la revisione le violazioni dei principi del giusto processo garantiti dall'articolo 111 Cost., o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 111, commi 1. e 2, Cost.3.

Con requisitoria scritta del 12/9/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Si osserva preliminarmente che, come già affermato da questa Corte, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è la distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). 1.2 Con riguardo all'ipotesi del contrasto di giudicati, nei termini dell'inconciliabilità di cui all'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., questa Corte ha inoltre chiarito che tale concetto attiene ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui le decisioni stesse si fondano, ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica, e non ad un mero contrasto di principio tra le decisioni, o ad una differente valutazione degli elementi normativi della fattispecie, anche in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 6, n. 16477 del 15/2/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 2, n. 18209 del 26/2/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 43871 del 15/5/2018, Mancini, Rv. 274267).

Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza, pertanto, non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due pronunce che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, Nocerino, Rv. 280002; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 24927 del 19/5/2022, Condoluci; Sez. 4, n. 46837 del 17/12/2021, Giugno, non massimate).1.3 Con riferimento, invece, alla sopravvenienza o scoperta di prove nuove, di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., occorre innanzitutto ribadire che, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi tali - secondo l'orientamento consolidato - non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, Pisano, Rv. 220443; tra le molte, successivamente, Sez. 5, n. 8997 del 15/2/20222, Bervicato, Rv. 282824; Sez. 6, n. 24435 del 1/7/2020, Levi, Rv. 279602). 1.4 In ordine a tali prove, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Questa valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in quest'ultimo, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione - già in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità e le prove dedotte a sostegno della domanda di revisione.

In particolare, tale valutazione preliminare implica la necessità di un confronto tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu °cui/ (tra le molte, Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, Esposito.

Rv. 280516).

1.5. Proprio da queste premesse, che il Collegio condivide, discende allora la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione (nella fase rescindente) per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio.

Al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). 1.6 Considerata la peculiarità del rimedio della revisione, che ha natura straordinaria di mezzo di revoca di una decisione passata in giudicato, rimane peraltro fermo che anche nella fase rescindente deve essere comunque richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza, e che tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405). 1.7 Le Sezioni Unite "Pisano", inoltre, hanno precisato che, "coinvolgendo la novità della prova i presupposti per l'instaurazione del giudizio di revisione, se il giudice ravvisi l'assenza di un simile elemento di qualificazione nella fase delibatoria preliminare, sarà tenuto a dichiararla, escludendo ogni possibilità di utilizzazione di tale prova nel dibattimento." La mancanza del requisito della novità, dunque, è assorbente ed impone - già da sola -, nella fase rescindente, di dichiarare inammissibile la richiesta di revisione. 1.8 Rimane altresì fermo che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Ne consegue che la richiesta fondata sull'assunzione di prove prive di un contenuto definito, o connotate da carattere esplorativo in quanto volte ad un ulteriore approfondimento delle risultanze istruttorie già valutate, non può che apparire incompatibile con la natura del giudizio di revisione, ed oggetto di valutazione in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067). 1.9 Richiamata in questi termini la cornice giurisprudenziale di riferimento, che il Collegio condivide, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata ne abbia fatto corretta applicazione, ed abbia dichiarato inammissibile la richiesta di revisione - in fase rescindente e con procedura de plano - con motivazione aderente ai canoni interpretativi menzionati.

2. Con riguardo, innanzitutto, alle sentenze irrevocabili prodotte a fondamento della richiesta di cui al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha operato nei limiti indicati in precedenza, esaminando - per ciascuna di esse - l'astratta idoneità dei fatti rappresentati a contrastare quelli su cui si fonda il giudicato "Mediaset". 2.1 Per quanto attiene alla vicenda "Mediatrade", il ricorrente ha sostenuto l'inconciliabilità dei giudicati sul presupposto che: "a) i reati in contestazione nei due distinti processi "Mediaset" e "Mediatrade" erano esattamente i medesimi (articoli 2 e 3 della Legge 74/2000); b) il dottor [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato limitatamente alle annualità 2002 e 2003 nel processo "Mediaset" ed era imputato anche nei processi "[OSCURATO:PERSONA] e Roma", ma in questi ultimi è stato prosciolto in udienza preliminare ed entrambe le decisioni sono state confermate in corte di cassazione; c) nel giudizio "Mediatrade" gli imputati, ai quali i predetti reati erano contestati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, sono stati assolti; d) gli anni in contestazione erano in parte coincidenti e sovrapponibili (nel processo "Mediaset" sono stati giudicati gli acquisti effettuati - tramite le società di [OSCURATO:PERSONA] ed altri fornitori - nei periodo tra il 1995 e 1998 e portati in ammortamento nelle dichiarazioni fiscali dal 2000 al 2003; nei processi "Mediatrade" gli acquisti dei diritti televisivi - attraverso le medesime società del processo "Mediaset" - avvenuti tra il 1999 e il 2005 e portati in ammortamento nelle dichiarazioni dal 2000 al 2009); e) l'impostazione accusatoria era identica in entrambi i processi in considerazione, ovvero l'ideazione e l'utilizzo di un complesso sistema di frode fiscale elaborato negli anni '80 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali asseriti soci occulti, e da allora costantemente seguito e con effetti sulle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi per effetto degli ammortamenti del costo dei diritti in questione". 2.1.1 Così riportata la censura avanzata, si osserva che alle pagg. 9 e 10 dell'ordinanza la Corte di appello ha risposto - come correttamente osservato dal Procuratore generale - con una pluralità di dati e con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, restando nei limiti del mero raffronto sommario delle decisioni ed escludendo la sussistenza di fatti incompatibili nell'ambito di una sommaria valutazione e comparazione tra le decisioni che si assumono in contrasto.

Decisiva, in particolare, è stata ritenuta la diversità sia dei periodi in cui la frode dei diritti televisivi era stata contestata nei due procedimenti (anni 1995- 1998 nel processo "Mediaset"; anni 1999-2005 nei processi "Mediatrade"), sia della ricostruzione delle condotte fraudolente e del c.d. giro dei diritti.

Con motivazione ancora una volta corretta ed immune da vizi logici, la Corte di appello si è attestata su un dato di immediato riscontro e, cioè, che gli imputati del processo "Mediatrade" (nel quale la posizione del ricorrente era stata separata) erano stati assolti per difetto dell'elemento psicologico, non per insussistenza del fatto, ossia per ragioni "esclusivamente soggettive, personali e non suscettibili di estensione". 2.1.2 Con riferimento, poi, alle sentenze del G.i.p.

Roma n. 1477/2012 e del G.i.p.

Milano n. 2424/2011, che hanno invece prosciolto definitivamente il ricorrente nei giudizi "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" (stralcio della relativa posizione rispetto al dibattimento celebrato nei confronti degli altri imputati nel giudizio "Mediatrade"), la Corte d'appello, ancora con motivazione esente da censure rilevabili in questa sede, ha sottolineato l'assenza dei caratteri di novità e di pertinenza, concludendo per l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di tali elementi.

In particolare, quanto al primo profilo, l'ordinanza ha evidenziato alle pagg. 10 e 11 che di tali pronunce si era ampiamente discusso nell'ambito del processo poi sfociato nel giudicato "Mediaset", al punto da formare argomento di specifici motivi di impugnazione innanzi a questa Corte Suprema, come da sentenza n. 35729 del 1°/8/2013 (che il provvedimento riporta in stralcio).

Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto difettare in radice il carattere di novità della prova, trattandosi di un documento già congruamente e diffusamente valutato dalla stessa sentenza oggetto di revisione, nonché motivatamente disatteso.

Ebbene, con riguardo a questo argomento - già di per sé decisivo per dichiarare inammissibile sul punto la richiesta - nulla è stato contestato nel ricorso.

Sotto altro profilo, anch'esso riscontrabile nella fase rescindente, alla pag. 11 l'ordinanza ha escluso anche la pertinenza della stessa produzione documentale, evidenziando che entrambe le sentenze di proscioglimento riguardavano periodi successivi a quello del processo "Mediaset" ed avevano ad oggetto contestazioni diverse. 2.1.3 n provvedimento impugnato risulta poi immeritevole di censura anche con riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15208 del 25/2/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di quella del Tribunale di Milano n. 2104/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicate nella richiesta di revisione per provare che le società del "comparto riservato Fininvest" ("Gruppo B") non avrebbero fatto capo al ricorrente.

Si osserva al riguardo che la Corte di appello, rimanendo ancora una volta nei limiti consentiti dalla fase rescindente, si è limitata a mere constatazioni, affermando a pag. 12 che - pacifica la pertinenza dell'apporto dimostrativo dei due provvedimenti rispetto al thema probandum del processo "Mediaset" - la citata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] era stata già acquisita in quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ma aveva condotto in realtà alla conclusione opposta a quella sostenuta dal ricorrente, in quanto ritenuta dimostrativa del fatto che le società offshore appartenenti al "Gruppo B" erano state costituite e gestite da Mills proprio su commissione e per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto difettare il requisito della novità della prova.

L'impugnazione sul punto si limita ad insistere sulla decisività della sentenza delle Sezioni Unite "Mills", senza tuttavia confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello. 2.2 Con riguardo, poi, alle prove nuove poste a fondamento della richiesta di revisione, oggetto della seconda censura, questa Corte ritiene che l'ordinanza impugnata si sia ancora una volta attenuta ai corretti canoni operativi indicati per la fase rescindente, sommariamente esaminando, con valutazione immune da censure sul piano della motivazione, l'idoneità di ciascuna prova dedotta ad incidere sul costrutto probatorio fondante il giudicato, in linea con i principi in precedenza indicati. 2.2.1 In particolare, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti direttore amministrativo e degli affari fiscali del gruppo Fininvest-Mediaset), la Corte di appello ne ha correttamente ritenuto la superfluità senza eccedere i limiti della fase rescindente.

A fronte del rilievo della difesa che evidenziava come il Goretti, per sua stessa ammissione, avrebbe goduto - nell'ambito del proprio incarico - di responsabilità piena nella redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, e non avrebbe mai parlato della materia personalmente con il ricorrente, né subito interferenze per l'ammortamento dei diritti, la Corte di merito ha, con valutazione immune da rilievi sul piano logico, opposto alla pag. 16 che ciò non era in contrasto con quanto emerso dalla sentenza irrevocabile del 2013, e cioè che il sistema illecito presupponeva la presentazione delle dichiarazioni fiscali infedeli per esposizioni di costi fittizi, ma non richiedeva il coinvolgimento diretto e consapevole dei contabili o dei dipendenti addetti agli uffici fiscali che materialmente sottoscrivevano le varie dichiarazioni.

Costoro, infatti, erano risultati meri strumenti esecutivi di un piano predisposto e predeterminato da altri soggetti, i quali avevano dato corso alla formazione fraudolenta della documentazione contabile attestante i costi fittizi, con condotte collocabili già negli anni 1995-1998, ossia in epoca risalente rispetto a quella in cui il relativo ammortamento era stato formalmente realizzato (2001-2003). 2.2.2 Con riferimento, poi, alle affermazioni rese ex art. 391-bis cod. proc. pen. da Nieri, Crippa, Galliani e Confalonieri, si rileva quanto segue.

Il ricorrente insiste nel sostenere che queste dichiarazioni andavano ammesse perché idonee a confutare due caposaldi della sentenza definitiva, ossia che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - pur dismessa ogni carica sociale dal 1994 - sarebbe rimasto il gestore del sistema fraudolento architettato da lui e da [OSCURATO:PERSONA], e che il cd.

"giro dei diritti" avrebbe avuto natura chiusa e massimamente riservata.

La doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza in esame, che si è specificamente soffermata, nei limiti propri della fase rescindente, sulle dichiarazioni dei soggetti citati, escludendone ictu °culi la rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione.

In particolare, per quanto attiene alle affermazioni di Crippa e di Nieri, la Corte di appello ne ha sottolineato a pag. 15, in primo luogo, l'assenza di novità.

Per espressa indicazione dello stesso ricorrente, infatti, le testimonianze indicate erano state richieste già nel giudizio di primo grado, ma ritenute superflue e, quindi, revocate dal Tribunale di Milano con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La questione era stata poi esaminata dalla Corte d'appello (sentenza n. 3232 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza di primo grado rilevando che il Tribunale aveva dettagliatamente spiegato l'intervenuta superfluità di talune prove testimoniali richieste dalla difesa, tra le quali quelle in esame.

Nell'occasione, la Corte di appello aveva affermato che coloro che avevano avuto sufficiente contezza dell'operatività illecita avevano già deposto, mentre altri testimoni non avevano avuto altrettanta conoscenza, poiché svolgevano le proprie funzioni all'esterno di quella ristretta cerchia di persone in grado di comprenderne il reale carattere, al di là dei profili formali.

L'ordinanza impugnata, dunque, risulta incensurabilmente motivata anche sul punto, in quanto correttamente ha applicato il principio - già ricordato - secondo cui per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite, ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, Pisano, cit.).

Né si afferma nel ricorso che i testi in questione avrebbero potuto riferire circostanze ulteriori rispetto a quelle per le quali ne era stata chiesta l'escussione nel processo "Mediaset" (ammissione poi revocata per superfluità).

Non viene dunque prospettato alcun elemento di novità, alcun contenuto probatorio diverso da quello che aveva sollecitato l'escussione degli stessi testimoni ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., e la censura si risolve, quindi, nella critica alle motivazioni per le quali essi erano stati estromessi dal giudizio di merito, con riguardo alle medesime circostanze.

Esula, tuttavia, dai limiti del giudizio di revisione la nuova valutazione dell'ordinanza istruttoria, in quanto definitivamente vagliata. 2.2.3 Con riguardo, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (presidente del consiglio di amministrazione Mediaset), che aveva riferito dell'esclusivo impegno politico del ricorrente a partire dal 1994, nonché del margine di ampia autonomia con il quale [OSCURATO:PERSONA] si occupava dell'acquisizione dei diritti cinematografici, la Corte di appello ne ha evidenziato innanzitutto — e con carattere decisivo - la palese superfluità.

In particolare, alla pag. 17 ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto, nello stesso processo "Mediaset", sia in primo che in secondo grado, sul presupposto che dal 1995 al 1998 l'acquisizione dei diritti cinematografici era stata gestita dal [OSCURATO:PERSONA], che ne rispondeva direttamente al ricorrente.

Confalonieri, dunque, era stato assolto unicamente perché ritenuto all'oscuro dell'esistenza dell'illecita lievitazione dei costi e delle relative quote di ammortamento confluiti nelle dichiarazioni fiscali delle quali egli aveva avallato la presentazione.

Le affermazioni di Confalonieri, pertanto, sono state correttamente ritenute inammissibili dalla Corte di appello, per superfluità manifesta, già in sede sommaria e dunque nei limiti della fase rescindente, in quanto nessun ulteriore apporto avrebbero potuto recare rispetto a quanto già accertato nella sentenza definitiva di cui si chiede la revisione.

Né su tale aspetto si confronta il ricorso. 2.2.4 Negli stessi termini, poi, si deve concludere per le dichiarazioni dì [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato di RTI fino al maggio 1998).

La Corte di appello, ancora alla pag. 17, ha sottolineato che questi aveva riferito in ordine all'acquisto dei diritti cinematografici da major americane, per conto del gruppo Mediaset, limitandosi tuttavia ad affermare, in termini assolutamente generici, che la materia era di competenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e che il ricorrente - per quanto di sua conoscenza - non si era mai ingerito nelle determinazioni relative a tale materia, invitando, semmai, a spendere meno e ad evitare l'acquisto di titoli non necessari.

Lo stesso Galliani, tuttavia, aveva aggiunto di esser stato sempre estraneo al sistema di acquisizione dei diritti cinematografici e, soprattutto, all'oscuro del funzionamento e della specifica organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Anche queste dichiarazioni, dunque, sono state motivatamente ritenute del tutto superflue, con logica valutazione preliminare che non supera i limiti della fase rescindente.

Ed ancora una volta omette il ricorso di confrontarsi con le motivazioni della Corte d'appello. 2.2.5 Ad analoghe conclusioni, poi, questa Corte giunge quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prese in considerazioni dalla Corte di appello con riferimento sia alla rogatoria in Svizzera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia, infine, alle informazioni assunte nell'ambito delle investigazioni difensive, per le quali il ricorrente lamenta ancora una volta la illegittima anticipazione di giudizio, ad opera del Collegio d'appello.

La censura concerne l'interposizione di "IMS ltd." nelle acquisizioni dei diritti, la effettiva operatività di questa e, ancora, la partecipazione del ricorrente alle scelte decisionali e gestionali di Fininvest-Mediaset anche negli anni

90. Di seguito, si lamenta l'errore di prospettiva - anzi il pregiudizio - che reggerebbe anche su questo punto l'ordinanza impugnata, ossia che la Corte sarebbe partita dalla radicale saldezza delle prove a fondamento della sentenza definitiva, in tal modo giudicando ex se irrilevanti o non decisivi tutti quegli apporti che avrebbero potuto scardinare lo stesso impianto probatorio.

Tali rilievi non sono condivisibili.

La Corte d'appello ha infatti escluso, con valutazione certamente rientrante nei limiti della fase rescindente del giudizio di revisione, il carattere di novità della prova stessa, in linea con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite "Pisano".

La Corte di appello ha, infatti, rilevato alle pagg. 18 e 19 che la testimonianza - già ammessa - era stata successivamente revocata dal Tribunale di Milano, per superfluità, con ordinanza confermata nei successivi gradi di giudizio (l'operatività della "IMS ltd.", infatti, era già stata adeguatamente dimostrata sulla base delle emergenze processuali acquisite).

Né il ricorso indica circostanze diverse da quelle che la Camaggi avrebbe dovuto riferire nel giudizio di merito, se escussa, così che la censura si traduce nuovamente in una critica all'ordinanza che ne aveva revocato l'ammissione a teste, con argomento non consentito nel giudizio di revisione.

I rilievi che precedono risultano decisivi e, dunque, assorbenti rispetto alle altre questioni dedotte nel motivo di ricorso (sconfinamento dai limiti della fase rescindente delle valutazioni della Corte di appello circa la decisività della prova). 2.2.6 Avuto riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], contenute in un affidavit, il ricorrente lamenta, per un verso, che il documento sarebbe stato ritenuto inammissibile per un profilo solo formale (mancanza dell'apostille), e, per altro verso, che l'acquisizione del documento stesso, al di là dell'intrinseca efficacia probante, avrebbe comunque indotto l'escussione dell'Appleby.

Queste censure non meritano accoglimento.

Con riguardo, innanzitutto, alla mancanza della apostille, in sé pacifica, correttamente la Corte d'appello ne ha fatto derivare l'invalidità del documento, trattandosi di requisito formale.

Richiamata puntualmente la normativa di riferimento, ed in particolare la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata dall'Italia con la

I. 20 dicembre 1966, n. 1253), l'ordinanza, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato a pag. 23 che per i documenti formati in un Paese aderente alla Convenzione stessa (come gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, nel caso in esame), l'apostille è necessaria, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (come già ribadito da Sez.

L, n. 19100 del 1°/8/2017, Rosanda, Rv. 645269; Sez. 2, n. 34141 del 6/7/2011, Mirabella, Rv. 251111).

In difetto di questo requisito, l'ordinanza ha quindi correttamente escluso, nell'ambito della valutazione propria della fase rescindente, che l'affidavit prodotto dal ricorrente potesse valere in sé come prova nuova, in quanto sprovvisto della richiesta certificazione di autenticità che deve accompagnare ogni documento pubblico prodotto all'estero e, dunque, privo di alcuna forma di legalizzazione.

La Corte di appello ha inoltre aggiunto, limitandosi al riscontro meramente visivo, che dal documento non era neppure possibile avere contezza della precisa identità del dichiarante, di cui risultavano sconosciuti sia il nome, sia le generalità anagrafiche minime (luogo di nascita, data di nascita, residenza), rimanendo addirittura incerto il sesso (nell'istanza di revisione il soggetto è indicato come cittadina americana sedicente collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], mentre nella traduzione giurata dell'affidavit il dichiarante viene indicato come soggetto di sesso maschile).

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha valutato l'inidoneità dell'atto ad apportare nuovi e diversi elementi nella fase rescissoria.

Rimane con ciò assorbita ogni altra questione posta nel ricorso in ordine alla decisività della prova dichiarativa in esame. 2.2.7 Con riguardo, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime relative all'attività imprenditoriale svolta da [OSCURATO:PERSONA], le altre alle transazioni realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla "Stardust", il ricorso trascura completamente gli argomenti sviluppati dalla Corte di appello (pagg. 27-31 dell'ordinanza).

La censura, infatti, si limita a sostenere che le circostanze riferite da questi soggetti avrebbero consentito di superare le dichiarazioni rese in rogatoria da [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), che aveva affermato l'assoluta fittizietà del ruolo svolto dalla citata "Stardust" nell'acquisizione di diritti cinematografici da parte di Mediaset.

La stessa doglianza, tuttavia, non si confronta con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, che a pag. 29 ha evidenziato che le dichiarazioni di Saunders, oltre a riguardare un periodo antecedente al 1992 (quindi, anteriore ai fatti oggetto di condanna), avevano rivestito un ruolo meramente "ancillare" ai fini della decisione poi divenuta irrevocabile: il giudicato "Mediaset", infatti, aveva tratto la fittizietà dell'interposizione della "Stardust" soprattutto da altri elementi, e cioè "dalla consulenza KPMG, dalle dichiarazioni rese da Kaner, successore di Saunders alla guida del settore vendite della Fox, dallo stesso prospetto informativo Mediaset, dalla mail di Schwalbe e Kaner del 19/10/1994, dalla mail di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti elementi convergenti nel dipingere Cuomo come mero interposto nella contrattazione sui diritti cinematografici tra Fox e gruppo Fininvest-Mediaset".Il giudizio sulla mancanza di decisività dei nuovi elementi di prova si arresta, dunque, alla constatazione dell'esistenza nella sentenza di cui si chiede la revisione di un quadro probatorio assai più articolato e che si ritiene riduttivo circoscrivere alle dichiarazioni del solo Saunders.

Né il ricorrente indica le ragioni per le quali le dichiarazioni testimoniali proposte sarebbero in grado di superare sul punto l'intero impianto probatorio a fondamento del giudicato "Mediaset". 2.2.8 Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (in numerose udienze del processo celebrato a Milano a carico del ricorrente, concluso con la sentenza n. 2104/2012), da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state indicate nella domanda di revisione a sostegno dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla citata associazione occulta ed al sistema di frode fiscale, il ricorso lamenta che la Corte di appello ne avrebbe precluso l'esame in quanto prove già chieste dalla difesa nel giudizio di cognizione, ma ritenute inerenti a vicende precedenti a quelle contestate e coperte da prescrizione.

In tal modo, tuttavia, l'ordinanza avrebbe trascurato che se è vero che questi testimoni non erano stati ammessi in quanto le relative circostanze concernevano reati ormai prescritti, è altresì vero che il ricorrente sarebbe stato condannato "per una sorta di responsabilità derivata da asserite condotte poste in essere proprio nei periodi antecedenti quelli in imputazione".

La pertinenza e la decisività delle stesse prove, dunque, risulterebbero ictu ocu/i.

La censura appare genericamente dedotta ed è comunque infondata.

Essa, per un verso, non indica i nuovi elementi che le testimonianze avrebbero potuto introdurre e, dunque, gli elementi idonei ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza irrevocabile di condanna in ottica di proscioglimento del ricorrente.

Per altro verso, non supera il dictum della sentenza "Pisano", che esclude il carattere di novità per le prove non ammesse perché superflue, sotto qualsiasi profilo.

Peraltro, ove queste dichiarazioni fossero state ritenute dalla difesa comunque rilevanti per escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione ai periodi successivi a quelli coperti dalla prescrizione, appare evidente che si sarebbe dovuto impugnare specificamente l'ordinanza di revoca nell'ambito del processo celebrato e a tale mancanza non può essere posto rimedio con l'istanza di revisione. 2.2.9 In ordine ai testimoni escussi nel processo "Mediatrade", il ricorso contesta gli argomenti impiegati dalla Corte d'appello per dichiararne l'inammissibilità.

In primo luogo, si evidenzia trattarsi di prove nuove, perché mai entrate nel patrimonio conoscitivo del giudice della cognizione (in particolare del giudice d'appello, che aveva rigettato la relativa richiesta di rinnovazione istruttoria), né, dunque, mai valutate.

Si aggiunge che i testimoni così introdotti sarebbero molto più numerosi di quelli indicati nella richiesta ex art. 603 cod. proc.pen., gli unici presi in esame nell'ordinanza, e che la Corte di appello non avrebbe compiuto alcuna verifica di persuasività e congruenza di queste dichiarazioni nell'ottica del proscioglimento del ricorrente.

Si precisa nel ricorso che il requisito della novità deve essere valutato in relazione non al tema di prova (la sussistenza della più volte citata associazione occulta ed i pagamenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] a dirigenti Mediaset infedeli), ma agli elementi dimostrativi di quel fatto o argomento che si vuole provare, ossia della fonte di prova in questione, testimoniale o documentale che sia; ebbene, le fonti dichiarative proposte risulterebbero nuove proprio in questa seconda ottica.

La censura non merita accoglimento.

La Corte di appello si è attestata a pag. 39 su un elemento di immediato riscontro, e cioè che la sentenza n. 1673 del 2017 di questa Corte, che aveva concluso il processo "Mediatrade", era pervenuta a conclusioni opposte a quelle sostenute dal ricorrente, affermando che [OSCURATO:PERSONA] fungeva da mero mandatario di [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti Paramount/Fininvest-Mediaset, non assumendo alcun rischio di impresa.

L'ordinanza ha poi sottolineato a pag. 40 che numerosi dei testimoni richiesti in sede di revisione erano stati già escussi e valutati nel dibattimento di primo grado del processo "Mediaset" con riguardo alle imputazioni in quella sede rivolte al ricorrente e, in particolare, al periodo 1995-1998; il riferimento è ai testi Messina, Spagnoli, Garzotto, Carlotti, [OSCURATO:PERSONA], Reiner, Massiah e Cittadini, sui quali, dunque, la richiesta di revisione è inammissibile.

Ha aggiunto, alle pagg. 40 e 41, che l'escussione dei testi Messina, Macchitella, Spagnoli, Garzotto, Barbieri, Morris, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ballabio, era stata richiesta in appello a titolo di rinnovazione istruttoria, ma non ammessa sul presupposto della superfluità o della mancanza della decisività dei relativi apporti.

In relazione a tali dichiarazioni, l'istanza di revisione è dunque inammissibile, in linea con le Sezioni Unite "Risano" più volte richiamate.

Peraltro, anche in ordine a questi testimoni il ricorso non specifica su quali circostanze essi avrebbero dovuto riferire, se escussi in fase rescissoria, diverse da quelle sulle quali erano stati indotti ex art. 603 cod. proc. pen. e non ammessi.

Né, come detto in premessa, è ammissibile la richiesta di nuove testimonianze "con finalità esplorative".

Con riguardo agli stessi testi - così come a Salem, Massiah e Wineberg - il ricorso ne sostiene poi il carattere decisivo ai fini della revisione.

In particolare, si afferma che le relative dichiarazioni, "se accertate nel contraddittorio tra le parti, consentirebbero di affermare la totale estraneità del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai fatti a lui contestati nel capo di imputazione e soprattutto la non colpevolezza dello stesso, quantomeno sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo così come statuito nell'omologo giudicato Mediatrade, oppure per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova raggiunta".

Ebbene, questa prospettazione risulta palesemente generica nel contenuto e, quindi, correttamente è stata ritenuta priva di decisività già nella fase rescindente.

Quanto poi all'affermazione del ricorso secondo cui i testimoni del processo "Mediatrade" richiesti in sede di revisione sarebbero stati più numerosi di quelli per i quali era stata negata la rinnovazione istruttoria in appello, e che gli stessi avrebbero fornito elementi "persuasivi" e "congrui" a dimostrazione del proscioglimento dell'imputato, si rileva trattarsi di assunto del tutto generico in quanto privo di riferimenti soggettivi e dell'indicazione di circostanze di prova e, quindi, correttamente ritenuto non decisivo già nella fase rescindente.

Occorre qui ribadire, al riguardo, che il giudizio sulla novità della prova dedotta, così come sulla sua pertinenza e rilevanza, richiede che la stessa abbia un contenuto obiettivamente definito, che consenta la immediata percezione dei requisiti indicati (novità, pertinenza, ecc.) già nella fase rescindente per la funzione di filtro ad essa deputata. 2.2.10 Con specifico riferimento, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile degli affari fiscali e della divisione amministrativa di Mediaset), la Corte di appello ne ha ancora una volta escluso il carattere della novità, evidenziando a pag. 43 che questi aveva testimoniato in entrambi i processi (il 13/6/2011 in quello "Mediaset"; il 4/7/2013 in quello "Mediatrade") e concludendo che la sua deposizione era stata dunque già valutata.

Il ricorso non si confronta con questo decisivo argomento, limitandosi a ribadire che il Cittadini avrebbe riferito di aver compiuto in via esclusiva - con ogni responsabilità - le scelte inerenti agli ammortamenti del costo dei diritti con riguardo agli anni 2002 e 2003. 2.2.11 II ricorso contesta poi la motivazione dell'ordinanza anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di revisione con riguardo agli esiti delle rogatorie compiute ad [OSCURATO:PERSONA], in Irlanda ed in Svizzera.

A giudizio della difesa, da questi atti emergerebbe che le società intervenute nell'attività di intermediazione dei diritti per il gruppo Mediaset sarebbero state riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], in veste di titolare effettivo, senza alcuna cointeressenza con [OSCURATO:PERSONA].

Anche questa censura è infondata.

La Corte di appello, alle pagg. 44 e 45, si è infatti correttamente arrestata al rilievo che i nova prodotti risultavano diretti "a smentire circostanze non valutate come essenziali" dalle stesse sentenze di cui si chiede la revisione, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, e dunque ha formulato - nell'ambito delle attribuzioni della fase rescindente — una valutazione da ritenersi corretta, in quanto il giudizio "Mediaset" aveva affermato la sostanziale irrilevanza della prova relativa ad una sorta di associazione occulta tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA].

Era stato accertato, infatti, che se quest'ultimo poteva di certo esser ritenuto un imprenditore effettivo, nella generalità dei casi, nondimeno lo stesso era risultato uomo di fiducia del ricorrente nella specifica vicenda dell'acquisto dei diritti televisivi da società americane, ad opera del gruppo Mediaset. 2.2.12 Le considerazioni che precedono, poi, valgono anche con riferimento alla "documentazione rogatoriale" redatta dal consulente tecnico del pubblico ministero nel processo "Mediatrade" (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])", secondo cui tutte le società intervenute nell'attività di intermediazione dei diritti sarebbero state riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA] in veste di titolare effettivo. 2.2.13 II ricorso risulta inoltre infondato anche con riguardo alla sentenza n. 868 del 2020, emessa dal Tribunale civile di Milano, che il ricorrente indica come ulteriore prova nuova a fondamento della richiesta di revisione.

Come rilevato dal Procuratore generale, trattasi di censure generiche che non si confrontano in modo specifico con il punto dell'ordinanza (pagg. 45-46) che, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, esclude la pertinenza e decisività della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza del Tribunale milanese.

L'ordinanza ha invero rilevato che il relativo giudizio, oltre a riguardare soggetti e vicende diversi da quelli coperti dal giudicato penale, interessava anche uno spettro temporale del tutto distinto, così da non poter incidere in alcun modo sulla vicenda oggetto di revisione; in particolare, mentre il processo "Mediatrade" — fondamento della causa poi definita, in primo grado, con la sentenza n. 868/2020 - riguardava addebiti riferibili al periodo 2002-2005 (quanto all'appropriazione indebita) ed al 2005-2009 (quanto alla frode fiscale), il processo "Mediaset" faceva riferimento ad illeciti commessi negli anni 1995-1998.

Va poi aggiunto che la sentenza del Tribunale di Milano non è ancora passata in giudicato, per cui, allo stato, non si pone neppure la questione della limitata efficacia nel giudizio penale delle sentenze pronunciate in un giudizio civile.

Come osservato dal Procuratore generale, infatti, l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza"; negli altri casi, invece, le sentenze civili non sono vincolanti, neppure se definitive, e il giudice penale deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato (Sez. 3, n. 17855 del 19/3/2019, Cavelli, Rv. 275702).

Ebbene, la Corte di appello ha compiuto tale valutazione, nei termini riferiti al paragrafo precedente, con adeguata valutazione sommaria, propria della fase rescindente.2.2.14 Infine con riguardo alla documentazione di cui alla memoria trasmessa via PEC il 7/12/2020 (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA]), lo stesso ricorrente aveva sostenuto che tali prove erano state introdotte con la memoria a sostegno della richiesta di revisione.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale non le ha considerate, "in quanto la memoria ha funzione esclusivamente illustrativa delle deduzioni e richieste svolte con il mezzo di impugnazione, ma non può introdurre nuovi temi di prova o di censura".

3. Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla tesi secondo cui la lamentata violazione delle regole del giusto processo (da parte del giudice di legittimità) debba assumere anch'essa rilievo per l'instaurazione del giudizio di revisione.

Si sostiene, in particolare, che la scoperta di nuovi elementi possa e debba riguardare anche gli aspetti processuali allorquando si assumano violate le regole del giusto processo, come nel caso di processo celebrato in violazione del principio del giudice naturale o dell'imparzialità del giudice medesimo.

E ciò a prescindere dall'accertamento di specifiche violazioni da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., ove la Corte ritenga di non condividere tale lettura della disposizione codicistica.

Anche tale motivo deve ritenersi tuttavia infondato.

3.1. Al riguardo, occorre anzitutto ricordare come la revisione rientri tra i mezzi straordinari d'impugnazione le cui caratteristiche sono: a) di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato (ed in ciò risiede il primo connotato di eccezionalità); b) di essere, proprio per la natura di rimedio straordinario, svincolata da qualsiasi termine. 3.2 In merito alla possibilità di superare i limiti del giudicato attraverso la revisione, in ragione della violazione dedotta, si rileva quanto segue.

Con la sentenza n. 501 del 2000 la Corte costituzionale, nell'escludere il contrasto dell'art. 627 commi 3 e 4 e 628, comma 2, del codice di procedura penale con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, ha ricordato che "è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale — identificabile positivamente in quella della Cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione» — la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso", ed ha sottolineato "che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione; sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2".

La stessa Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 2 del 2022, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha ribadito il principio della valenza costituzionale del giudicato, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha significativamente esteso in via pretoria l'ambito di applicazione dei rimedi che consentono di superare il giudicato stesso, ma sempre sul presupposto che gli sia sopravvenuto un "fatto" esterno: "ad esempio ammettendo la revoca di una condanna pronunciata sulla base di una disposizione penale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 aprile 2012, n. 14276) ovvero di una condanna fondata su una norma incriminatrice già abrogata al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre 2015-23 giugno 2016, n. 26259), nonché la rideterminazione della pena nel caso di sopravvenienza di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarativa di una violazione convenzionale relativa al quantum della pena inflitta (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 ottobre 2013-7 maggio 2014, n. 18821) ovvero nel caso di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della comminatoria edittale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 maggio 2014, n. 42858)".

La stessa sentenza n. 2 del 2022, per contro, esclude che eventuali nullità processuali "interne" al giudizio, quand'anche assolute, possano esser fatte valere oltre il giudicato.

Osserva, infatti, che in tal modo si introdurrebbe "nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili»: le quali debbono sì essere rilevate, anche d'ufficio, «in ogni stato e grado del procedimento», ma non oltre - appunto - la sua definiva conclusione (sentenza n. 224 del 1996, che richiama la sentenza n. 294 del 1995)", aggiungendo che "ciò spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità "resistenti al giudicato", con le quali chi sia stato condannato in via definitiva potrebbe rimettere in discussione accertamenti già compiuti nei successivi gradi di giudizio sulla sussistenza di vizi procedimentali". 3.3 Con riferimento alla violazione dell'art. 6 della CEDU la questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale in due distinte occasioni, in ragione dell'obbligo dell'ordinamento interno di conformarsi alle pronunce della Corte EDU.

Con la sentenza n. 129 del 2008, infatti, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Con la sentenza n. 113 del 2011 ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ancorché incentrate sulla necessità di assicurare attuazione ai pronunciamenti della CEDU, le due sentenze offrono spunti motivazionali sicuramente rilevanti nell'affrontare le problematiche sollevate con il motivo di ricorso.

Con la sentenza n. 129 del 2008, la stessa Corte aveva già puntualizzato, infatti, che la revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di "fatti" nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) "non equo", respingendo la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo cui per "fatto" - ai fini della applicazione dell'art. 630 cod. proc. pen. - non dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche l'accertamento dell'invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un fatto da cui, comunque, dipende l'applicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte.

Ha escluso nell'occasione la Corte che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di "fatto" anche la ipotesi dell'accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si possa desumere dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: una norma secondo la quale è "fatto" anche quello da cui dipende "l'applicazione di norme processuali".

Ha osservato, infatti, la Corte che "la disposizione citata - nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali (per l'appunto) dipende l'applicazione delle norme processuali - si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto "materiale" che deve essere "provato", perché si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del legittimo impedimento, che determina l'assoluta impossibilità di comparire; o l'evento che integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili.

Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall'accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti ed alla relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a volta, in discorso".

Conclude, dunque, la Corte rilevando che "ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi.

Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione." Tali concetti sono tutti ribaditi nella sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, ampiamente richiamata nell'ordinanza impugnata.

La Corte costituzionale ha nell'occasione affermato che nel caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, della violazione dell'art. 6 della CEDU, "la prospettiva è affatto diversa da quella della revisione.

Si tratta, in tal caso, di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo agli errores in procedendo), a un "vizio" interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione".

Ha poi aggiunto, per sottolineare l'eterogeneità delle finalità della revisione, che "rimediare al difetto di "equità" di un processo, non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio: chi è stato condannato, ad esempio, da un giudice non imparziale o non indipendente - secondo la valutazione della Corte europea - deve vedersi assicurato un nuovo processo davanti a un giudice rispondente ai requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, senza che tale diritto possa rimanere rigidamente subordinato a un determinato tipo di pronostico circa il relativo esito (il nuovo processo potrebbe bene concludersi, ad esempio, anziché con l'assoluzione, con una condanna, fermo naturalmente il divieto della reformatio in peius).Con la pronuncia del 2011, la Corte ha peraltro chiarito che l'introduzione di un nuovo caso di revisione corrisponde unicamente alla necessità di dare attuazione all'art. 117 Cost. in relazione all'art 46 della CEDU, che impegna, al paragrafo 1, gli Stati contraenti "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti"; soggiungendo, al paragrafo 2, che "la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione".

La sentenza n. 113 del 2011 ha dunque riconosciuto che l'ipotesi della riapertura del processo collegata al vincolo scaturente dalla CEDU risulta eterogenea rispetto all'istituto della revisione e, tuttavia, "posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa", pur nella consapevolezza dei profili distonici evidenziati, ha ritenuto di dover individuare nell'art. 630 cod. proc. pen. la sedes dell'intervento additivo richiesto, in quanto "comportando la revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, (...) costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al parametro evocato".

L'eterogeneità del rimedio della revisione per denunciare la lesione dei principi del giusto processo nella fase del giudizio viene in sostanza confermata dalla Corte costituzionale nella seconda sentenza, ma eccezionalmente superata solo in ragione di un fatto successivo e, cioè, di una pronuncia della Corte EDU e (soprattutto, n.d.r.) della improcrastinabile necessità di adeguare l'ordinamento interno all'art. 46 della Convenzione EDU, valorizzando al riguardo sul piano formale "l'assonanza" dello schema operativo della revisione.

Alla luce delle motivazioni sviluppate, rimane dunque fermo che l'accesso all'istituto della revisione è condizionato all'esistenza di un pregresso e definitivo accertamento della violazione stessa ad opera di una sentenza irrevocabile della Corte EDU, e che la violazione dell'art. 6 CEDU non è immediatamente deducibile come motivo di revisione in mancanza di tale specifico accertamento.

Sulla previsione di un autonomo rimedio si è orientato, peraltro, anche il legislatore.

La

I. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparati va e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) — in linea con quanto sollecitato ancora con la sentenza n. 113 del 2011 - ha delegato, infatti, il Governo ad "introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo".

Nondimeno, anche a voler seguire l'impostazione del ricorrente limitatamente alla possibilità di far valere nell'ordinamento interno la scoperta - successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - di nuovi elementi, in tesi incidenti sulla valutazione dell'imparzialità del collegio giudicante in sede di legittimità (la deduzione degli altri profili quali la violazione del principio del giudice naturale o la compressione dei diritti di difesa non comporta la valutazione di elementi sopravvenuti), resterebbe comunque il problema, sulla base della normativa vigente, del giudice chiamato ad operare tale valutazione che, nel giudizio di revisione, è la corte di appello.

Anche questo profilo è stato correttamente rilevato dalla Corte bresciana.

La possibilità che la Corte di appello possa operare un controllo sulla legittimità dell'operato della Corte di cassazione è certamente eccentrica rispetto al sistema vigente, come già riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 2000 in precedenza citata.

Sembra utile in proposito aggiungere che nella sentenza n. 395 del 2000 - con la quale ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni penali della Corte di cassazione per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni del giudizio - la Corte ha evidenziato che l'istituto della revisione è un "modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto tra l'altro riguardo "alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello)".

E proprio a seguito di tale decisione è intervenuto il legislatore che, con l'art. 6, comma 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, ha inserito nel codice di procedura penale il nuovo articolo 625-bis disciplinante il "Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto", così provvedendo ad individuare un autonomo rimedio processuale. 3.4 Rispetto alle doglianze del ricorrente si deve constatare, quindi, che la Corte costituzionale ha già escluso che l'istituto di cui all'art. 630 cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eccepire in via immediata la violazione dei principi del giusto processo ed ha già evidenziato al riguardo la necessità di un accertamento preventivo della CEDU.

Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Brescia, risulta pendente un ricorso del ricorrente proprio dinanzi alla CEDU e, dunque, necessariamente dovrà attendersi l'esito di quel giudizio per poter accedere - nel caso in cui le violazioni fossero accertate - al giudizio di revisione (o al diverso istituto in fase di predisposizione). 3.5 Né in proposito vale richiamare la violazione dell'art. 111 della Costituzione in relazione alla lunghezza dei tempi necessari per il pronunciamento in sede europea, in quanto la revisione, concepita come mezzo straordinario di impugnazione cui ricorrere nel caso di sopravvenienze al giudicato, sfugge in via di principio a qualsiasi possibilità di compressione temporale, presupponendo inderogabilmente eventi successivi o la scoperta di nuovi elementi incerti, per loro natura, nell'an e nel quando e rappresentando, in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale in precedenza citati, la formazione del giudicato l'obiettivo di riferimento della disposizione costituzionale in relazione alla durata del processo.

Ammettere la soluzione proposta dal ricorrente e, cioè, la possibile concomitanza di giudizi (quello di revisione e quello dinanzi alla CEDU), esporr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 26/10/2012, confermata dalla Corte di appello di Milano r8/5/2013, annullata dalla Corte di cassazione il 1°/8/2013 limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, ed avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano il 19/10/2013, con la quale veniva determinata la stessa pena accessoria in anni 2, confermata il 18/3/2014 dalla Corte di cassazione che rigettava il ricorso. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt.630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza di revisione - con procedimento de plano ed in assenza di contraddittorio - in palese violazione delle regole processuali e, in particolare, di quelle che governano la fase rescindente e quella rescissoria del giudizio di cui agli articoli 629 e ss. cod. proc. pen. In particolare, l'ordinanza, anziché limitarsi a verificare l'irrevocabilità della sentenza prodotta dalle parti (sentenza cd. Mediatrade) e la mera pertinenza di tale decisione rispetto ai fatti oggetto del giudicato di condanna (sentenza cd. Mediaset), quindi un'idoneità dimostrativa astratta, si sarebbe sviluppata in plurime considerazioni di puro merito, in apprezzamenti di fatto propri del solo giudizio di revisione di cui all'articolo 636 cod. proc. pen., così eccedendo il perimetro della valutazione sommaria preliminare. Questo vizio, peraltro, risulterebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che le due vicende processuali - l'una conclusa con sentenza irrevocabile di condanna (Mediaset), l'altra con pronuncia definitiva di proscioglimento (Mediatrade) - avrebbero visto contestati al ricorrente gli stessi reati (artt. 2 e 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74) ed avrebbero interessato pressoché interamente le stesse annualità e le medesime società, condividendo, inoltre, l'identica impostazione accusatoria. In sintesi, dal semplice confronto dei capi di imputazione dei due processi emergerebbe l'evidente correlazione tra gli stessi, con l'effetto che le confliggenti decisioni sulla medesima realtà fattuale e soggettiva comporterebbero un'evidente inconciliabilità tra i giudicati. La Corte di appello, peraltro, avrebbe reso una motivazione anche contraddittoria, perché, da un lato, avrebbe riconosciuto espressamente la novità della sentenza Mediatrade, così come la stretta correlazione tra i fatti, ma, dall'altro, ne avrebbe inferito, contro ogni logica, la non pertinenza e la non idoneità a porre in dubbio il giudicato, così anticipando - in maniera indebita - la fase di merito. Il riferimento implicito all'articolo 631 cod. proc. pen., che si coglierebbe nell'ordinanza, sarebbe inoltre errato, atteso che la norma dovrebbe essere applicata essenzialmente alla richiesta di revisione per sopravvenienza di nuove prove, mentre, con riguardo al conflitto di giudicati, in fase preliminare il giudice dovrebbe verificare soltanto l'irrevocabilità della decisione e la astratta capacità di questa ad incidere sul giudicato, senza alcun approfondimento di merito;2.2. Le stesse censure sono poi mosse con riferimento alle nuove prove sopravvenute. Premesso che la Corte di appello, al riguardo, avrebbe sviluppato una motivazione di 35 pagine (cosa che già di per sé dimostrerebbe la rilevanza dei nova prodotti), si osserva che l'ordinanza non avrebbe preso in considerazione l'eventuale prospettiva di un originale quadro probatorio insufficiente, incerto o contraddittorio. In altri termini, anziché verificare l'impatto delle nuove prove sulla ricostruzione operata nella sentenza "Mediaset", la Corte avrebbe tratto l'inutilità delle stesse dal sol fatto che contraddirebbero i risultati probatori assunti nel giudicato, con evidente errore di prospettiva. Per contro, la sola circostanza che le nuove prove risulterebbero incompatibili con gli elementi a sostegno della condanna avrebbe dovuto condurre ad una prognosi favorevole quanto all'idoneità delle stesse a determinare il proscioglimento dell'imputato (quantomeno sotto il profilo della insufficienza, incertezza e contraddittorietà dell'originale quadro probatorio). Con specifico riferimento, poi, ad alcune delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-bis cod. proc. pen., l'ordinanza ne avrebbe negato il carattere della novità sul presupposto che sarebbero state chieste nel giudizio di primo grado del processo "Mediaset", ma non ammesse e/o revocate perché ritenute inerenti a capi prescritti. Si rileva nel ricorso che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale circostanza non sarebbe di per sé ostativa all'ammissibilità della richiesta di revisione. Ancora, il carattere di novità, conferenza e rilevanza non potrebbe essere negato - già in astratto - alle fonti dichiarative di coloro che, non escussi in sede di cognizione, sarebbero a conoscenza di circostanze inerenti all'esistenza o meno di una asserita associazione occulta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento della sentenza di condanna. Sulle stesse fonti, tuttavia, la Corte di appello avrebbe espresso una penetrante ed illegittima anticipazione di apprezzamento del merito, con ampi approfondimenti valutativi di ogni singola prova nuova, anziché limitarsi ad un riscontro sommario ed astratto. Ciò risulterebbe evidente, ad esempio, quanto alle dichiarazioni - assunte ai sensi dell'art. 391-bis citato - di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca direttore amministrativo e degli affari fiscali del gruppo [OSCURATO:PERSONA], firmatario della dichiarazione dei redditi 2003. Questi, in particolare, avrebbe riferito di aver sempre goduto di ampia autonomia decisionale e gestionale, senza subire mai alcuna interferenza da parte del ricorrente (che, peraltro, non sarebbe stato il soggetto deputato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non avrebbe rivestito alcuna carica sociale dal 1993). Ebbene, l'ordinanza avrebbe illegittimamente anticipato sul punto una valutazione di merito, sostenendo in astratto che la presentazione delle dichiarazioni fiscali infedeli non avrebbe richiesto un coinvolgimento diretto e consapevole dei contabili o dei dipendenti addetti agli uffici fiscali. Risulterebbe evidente, per contro, la portata innovativa di queste dichiarazioni, potenzialmente idonee a travolgere la condanna o, quantomeno, a dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà delle prove a sostegno della stessa. Identiche conclusioni, poi, sono sostenute con riguardo alle dichiarazioni - rese ancora a norma dell'art. 391-bis cod. proc. pen. - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro avrebbero riferito circostanze contrarie a due caposaldi della condanna, ossia che: a) [OSCURATO:PERSONA], nonostante non avesse più alcuna carica sociale, sarebbe rimasto il gestore del sistema di frode architettato con [OSCURATO:PERSONA]; b) il cd. "giro dei diritti" avrebbe avuto natura chiusa e massimamente riservata. Analogamente, poi, si contesta la motivazione quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui inutilità e inidoneità (in ordine alla intermediazione di "IMS ltd.", alla sua operatività ed all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle scelte decisionali e gestionali del gruppo) sarebbe stata affermata sul solo presupposto dell'intangibilità delle prove a fondamento della condanna, preconcetto di fondo dell'intera ordinanza. Il provvedimento impugnato, peraltro, avrebbe impropriamente assegnato a queste dichiarazioni un valore decisivo per l'intera istanza di revisione, così evidenziando ulteriormente la totale esuberanza dai limiti della fase rescindente. Il ricorso muove poi analoghe censure con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], contenute in un affida vit, riconosciuto dalla Corte di appello come effettivo novum, ma la cui ammissibilità sarebbe stata negata solo per l'assenza della "apostille". Premessa la piena regolarità formale dell'atto, si evidenzia che tale mancanza, al più, potrebbe rappresentare un mero inconveniente formale, tuttavia privo di rilievo nella fase rescindente. Il documento, peraltro, non avrebbe avuto un'efficacia rescissoria decisiva ex se, ma la sua ammissione avrebbe giustificato l'assunzione testimoniale del dichiarante, di fronte al giudice della revisione, con effetto potenzialmente idoneo a travolgere il supposto rapporto di associazione occulta tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Di ciò, peraltro, si sarebbe avveduta la stessa Corte di Appello, costretta infatti a ricorrere ad ampi approfondimenti sul merito del quadro probatorio (definito "giudizialmente sedimentato e oggettivamente documentato"), addirittura analizzando una consulenza tecnica della pubblica accusa. Questo approfondimento valutativo, oltre a costituire una illegittima anticipazione del giudizio di merito, dimostrerebbe che le dichiarazioni in questione non avrebbero potuto essere ritenute inutili - almeno ictu °culi - nell'ottica della revisione. L'ordinanza, ancora, si presterebbe a censura quanto alle informazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero rilevanti per attestare l'operatività di [OSCURATO:PERSONA] e delle società a questi collegate, così come l'operatività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA]. Anche su queste, la Corte di appello si sarebbe pronunciata in maniera illegittima, sostenendone a priori l'inammissibilità solo perché contrarie a quanto ritenuto nella sentenza di condanna di cui si chiede la revisione. Analoga contestazione si muove per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdotte a sostegno della asserita totale estraneità del ricorrente all'associazione occulta e al sistema di frode fiscale. La Corte d'appello ne avrebbe negato l'ammissibilità perché tali prove sarebbero state già richieste dal ricorrente in sede di cognizione e, comunque, sarebbero state inerenti a vicende anteriori ai fatti contestati. Lo stesso Collegio, inoltre, nell'escludere l'ammissione di questi testi perché riferiti a reati prescritti, non avrebbe considerato che il ricorrente sarebbe stato condannato per una "sorta di responsabilità derivata" proprio da condotte antecedenti a quelle in contestazione. Con riguardo, poi, ai testimoni del processo "Mediatrade", indicati quali nuove prove nell'istanza di revisione, la Corte d'appello avrebbe ne ritenuto l'inammissibilità sia per l'assenza del carattere di novità, sia perché l'audizione di alcuni dei testi sarebbe stata richiesta in sede di rinnovazione istruttoria in appello e rigettata. Ebbene, il ricorrente osserva che, per un verso, queste dichiarazioni costituirebbero per certo prove nuove, perché mai entrate nel patrimonio del giudice della cognizione, e, per altro verso, i testimoni indicati per la prima volta in questa sede sarebbero stati in numero di gran lunga superiore ai pochi per i quali era stata negata l'escussione nel processo di appello "Mediaset". A quanto precede, peraltro, dovrebbe aggiungersi che il requisito della novità non riguarderebbe il tema di prova (come erroneamente sostenuto nell'ordinanza), ma i suoi elementi dimostrativi, ossia la fonte della prova in questione, testimoniale o documentale che sia. Il riferimento, in particolare, è al teste [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe dichiarato di aver compiuto in via esclusiva le scelte inerenti agli ammortamenti del costo dei diritti negli anni 2002 e 2003), così come ai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni - se accertate in contraddittorio - avrebbero consentito di affermare la totale estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati, quantomeno sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, così come statuito nel giudicato "Mediatrade". La Corte d'appello, al riguardo, avrebbe emesso ancora una volta una pronuncia viziata, addentrandosi in indebite anticipazioni del giudizio nel merito. Con riguardo, poi, alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come agli esiti delle rogatorie eseguite ad [OSCURATO:PERSONA], in Irlanda ed in Svizzera, la Corte d'appello avrebbe fatto un richiamo alle considerazioni già spese sui testimoni del processo "Mediatrade". In tal modo, però, non sarebbe stata valutata - oltre all'evidente novità - l'oggettiva potenzialità di tali prove a travolgere il giudicato "Mediaset". Peraltro, lo stesso consulente del pubblico ministero nel processo "Mediatrade" avrebbe riconosciuto l'assenza di un'associazione occulta tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza, poi, risulterebbe contraddittoria ed illogica anche con riguardo alla nuova prova rappresentata dalla sentenza n. 868/2020 del Tribunale civile di Milano, che, esaminati tutti gli atti dei processi "Mediaset" e "Mediatrade", avrebbe escluso la sussistenza dell'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA], considerato imprenditore effettivo, così come l'indebita maggiorazione del prezzo di acquisto dei diritti televisivi. Sebbene, dunque, si tratti di una sentenza emessa in un giudizio civile, la ricostruzione compiuta risulterebbe completamente confliggente con l'impostazione accusatoria assunta nel giudicato. La Corte di appello, infine, avrebbe omesso di confrontarsi con altra documentazione prodotta (memoria ex art. 121 cod. proc. pen. e relativi allegati nn. 137, 138 e 139), ossia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], funzionario IRS, e con alcuni atti dell'indagine fiscale avviata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in relazione a fatti esattamente sovrapponibili a quelli coperti da giudicato. Tale indagine sarebbe giunta alle stesse conclusioni della citata sentenza del Tribunale civile di Milano, escludendo qualunque rapporto di associazione occulta (od accordo fraudolento) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo considerato unico vero beneficiario della compravendita di diritti televisivi attraverso le società dallo stesso autonomamente gestite -. Anche queste fonti di prova, dunque, sarebbero decisive e potenzialmente idonee - da sole o insieme alle altre - a travolgere il giudicato di condanna; 2.3. Si lamenta, infine, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 630, 631, 634, 636 cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 111 Cost., 6, I n. 848 del 1955. La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza di revisione anche con riguardo alla lamentata lesione dei principi inviolabili del giusto processo - nei termini dell'indebita sottrazione dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge e imparziale, della compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - dedotta con richiamo a plurime dichiarazioni, a provvedimenti giurisdizionali e ad altri atti. A giudizio del Collegio, e senza neppure esaminare il merito della stessa documentazione, si verterebbe in ipotesi estranea ai casi di revisione ex articolo 630 cod. proc. pen, la cui elencazione sarebbe tassativa. Ebbene, il ricorso evidenzia che la circostanza indicata non impedirebbe una interpretazione costituzionalmente orientata ai rispetto delle regole del giusto processo o, quantomeno, un possibile intervento estensivo da parte della Corte costituzionale, come già avvenuto con la sentenza n. 113 del 2011. D'altronde, escludere dalla revisione l'ipotesi in cui, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'imputato accerti palesi violazioni di principi processuali inviolabili, comporterebbe la lesione dei precetti costituzionali sopra richiamati. Di fronte a questa lesione, dunque, l'interessato non dovrebbe essere costretto a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo; quel che, peraltro, il ricorrente avrebbe comunque fatto, oltre 8 anni fa, senza tuttavia ricevere ancora alcuna pronuncia. Si chiede a questa Corte, pertanto, di ritenere direttamente censurabili attraverso la revisione le violazioni dei principi del giusto processo garantiti dall'articolo 111 Cost., o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 111, commi 1. e 2, Cost.3. Con requisitoria scritta del 12/9/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Si osserva preliminarmente che, come già affermato da questa Corte, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è la distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). 1.2 Con riguardo all'ipotesi del contrasto di giudicati, nei termini dell'inconciliabilità di cui all'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., questa Corte ha inoltre chiarito che tale concetto attiene ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui le decisioni stesse si fondano, ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica, e non ad un mero contrasto di principio tra le decisioni, o ad una differente valutazione degli elementi normativi della fattispecie, anche in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 6, n. 16477 del 15/2/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 2, n. 18209 del 26/2/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 43871 del 15/5/2018, Mancini, Rv. 274267). Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza, pertanto, non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due pronunce che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, Nocerino, Rv. 280002; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 24927 del 19/5/2022, Condoluci; Sez. 4, n. 46837 del 17/12/2021, Giugno, non massimate).1.3 Con riferimento, invece, alla sopravvenienza o scoperta di prove nuove, di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., occorre innanzitutto ribadire che, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi tali - secondo l'orientamento consolidato - non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, Pisano, Rv. 220443; tra le molte, successivamente, Sez. 5, n. 8997 del 15/2/20222, Bervicato, Rv. 282824; Sez. 6, n. 24435 del 1/7/2020, Levi, Rv. 279602). 1.4 In ordine a tali prove, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Questa valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in quest'ultimo, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione - già in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità e le prove dedotte a sostegno della domanda di revisione. In particolare, tale valutazione preliminare implica la necessità di un confronto tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu °cui/ (tra le molte, Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, Esposito. Rv. 280516). 1.5. Proprio da queste premesse, che il Collegio condivide, discende allora la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione (nella fase rescindente) per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 3/2/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). 1.6 Considerata la peculiarità del rimedio della revisione, che ha natura straordinaria di mezzo di revoca di una decisione passata in giudicato, rimane peraltro fermo che anche nella fase rescindente deve essere comunque richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza, e che tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405). 1.7 Le Sezioni Unite "Pisano", inoltre, hanno precisato che, "coinvolgendo la novità della prova i presupposti per l'instaurazione del giudizio di revisione, se il giudice ravvisi l'assenza di un simile elemento di qualificazione nella fase delibatoria preliminare, sarà tenuto a dichiararla, escludendo ogni possibilità di utilizzazione di tale prova nel dibattimento." La mancanza del requisito della novità, dunque, è assorbente ed impone - già da sola -, nella fase rescindente, di dichiarare inammissibile la richiesta di revisione. 1.8 Rimane altresì fermo che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Ne consegue che la richiesta fondata sull'assunzione di prove prive di un contenuto definito, o connotate da carattere esplorativo in quanto volte ad un ulteriore approfondimento delle risultanze istruttorie già valutate, non può che apparire incompatibile con la natura del giudizio di revisione, ed oggetto di valutazione in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067). 1.9 Richiamata in questi termini la cornice giurisprudenziale di riferimento, che il Collegio condivide, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata ne abbia fatto corretta applicazione, ed abbia dichiarato inammissibile la richiesta di revisione - in fase rescindente e con procedura de plano - con motivazione aderente ai canoni interpretativi menzionati. 2. Con riguardo, innanzitutto, alle sentenze irrevocabili prodotte a fondamento della richiesta di cui al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha operato nei limiti indicati in precedenza, esaminando - per ciascuna di esse - l'astratta idoneità dei fatti rappresentati a contrastare quelli su cui si fonda il giudicato "Mediaset". 2.1 Per quanto attiene alla vicenda "Mediatrade", il ricorrente ha sostenuto l'inconciliabilità dei giudicati sul presupposto che: "a) i reati in contestazione nei due distinti processi "Mediaset" e "Mediatrade" erano esattamente i medesimi (articoli 2 e 3 della Legge 74/2000); b) il dottor [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato limitatamente alle annualità 2002 e 2003 nel processo "Mediaset" ed era imputato anche nei processi "[OSCURATO:PERSONA] e Roma", ma in questi ultimi è stato prosciolto in udienza preliminare ed entrambe le decisioni sono state confermate in corte di cassazione; c) nel giudizio "Mediatrade" gli imputati, ai quali i predetti reati erano contestati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, sono stati assolti; d) gli anni in contestazione erano in parte coincidenti e sovrapponibili (nel processo "Mediaset" sono stati giudicati gli acquisti effettuati - tramite le società di [OSCURATO:PERSONA] ed altri fornitori - nei periodo tra il 1995 e 1998 e portati in ammortamento nelle dichiarazioni fiscali dal 2000 al 2003; nei processi "Mediatrade" gli acquisti dei diritti televisivi - attraverso le medesime società del processo "Mediaset" - avvenuti tra il 1999 e il 2005 e portati in ammortamento nelle dichiarazioni dal 2000 al 2009); e) l'impostazione accusatoria era identica in entrambi i processi in considerazione, ovvero l'ideazione e l'utilizzo di un complesso sistema di frode fiscale elaborato negli anni '80 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali asseriti soci occulti, e da allora costantemente seguito e con effetti sulle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi per effetto degli ammortamenti del costo dei diritti in questione". 2.1.1 Così riportata la censura avanzata, si osserva che alle pagg. 9 e 10 dell'ordinanza la Corte di appello ha risposto - come correttamente osservato dal Procuratore generale - con una pluralità di dati e con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, restando nei limiti del mero raffronto sommario delle decisioni ed escludendo la sussistenza di fatti incompatibili nell'ambito di una sommaria valutazione e comparazione tra le decisioni che si assumono in contrasto. Decisiva, in particolare, è stata ritenuta la diversità sia dei periodi in cui la frode dei diritti televisivi era stata contestata nei due procedimenti (anni 1995- 1998 nel processo "Mediaset"; anni 1999-2005 nei processi "Mediatrade"), sia della ricostruzione delle condotte fraudolente e del c.d. giro dei diritti. Con motivazione ancora una volta corretta ed immune da vizi logici, la Corte di appello si è attestata su un dato di immediato riscontro e, cioè, che gli imputati del processo "Mediatrade" (nel quale la posizione del ricorrente era stata separata) erano stati assolti per difetto dell'elemento psicologico, non per insussistenza del fatto, ossia per ragioni "esclusivamente soggettive, personali e non suscettibili di estensione". 2.1.2 Con riferimento, poi, alle sentenze del G.i.p. Roma n. 1477/2012 e del G.i.p. Milano n. 2424/2011, che hanno invece prosciolto definitivamente il ricorrente nei giudizi "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" (stralcio della relativa posizione rispetto al dibattimento celebrato nei confronti degli altri imputati nel giudizio "Mediatrade"), la Corte d'appello, ancora con motivazione esente da censure rilevabili in questa sede, ha sottolineato l'assenza dei caratteri di novità e di pertinenza, concludendo per l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di tali elementi. In particolare, quanto al primo profilo, l'ordinanza ha evidenziato alle pagg. 10 e 11 che di tali pronunce si era ampiamente discusso nell'ambito del processo poi sfociato nel giudicato "Mediaset", al punto da formare argomento di specifici motivi di impugnazione innanzi a questa Corte Suprema, come da sentenza n. 35729 del 1°/8/2013 (che il provvedimento riporta in stralcio). Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto difettare in radice il carattere di novità della prova, trattandosi di un documento già congruamente e diffusamente valutato dalla stessa sentenza oggetto di revisione, nonché motivatamente disatteso. Ebbene, con riguardo a questo argomento - già di per sé decisivo per dichiarare inammissibile sul punto la richiesta - nulla è stato contestato nel ricorso. Sotto altro profilo, anch'esso riscontrabile nella fase rescindente, alla pag. 11 l'ordinanza ha escluso anche la pertinenza della stessa produzione documentale, evidenziando che entrambe le sentenze di proscioglimento riguardavano periodi successivi a quello del processo "Mediaset" ed avevano ad oggetto contestazioni diverse. 2.1.3 n provvedimento impugnato risulta poi immeritevole di censura anche con riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15208 del 25/2/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di quella del Tribunale di Milano n. 2104/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicate nella richiesta di revisione per provare che le società del "comparto riservato Fininvest" ("Gruppo B") non avrebbero fatto capo al ricorrente. Si osserva al riguardo che la Corte di appello, rimanendo ancora una volta nei limiti consentiti dalla fase rescindente, si è limitata a mere constatazioni, affermando a pag. 12 che - pacifica la pertinenza dell'apporto dimostrativo dei due provvedimenti rispetto al thema probandum del processo "Mediaset" - la citata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] era stata già acquisita in quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ma aveva condotto in realtà alla conclusione opposta a quella sostenuta dal ricorrente, in quanto ritenuta dimostrativa del fatto che le società offshore appartenenti al "Gruppo B" erano state costituite e gestite da Mills proprio su commissione e per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto difettare il requisito della novità della prova. L'impugnazione sul punto si limita ad insistere sulla decisività della sentenza delle Sezioni Unite "Mills", senza tuttavia confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello. 2.2 Con riguardo, poi, alle prove nuove poste a fondamento della richiesta di revisione, oggetto della seconda censura, questa Corte ritiene che l'ordinanza impugnata si sia ancora una volta attenuta ai corretti canoni operativi indicati per la fase rescindente, sommariamente esaminando, con valutazione immune da censure sul piano della motivazione, l'idoneità di ciascuna prova dedotta ad incidere sul costrutto probatorio fondante il giudicato, in linea con i principi in precedenza indicati. 2.2.1 In particolare, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti direttore amministrativo e degli affari fiscali del gruppo Fininvest-Mediaset), la Corte di appello ne ha correttamente ritenuto la superfluità senza eccedere i limiti della fase rescindente. A fronte del rilievo della difesa che evidenziava come il Goretti, per sua stessa ammissione, avrebbe goduto - nell'ambito del proprio incarico - di responsabilità piena nella redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, e non avrebbe mai parlato della materia personalmente con il ricorrente, né subito interferenze per l'ammortamento dei diritti, la Corte di merito ha, con valutazione immune da rilievi sul piano logico, opposto alla pag. 16 che ciò non era in contrasto con quanto emerso dalla sentenza irrevocabile del 2013, e cioè che il sistema illecito presupponeva la presentazione delle dichiarazioni fiscali infedeli per esposizioni di costi fittizi, ma non richiedeva il coinvolgimento diretto e consapevole dei contabili o dei dipendenti addetti agli uffici fiscali che materialmente sottoscrivevano le varie dichiarazioni. Costoro, infatti, erano risultati meri strumenti esecutivi di un piano predisposto e predeterminato da altri soggetti, i quali avevano dato corso alla formazione fraudolenta della documentazione contabile attestante i costi fittizi, con condotte collocabili già negli anni 1995-1998, ossia in epoca risalente rispetto a quella in cui il relativo ammortamento era stato formalmente realizzato (2001-2003). 2.2.2 Con riferimento, poi, alle affermazioni rese ex art. 391-bis cod. proc. pen. da Nieri, Crippa, Galliani e Confalonieri, si rileva quanto segue. Il ricorrente insiste nel sostenere che queste dichiarazioni andavano ammesse perché idonee a confutare due caposaldi della sentenza definitiva, ossia che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - pur dismessa ogni carica sociale dal 1994 - sarebbe rimasto il gestore del sistema fraudolento architettato da lui e da [OSCURATO:PERSONA], e che il cd. "giro dei diritti" avrebbe avuto natura chiusa e massimamente riservata. La doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza in esame, che si è specificamente soffermata, nei limiti propri della fase rescindente, sulle dichiarazioni dei soggetti citati, escludendone ictu °culi la rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione. In particolare, per quanto attiene alle affermazioni di Crippa e di Nieri, la Corte di appello ne ha sottolineato a pag. 15, in primo luogo, l'assenza di novità. Per espressa indicazione dello stesso ricorrente, infatti, le testimonianze indicate erano state richieste già nel giudizio di primo grado, ma ritenute superflue e, quindi, revocate dal Tribunale di Milano con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La questione era stata poi esaminata dalla Corte d'appello (sentenza n. 3232 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza di primo grado rilevando che il Tribunale aveva dettagliatamente spiegato l'intervenuta superfluità di talune prove testimoniali richieste dalla difesa, tra le quali quelle in esame. Nell'occasione, la Corte di appello aveva affermato che coloro che avevano avuto sufficiente contezza dell'operatività illecita avevano già deposto, mentre altri testimoni non avevano avuto altrettanta conoscenza, poiché svolgevano le proprie funzioni all'esterno di quella ristretta cerchia di persone in grado di comprenderne il reale carattere, al di là dei profili formali. L'ordinanza impugnata, dunque, risulta incensurabilmente motivata anche sul punto, in quanto correttamente ha applicato il principio - già ricordato - secondo cui per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite, ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, Pisano, cit.). Né si afferma nel ricorso che i testi in questione avrebbero potuto riferire circostanze ulteriori rispetto a quelle per le quali ne era stata chiesta l'escussione nel processo "Mediaset" (ammissione poi revocata per superfluità). Non viene dunque prospettato alcun elemento di novità, alcun contenuto probatorio diverso da quello che aveva sollecitato l'escussione degli stessi testimoni ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., e la censura si risolve, quindi, nella critica alle motivazioni per le quali essi erano stati estromessi dal giudizio di merito, con riguardo alle medesime circostanze. Esula, tuttavia, dai limiti del giudizio di revisione la nuova valutazione dell'ordinanza istruttoria, in quanto definitivamente vagliata. 2.2.3 Con riguardo, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (presidente del consiglio di amministrazione Mediaset), che aveva riferito dell'esclusivo impegno politico del ricorrente a partire dal 1994, nonché del margine di ampia autonomia con il quale [OSCURATO:PERSONA] si occupava dell'acquisizione dei diritti cinematografici, la Corte di appello ne ha evidenziato innanzitutto — e con carattere decisivo - la palese superfluità. In particolare, alla pag. 17 ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto, nello stesso processo "Mediaset", sia in primo che in secondo grado, sul presupposto che dal 1995 al 1998 l'acquisizione dei diritti cinematografici era stata gestita dal [OSCURATO:PERSONA], che ne rispondeva direttamente al ricorrente. Confalonieri, dunque, era stato assolto unicamente perché ritenuto all'oscuro dell'esistenza dell'illecita lievitazione dei costi e delle relative quote di ammortamento confluiti nelle dichiarazioni fiscali delle quali egli aveva avallato la presentazione. Le affermazioni di Confalonieri, pertanto, sono state correttamente ritenute inammissibili dalla Corte di appello, per superfluità manifesta, già in sede sommaria e dunque nei limiti della fase rescindente, in quanto nessun ulteriore apporto avrebbero potuto recare rispetto a quanto già accertato nella sentenza definitiva di cui si chiede la revisione. Né su tale aspetto si confronta il ricorso. 2.2.4 Negli stessi termini, poi, si deve concludere per le dichiarazioni dì [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato di RTI fino al maggio 1998). La Corte di appello, ancora alla pag. 17, ha sottolineato che questi aveva riferito in ordine all'acquisto dei diritti cinematografici da major americane, per conto del gruppo Mediaset, limitandosi tuttavia ad affermare, in termini assolutamente generici, che la materia era di competenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e che il ricorrente - per quanto di sua conoscenza - non si era mai ingerito nelle determinazioni relative a tale materia, invitando, semmai, a spendere meno e ad evitare l'acquisto di titoli non necessari. Lo stesso Galliani, tuttavia, aveva aggiunto di esser stato sempre estraneo al sistema di acquisizione dei diritti cinematografici e, soprattutto, all'oscuro del funzionamento e della specifica organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Anche queste dichiarazioni, dunque, sono state motivatamente ritenute del tutto superflue, con logica valutazione preliminare che non supera i limiti della fase rescindente. Ed ancora una volta omette il ricorso di confrontarsi con le motivazioni della Corte d'appello. 2.2.5 Ad analoghe conclusioni, poi, questa Corte giunge quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prese in considerazioni dalla Corte di appello con riferimento sia alla rogatoria in Svizzera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia, infine, alle informazioni assunte nell'ambito delle investigazioni difensive, per le quali il ricorrente lamenta ancora una volta la illegittima anticipazione di giudizio, ad opera del Collegio d'appello. La censura concerne l'interposizione di "IMS ltd." nelle acquisizioni dei diritti, la effettiva operatività di questa e, ancora, la partecipazione del ricorrente alle scelte decisionali e gestionali di Fininvest-Mediaset anche negli anni 90. Di seguito, si lamenta l'errore di prospettiva - anzi il pregiudizio - che reggerebbe anche su questo punto l'ordinanza impugnata, ossia che la Corte sarebbe partita dalla radicale saldezza delle prove a fondamento della sentenza definitiva, in tal modo giudicando ex se irrilevanti o non decisivi tutti quegli apporti che avrebbero potuto scardinare lo stesso impianto probatorio. Tali rilievi non sono condivisibili. La Corte d'appello ha infatti escluso, con valutazione certamente rientrante nei limiti della fase rescindente del giudizio di revisione, il carattere di novità della prova stessa, in linea con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite "Pisano". La Corte di appello ha, infatti, rilevato alle pagg. 18 e 19 che la testimonianza - già ammessa - era stata successivamente revocata dal Tribunale di Milano, per superfluità, con ordinanza confermata nei successivi gradi di giudizio (l'operatività della "IMS ltd.", infatti, era già stata adeguatamente dimostrata sulla base delle emergenze processuali acquisite). Né il ricorso indica circostanze diverse da quelle che la Camaggi avrebbe dovuto riferire nel giudizio di merito, se escussa, così che la censura si traduce nuovamente in una critica all'ordinanza che ne aveva revocato l'ammissione a teste, con argomento non consentito nel giudizio di revisione. I rilievi che precedono risultano decisivi e, dunque, assorbenti rispetto alle altre questioni dedotte nel motivo di ricorso (sconfinamento dai limiti della fase rescindente delle valutazioni della Corte di appello circa la decisività della prova). 2.2.6 Avuto riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], contenute in un affidavit, il ricorrente lamenta, per un verso, che il documento sarebbe stato ritenuto inammissibile per un profilo solo formale (mancanza dell'apostille), e, per altro verso, che l'acquisizione del documento stesso, al di là dell'intrinseca efficacia probante, avrebbe comunque indotto l'escussione dell'Appleby. Queste censure non meritano accoglimento. Con riguardo, innanzitutto, alla mancanza della apostille, in sé pacifica, correttamente la Corte d'appello ne ha fatto derivare l'invalidità del documento, trattandosi di requisito formale. Richiamata puntualmente la normativa di riferimento, ed in particolare la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata dall'Italia con la I. 20 dicembre 1966, n. 1253), l'ordinanza, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato a pag. 23 che per i documenti formati in un Paese aderente alla Convenzione stessa (come gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, nel caso in esame), l'apostille è necessaria, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (come già ribadito da Sez. L, n. 19100 del 1°/8/2017, Rosanda, Rv. 645269; Sez. 2, n. 34141 del 6/7/2011, Mirabella, Rv. 251111). In difetto di questo requisito, l'ordinanza ha quindi correttamente escluso, nell'ambito della valutazione propria della fase rescindente, che l'affidavit prodotto dal ricorrente potesse valere in sé come prova nuova, in quanto sprovvisto della richiesta certificazione di autenticità che deve accompagnare ogni documento pubblico prodotto all'estero e, dunque, privo di alcuna forma di legalizzazione. La Corte di appello ha inoltre aggiunto, limitandosi al riscontro meramente visivo, che dal documento non era neppure possibile avere contezza della precisa identità del dichiarante, di cui risultavano sconosciuti sia il nome, sia le generalità anagrafiche minime (luogo di nascita, data di nascita, residenza), rimanendo addirittura incerto il sesso (nell'istanza di revisione il soggetto è indicato come cittadina americana sedicente collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], mentre nella traduzione giurata dell'affidavit il dichiarante viene indicato come soggetto di sesso maschile). Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha valutato l'inidoneità dell'atto ad apportare nuovi e diversi elementi nella fase rescissoria. Rimane con ciò assorbita ogni altra questione posta nel ricorso in ordine alla decisività della prova dichiarativa in esame. 2.2.7 Con riguardo, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime relative all'attività imprenditoriale svolta da [OSCURATO:PERSONA], le altre alle transazioni realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla "Stardust", il ricorso trascura completamente gli argomenti sviluppati dalla Corte di appello (pagg. 27-31 dell'ordinanza). La censura, infatti, si limita a sostenere che le circostanze riferite da questi soggetti avrebbero consentito di superare le dichiarazioni rese in rogatoria da [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), che aveva affermato l'assoluta fittizietà del ruolo svolto dalla citata "Stardust" nell'acquisizione di diritti cinematografici da parte di Mediaset. La stessa doglianza, tuttavia, non si confronta con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, che a pag. 29 ha evidenziato che le dichiarazioni di Saunders, oltre a riguardare un periodo antecedente al 1992 (quindi, anteriore ai fatti oggetto di condanna), avevano rivestito un ruolo meramente "ancillare" ai fini della decisione poi divenuta irrevocabile: il giudicato "Mediaset", infatti, aveva tratto la fittizietà dell'interposizione della "Stardust" soprattutto da altri elementi, e cioè "dalla consulenza KPMG, dalle dichiarazioni rese da Kaner, successore di Saunders alla guida del settore vendite della Fox, dallo stesso prospetto informativo Mediaset, dalla mail di Schwalbe e Kaner del 19/10/1994, dalla mail di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti elementi convergenti nel dipingere Cuomo come mero interposto nella contrattazione sui diritti cinematografici tra Fox e gruppo Fininvest-Mediaset".Il giudizio sulla mancanza di decisività dei nuovi elementi di prova si arresta, dunque, alla constatazione dell'esistenza nella sentenza di cui si chiede la revisione di un quadro probatorio assai più articolato e che si ritiene riduttivo circoscrivere alle dichiarazioni del solo Saunders. Né il ricorrente indica le ragioni per le quali le dichiarazioni testimoniali proposte sarebbero in grado di superare sul punto l'intero impianto probatorio a fondamento del giudicato "Mediaset". 2.2.8 Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (in numerose udienze del processo celebrato a Milano a carico del ricorrente, concluso con la sentenza n. 2104/2012), da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state indicate nella domanda di revisione a sostegno dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla citata associazione occulta ed al sistema di frode fiscale, il ricorso lamenta che la Corte di appello ne avrebbe precluso l'esame in quanto prove già chieste dalla difesa nel giudizio di cognizione, ma ritenute inerenti a vicende precedenti a quelle contestate e coperte da prescrizione. In tal modo, tuttavia, l'ordinanza avrebbe trascurato che se è vero che questi testimoni non erano stati ammessi in quanto le relative circostanze concernevano reati ormai prescritti, è altresì vero che il ricorrente sarebbe stato condannato "per una sorta di responsabilità derivata da asserite condotte poste in essere proprio nei periodi antecedenti quelli in imputazione". La pertinenza e la decisività delle stesse prove, dunque, risulterebbero ictu ocu/i. La censura appare genericamente dedotta ed è comunque infondata. Essa, per un verso, non indica i nuovi elementi che le testimonianze avrebbero potuto introdurre e, dunque, gli elementi idonei ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza irrevocabile di condanna in ottica di proscioglimento del ricorrente. Per altro verso, non supera il dictum della sentenza "Pisano", che esclude il carattere di novità per le prove non ammesse perché superflue, sotto qualsiasi profilo. Peraltro, ove queste dichiarazioni fossero state ritenute dalla difesa comunque rilevanti per escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione ai periodi successivi a quelli coperti dalla prescrizione, appare evidente che si sarebbe dovuto impugnare specificamente l'ordinanza di revoca nell'ambito del processo celebrato e a tale mancanza non può essere posto rimedio con l'istanza di revisione. 2.2.9 In ordine ai testimoni escussi nel processo "Mediatrade", il ricorso contesta gli argomenti impiegati dalla Corte d'appello per dichiararne l'inammissibilità. In primo luogo, si evidenzia trattarsi di prove nuove, perché mai entrate nel patrimonio conoscitivo del giudice della cognizione (in particolare del giudice d'appello, che aveva rigettato la relativa richiesta di rinnovazione istruttoria), né, dunque, mai valutate. Si aggiunge che i testimoni così introdotti sarebbero molto più numerosi di quelli indicati nella richiesta ex art. 603 cod. proc.pen., gli unici presi in esame nell'ordinanza, e che la Corte di appello non avrebbe compiuto alcuna verifica di persuasività e congruenza di queste dichiarazioni nell'ottica del proscioglimento del ricorrente. Si precisa nel ricorso che il requisito della novità deve essere valutato in relazione non al tema di prova (la sussistenza della più volte citata associazione occulta ed i pagamenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] a dirigenti Mediaset infedeli), ma agli elementi dimostrativi di quel fatto o argomento che si vuole provare, ossia della fonte di prova in questione, testimoniale o documentale che sia; ebbene, le fonti dichiarative proposte risulterebbero nuove proprio in questa seconda ottica. La censura non merita accoglimento. La Corte di appello si è attestata a pag. 39 su un elemento di immediato riscontro, e cioè che la sentenza n. 1673 del 2017 di questa Corte, che aveva concluso il processo "Mediatrade", era pervenuta a conclusioni opposte a quelle sostenute dal ricorrente, affermando che [OSCURATO:PERSONA] fungeva da mero mandatario di [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti Paramount/Fininvest-Mediaset, non assumendo alcun rischio di impresa. L'ordinanza ha poi sottolineato a pag. 40 che numerosi dei testimoni richiesti in sede di revisione erano stati già escussi e valutati nel dibattimento di primo grado del processo "Mediaset" con riguardo alle imputazioni in quella sede rivolte al ricorrente e, in particolare, al periodo 1995-1998; il riferimento è ai testi Messina, Spagnoli, Garzotto, Carlotti, [OSCURATO:PERSONA], Reiner, Massiah e Cittadini, sui quali, dunque, la richiesta di revisione è inammissibile. Ha aggiunto, alle pagg. 40 e 41, che l'escussione dei testi Messina, Macchitella, Spagnoli, Garzotto, Barbieri, Morris, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ballabio, era stata richiesta in appello a titolo di rinnovazione istruttoria, ma non ammessa sul presupposto della superfluità o della mancanza della decisività dei relativi apporti. In relazione a tali dichiarazioni, l'istanza di revisione è dunque inammissibile, in linea con le Sezioni Unite "Risano" più volte richiamate. Peraltro, anche in ordine a questi testimoni il ricorso non specifica su quali circostanze essi avrebbero dovuto riferire, se escussi in fase rescissoria, diverse da quelle sulle quali erano stati indotti ex art. 603 cod. proc. pen. e non ammessi. Né, come detto in premessa, è ammissibile la richiesta di nuove testimonianze "con finalità esplorative". Con riguardo agli stessi testi - così come a Salem, Massiah e Wineberg - il ricorso ne sostiene poi il carattere decisivo ai fini della revisione. In particolare, si afferma che le relative dichiarazioni, "se accertate nel contraddittorio tra le parti, consentirebbero di affermare la totale estraneità del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai fatti a lui contestati nel capo di imputazione e soprattutto la non colpevolezza dello stesso, quantomeno sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo così come statuito nell'omologo giudicato Mediatrade, oppure per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova raggiunta". Ebbene, questa prospettazione risulta palesemente generica nel contenuto e, quindi, correttamente è stata ritenuta priva di decisività già nella fase rescindente. Quanto poi all'affermazione del ricorso secondo cui i testimoni del processo "Mediatrade" richiesti in sede di revisione sarebbero stati più numerosi di quelli per i quali era stata negata la rinnovazione istruttoria in appello, e che gli stessi avrebbero fornito elementi "persuasivi" e "congrui" a dimostrazione del proscioglimento dell'imputato, si rileva trattarsi di assunto del tutto generico in quanto privo di riferimenti soggettivi e dell'indicazione di circostanze di prova e, quindi, correttamente ritenuto non decisivo già nella fase rescindente. Occorre qui ribadire, al riguardo, che il giudizio sulla novità della prova dedotta, così come sulla sua pertinenza e rilevanza, richiede che la stessa abbia un contenuto obiettivamente definito, che consenta la immediata percezione dei requisiti indicati (novità, pertinenza, ecc.) già nella fase rescindente per la funzione di filtro ad essa deputata. 2.2.10 Con specifico riferimento, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile degli affari fiscali e della divisione amministrativa di Mediaset), la Corte di appello ne ha ancora una volta escluso il carattere della novità, evidenziando a pag. 43 che questi aveva testimoniato in entrambi i processi (il 13/6/2011 in quello "Mediaset"; il 4/7/2013 in quello "Mediatrade") e concludendo che la sua deposizione era stata dunque già valutata. Il ricorso non si confronta con questo decisivo argomento, limitandosi a ribadire che il Cittadini avrebbe riferito di aver compiuto in via esclusiva - con ogni responsabilità - le scelte inerenti agli ammortamenti del costo dei diritti con riguardo agli anni 2002 e 2003. 2.2.11 II ricorso contesta poi la motivazione dell'ordinanza anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di revisione con riguardo agli esiti delle rogatorie compiute ad [OSCURATO:PERSONA], in Irlanda ed in Svizzera. A giudizio della difesa, da questi atti emergerebbe che le società intervenute nell'attività di intermediazione dei diritti per il gruppo Mediaset sarebbero state riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], in veste di titolare effettivo, senza alcuna cointeressenza con [OSCURATO:PERSONA]. Anche questa censura è infondata. La Corte di appello, alle pagg. 44 e 45, si è infatti correttamente arrestata al rilievo che i nova prodotti risultavano diretti "a smentire circostanze non valutate come essenziali" dalle stesse sentenze di cui si chiede la revisione, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, e dunque ha formulato - nell'ambito delle attribuzioni della fase rescindente — una valutazione da ritenersi corretta, in quanto il giudizio "Mediaset" aveva affermato la sostanziale irrilevanza della prova relativa ad una sorta di associazione occulta tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA]. Era stato accertato, infatti, che se quest'ultimo poteva di certo esser ritenuto un imprenditore effettivo, nella generalità dei casi, nondimeno lo stesso era risultato uomo di fiducia del ricorrente nella specifica vicenda dell'acquisto dei diritti televisivi da società americane, ad opera del gruppo Mediaset. 2.2.12 Le considerazioni che precedono, poi, valgono anche con riferimento alla "documentazione rogatoriale" redatta dal consulente tecnico del pubblico ministero nel processo "Mediatrade" (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])", secondo cui tutte le società intervenute nell'attività di intermediazione dei diritti sarebbero state riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA] in veste di titolare effettivo. 2.2.13 II ricorso risulta inoltre infondato anche con riguardo alla sentenza n. 868 del 2020, emessa dal Tribunale civile di Milano, che il ricorrente indica come ulteriore prova nuova a fondamento della richiesta di revisione. Come rilevato dal Procuratore generale, trattasi di censure generiche che non si confrontano in modo specifico con il punto dell'ordinanza (pagg. 45-46) che, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, esclude la pertinenza e decisività della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza del Tribunale milanese. L'ordinanza ha invero rilevato che il relativo giudizio, oltre a riguardare soggetti e vicende diversi da quelli coperti dal giudicato penale, interessava anche uno spettro temporale del tutto distinto, così da non poter incidere in alcun modo sulla vicenda oggetto di revisione; in particolare, mentre il processo "Mediatrade" — fondamento della causa poi definita, in primo grado, con la sentenza n. 868/2020 - riguardava addebiti riferibili al periodo 2002-2005 (quanto all'appropriazione indebita) ed al 2005-2009 (quanto alla frode fiscale), il processo "Mediaset" faceva riferimento ad illeciti commessi negli anni 1995-1998. Va poi aggiunto che la sentenza del Tribunale di Milano non è ancora passata in giudicato, per cui, allo stato, non si pone neppure la questione della limitata efficacia nel giudizio penale delle sentenze pronunciate in un giudizio civile. Come osservato dal Procuratore generale, infatti, l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza"; negli altri casi, invece, le sentenze civili non sono vincolanti, neppure se definitive, e il giudice penale deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato (Sez. 3, n. 17855 del 19/3/2019, Cavelli, Rv. 275702). Ebbene, la Corte di appello ha compiuto tale valutazione, nei termini riferiti al paragrafo precedente, con adeguata valutazione sommaria, propria della fase rescindente.2.2.14 Infine con riguardo alla documentazione di cui alla memoria trasmessa via PEC il 7/12/2020 (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA]), lo stesso ricorrente aveva sostenuto che tali prove erano state introdotte con la memoria a sostegno della richiesta di revisione. Correttamente, quindi, la Corte territoriale non le ha considerate, "in quanto la memoria ha funzione esclusivamente illustrativa delle deduzioni e richieste svolte con il mezzo di impugnazione, ma non può introdurre nuovi temi di prova o di censura". 3. Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla tesi secondo cui la lamentata violazione delle regole del giusto processo (da parte del giudice di legittimità) debba assumere anch'essa rilievo per l'instaurazione del giudizio di revisione. Si sostiene, in particolare, che la scoperta di nuovi elementi possa e debba riguardare anche gli aspetti processuali allorquando si assumano violate le regole del giusto processo, come nel caso di processo celebrato in violazione del principio del giudice naturale o dell'imparzialità del giudice medesimo. E ciò a prescindere dall'accertamento di specifiche violazioni da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., ove la Corte ritenga di non condividere tale lettura della disposizione codicistica. Anche tale motivo deve ritenersi tuttavia infondato. 3.1. Al riguardo, occorre anzitutto ricordare come la revisione rientri tra i mezzi straordinari d'impugnazione le cui caratteristiche sono: a) di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato (ed in ciò risiede il primo connotato di eccezionalità); b) di essere, proprio per la natura di rimedio straordinario, svincolata da qualsiasi termine. 3.2 In merito alla possibilità di superare i limiti del giudicato attraverso la revisione, in ragione della violazione dedotta, si rileva quanto segue. Con la sentenza n. 501 del 2000 la Corte costituzionale, nell'escludere il contrasto dell'art. 627 commi 3 e 4 e 628, comma 2, del codice di procedura penale con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, ha ricordato che "è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale — identificabile positivamente in quella della Cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione» — la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso", ed ha sottolineato "che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione; sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2". La stessa Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 2 del 2022, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha ribadito il principio della valenza costituzionale del giudicato, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha significativamente esteso in via pretoria l'ambito di applicazione dei rimedi che consentono di superare il giudicato stesso, ma sempre sul presupposto che gli sia sopravvenuto un "fatto" esterno: "ad esempio ammettendo la revoca di una condanna pronunciata sulla base di una disposizione penale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 aprile 2012, n. 14276) ovvero di una condanna fondata su una norma incriminatrice già abrogata al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre 2015-23 giugno 2016, n. 26259), nonché la rideterminazione della pena nel caso di sopravvenienza di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarativa di una violazione convenzionale relativa al quantum della pena inflitta (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 ottobre 2013-7 maggio 2014, n. 18821) ovvero nel caso di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della comminatoria edittale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 maggio 2014, n. 42858)". La stessa sentenza n. 2 del 2022, per contro, esclude che eventuali nullità processuali "interne" al giudizio, quand'anche assolute, possano esser fatte valere oltre il giudicato. Osserva, infatti, che in tal modo si introdurrebbe "nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili»: le quali debbono sì essere rilevate, anche d'ufficio, «in ogni stato e grado del procedimento», ma non oltre - appunto - la sua definiva conclusione (sentenza n. 224 del 1996, che richiama la sentenza n. 294 del 1995)", aggiungendo che "ciò spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità "resistenti al giudicato", con le quali chi sia stato condannato in via definitiva potrebbe rimettere in discussione accertamenti già compiuti nei successivi gradi di giudizio sulla sussistenza di vizi procedimentali". 3.3 Con riferimento alla violazione dell'art. 6 della CEDU la questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale in due distinte occasioni, in ragione dell'obbligo dell'ordinamento interno di conformarsi alle pronunce della Corte EDU. Con la sentenza n. 129 del 2008, infatti, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Con la sentenza n. 113 del 2011 ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ancorché incentrate sulla necessità di assicurare attuazione ai pronunciamenti della CEDU, le due sentenze offrono spunti motivazionali sicuramente rilevanti nell'affrontare le problematiche sollevate con il motivo di ricorso. Con la sentenza n. 129 del 2008, la stessa Corte aveva già puntualizzato, infatti, che la revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di "fatti" nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) "non equo", respingendo la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo cui per "fatto" - ai fini della applicazione dell'art. 630 cod. proc. pen. - non dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche l'accertamento dell'invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un fatto da cui, comunque, dipende l'applicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte. Ha escluso nell'occasione la Corte che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di "fatto" anche la ipotesi dell'accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si possa desumere dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: una norma secondo la quale è "fatto" anche quello da cui dipende "l'applicazione di norme processuali". Ha osservato, infatti, la Corte che "la disposizione citata - nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali (per l'appunto) dipende l'applicazione delle norme processuali - si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto "materiale" che deve essere "provato", perché si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del legittimo impedimento, che determina l'assoluta impossibilità di comparire; o l'evento che integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili. Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall'accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti ed alla relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a volta, in discorso". Conclude, dunque, la Corte rilevando che "ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione." Tali concetti sono tutti ribaditi nella sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, ampiamente richiamata nell'ordinanza impugnata. La Corte costituzionale ha nell'occasione affermato che nel caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, della violazione dell'art. 6 della CEDU, "la prospettiva è affatto diversa da quella della revisione. Si tratta, in tal caso, di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo agli errores in procedendo), a un "vizio" interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione". Ha poi aggiunto, per sottolineare l'eterogeneità delle finalità della revisione, che "rimediare al difetto di "equità" di un processo, non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio: chi è stato condannato, ad esempio, da un giudice non imparziale o non indipendente - secondo la valutazione della Corte europea - deve vedersi assicurato un nuovo processo davanti a un giudice rispondente ai requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, senza che tale diritto possa rimanere rigidamente subordinato a un determinato tipo di pronostico circa il relativo esito (il nuovo processo potrebbe bene concludersi, ad esempio, anziché con l'assoluzione, con una condanna, fermo naturalmente il divieto della reformatio in peius).Con la pronuncia del 2011, la Corte ha peraltro chiarito che l'introduzione di un nuovo caso di revisione corrisponde unicamente alla necessità di dare attuazione all'art. 117 Cost. in relazione all'art 46 della CEDU, che impegna, al paragrafo 1, gli Stati contraenti "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti"; soggiungendo, al paragrafo 2, che "la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione". La sentenza n. 113 del 2011 ha dunque riconosciuto che l'ipotesi della riapertura del processo collegata al vincolo scaturente dalla CEDU risulta eterogenea rispetto all'istituto della revisione e, tuttavia, "posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa", pur nella consapevolezza dei profili distonici evidenziati, ha ritenuto di dover individuare nell'art. 630 cod. proc. pen. la sedes dell'intervento additivo richiesto, in quanto "comportando la revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, (...) costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al parametro evocato". L'eterogeneità del rimedio della revisione per denunciare la lesione dei principi del giusto processo nella fase del giudizio viene in sostanza confermata dalla Corte costituzionale nella seconda sentenza, ma eccezionalmente superata solo in ragione di un fatto successivo e, cioè, di una pronuncia della Corte EDU e (soprattutto, n.d.r.) della improcrastinabile necessità di adeguare l'ordinamento interno all'art. 46 della Convenzione EDU, valorizzando al riguardo sul piano formale "l'assonanza" dello schema operativo della revisione. Alla luce delle motivazioni sviluppate, rimane dunque fermo che l'accesso all'istituto della revisione è condizionato all'esistenza di un pregresso e definitivo accertamento della violazione stessa ad opera di una sentenza irrevocabile della Corte EDU, e che la violazione dell'art. 6 CEDU non è immediatamente deducibile come motivo di revisione in mancanza di tale specifico accertamento. Sulla previsione di un autonomo rimedio si è orientato, peraltro, anche il legislatore. La I. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparati va e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) — in linea con quanto sollecitato ancora con la sentenza n. 113 del 2011 - ha delegato, infatti, il Governo ad "introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo". Nondimeno, anche a voler seguire l'impostazione del ricorrente limitatamente alla possibilità di far valere nell'ordinamento interno la scoperta - successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - di nuovi elementi, in tesi incidenti sulla valutazione dell'imparzialità del collegio giudicante in sede di legittimità (la deduzione degli altri profili quali la violazione del principio del giudice naturale o la compressione dei diritti di difesa non comporta la valutazione di elementi sopravvenuti), resterebbe comunque il problema, sulla base della normativa vigente, del giudice chiamato ad operare tale valutazione che, nel giudizio di revisione, è la corte di appello. Anche questo profilo è stato correttamente rilevato dalla Corte bresciana. La possibilità che la Corte di appello possa operare un controllo sulla legittimità dell'operato della Corte di cassazione è certamente eccentrica rispetto al sistema vigente, come già riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 2000 in precedenza citata. Sembra utile in proposito aggiungere che nella sentenza n. 395 del 2000 - con la quale ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni penali della Corte di cassazione per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni del giudizio - la Corte ha evidenziato che l'istituto della revisione è un "modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto tra l'altro riguardo "alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello)". E proprio a seguito di tale decisione è intervenuto il legislatore che, con l'art. 6, comma 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, ha inserito nel codice di procedura penale il nuovo articolo 625-bis disciplinante il "Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto", così provvedendo ad individuare un autonomo rimedio processuale. 3.4 Rispetto alle doglianze del ricorrente si deve constatare, quindi, che la Corte costituzionale ha già escluso che l'istituto di cui all'art. 630 cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eccepire in via immediata la violazione dei principi del giusto processo ed ha già evidenziato al riguardo la necessità di un accertamento preventivo della CEDU. Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Brescia, risulta pendente un ricorso del ricorrente proprio dinanzi alla CEDU e, dunque, necessariamente dovrà attendersi l'esito di quel giudizio per poter accedere - nel caso in cui le violazioni fossero accertate - al giudizio di revisione (o al diverso istituto in fase di predisposizione). 3.5 Né in proposito vale richiamare la violazione dell'art. 111 della Costituzione in relazione alla lunghezza dei tempi necessari per il pronunciamento in sede europea, in quanto la revisione, concepita come mezzo straordinario di impugnazione cui ricorrere nel caso di sopravvenienze al giudicato, sfugge in via di principio a qualsiasi possibilità di compressione temporale, presupponendo inderogabilmente eventi successivi o la scoperta di nuovi elementi incerti, per loro natura, nell'an e nel quando e rappresentando, in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale in precedenza citati, la formazione del giudicato l'obiettivo di riferimento della disposizione costituzionale in relazione alla durata del processo. Ammettere la soluzione proposta dal ricorrente e, cioè, la possibile concomitanza di giudizi (quello di revisione e quello dinanzi alla CEDU), esporr
Sentenza Cassazione n. 43537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris