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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07638/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni civili è manifestamente infondato in quanto anche considerando solo i periodi di sospensione, correlati al rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (gg.238 dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 16/06/2020) e quelli relativi alla sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19 per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giustifica la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (7 marzo 2023), tenuto conto della data di consumazione del reato al 5/1/2015, e considerato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni civili è manifestamente infondato in quanto anche considerando solo i periodi di sospensione, correlati al rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (gg.238 dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 16/06/2020) e quelli relativi alla sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19 per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giustifica la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (7 marzo 2023), tenuto conto della data di consumazione del reato al 5/1/2015, e considerato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07638/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris