CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, alla via S. Bernardino, n. 4, presso lo stu-dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chehanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiunta-mente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontroZAPPONE MASSIMO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato inL'Aquila, alla piazza S. Giusta, n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi diNumero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/2026p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono inData pubblicazione 28/07/2026virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 825/2025 della Corte d'appello di L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva in concessione gratuita uno dei 4.000 alloggidi emergenza realizzati – nell'ambito dell'iniziativa denominata “ProgettoC.A.S.E.” ‒ a seguito del sisma che in data 6.4.2009 ebbe a colpire la città diL'Aquila.2. Il Comune di L'Aquila, subentrato nella proprietà degli alloggi, unico inte-statario delle utenze relative alla fornitura di gas, elettricità ed acqua potabile,determinava all'esito delle operazioni di contabilizzazione e riparto in euro5.275,04 la quota dovuta da [OSCURATO:PERSONA] per i consumi riferiti a riscalda-mento ed acqua calda limitatamente al periodo 1.4.2010 – 31.3.2013; invanone chiedeva il pagamento (cfr. ricorso, pag. 3).3. Il Comune di L'Aquila pronunciava in danno di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidel r.d. n. 639/1910, ingiunzione di pagamento n. 42 del 5.7.2019 per l'importodi euro 5.275,04, notificata in data 17.7.2019.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Eccepiva la prescrizione, biennale ovvero quinquennale, dell'avversa pretesa.Instava comunque per la revoca dell'ingiunzione.Numero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/20265. Si costituiva il Comune di L'Aquila.Data pubblicazione 28/07/2026Deduceva, peraltro, che tra le parti non era intercorsa alcuna pattuizione diperiodicità circa i termini entro i quali sarebbe stato da richiedere il pagamentodella quota spese, sicché il termine di prescrizione applicabile era quello decen-nale (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4).6. Con sentenza n. 513/2024 il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'opposizionee revocava l'ingiunzione.7. Il Comune di L'Aquila proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA].8. Con sentenza n. 825/2025 la Corte di L'Aquila rigettava il gravame.Evidenziava, la Corte d'appello, che erano senz'altro da condividere i rilievisulla cui scorta il Tribunale aveva opinato per la prescrizione dell'azionata pre-tesa in ragione dell'applicabilità del termine quinquennale di cui al n. 4 dell'art.2948 cod. civ.Evidenziava propriamente che il tema della prescrizione era strettamente di-pendente dalla natura della prestazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 5) e chenella specie si era al cospetto di una prestazione di natura periodica e di durata,derivante, “in forma mediata, dal rapporto di somministrazione in essere tra ilComune di L'Aquila e i singoli soggetti erogatori dell'energia elettrica, del gas edell'acqua” (così sentenza d'appello, pag. 6) ovvero che si era al cospetto diprestazioni svolte periodicamente, ad intervalli regolari.Evidenziava quindi che il termine di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. era giuntoa compimento, siccome tra il dì – 8.7.2014 – del sollecito di pagamento e lanotifica dell'ingiunzione era decorso il lasso temporale di cinque anni.Numero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/2026Data pubblicazione 28/07/20269. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di L'Aquila; ne hachiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente sta-tuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorsocon il favore delle spese.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.Premette che l'art. 2948, n. 4, cod. civ. fa riferimento a “tutto ciò che devepagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, sicché per l'applicabilitàdel termine quinquennale quivi prefigurato “occorre necessariamente che la pe-riodicità sia stabilita o dalla legge o dalla volontà delle parti”.Indi deduce che nella specie la periodicità non è imposta né dalla natura dellaprestazione per cui è causa né dai titoli e dalle norme da cui l'obbligazione deriva(cfr. ricorso, pag. 10).Deduce in particolare che la periodicità che connota il rapporto intercorrentetra il Comune e gli enti gestori dei servizi non può essere traslata nel rapportointercorrente tra il Comune ed i singoli assegnatari degli alloggi, siccome la fat-tura che dagli enti gestori il Comune riceve, “non può essere direttamente tra-smessa al singolo utente per il fatto che [la] fattura riporta i consumi ed i costiunitariamente per i 26 appartamenti (…)”, sicché è necessaria una previa ripar-tizione per ogni singolo appartamento, ripartizione che richiede tempi lunghi eduna complessa attività (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce dunque che è da applicare il termine decennale di prescrizione.11. Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.Numero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/2026Data pubblicazione 28/07/202612. Occorre far luogo alle seguenti previe puntualizzazioni.In primo luogo, ed in linea invero con quanto ha già riscontrato la Corte dimerito, “i contratti di erogazione delle utenze sono intercorsi direttamente tra[il Comune di L'Aquila] e i vari fornitori” (così sentenza d'appello, pag. 5).In secondo luogo, vanno senz'altro condivisi e recepiti i rilievi del ricorrentealla cui stregua la prefigurazione in termini di periodicità nell'adempimentodell'obbligazione incombente sull'assegnatario di alloggio ricompreso nel “Pro-getto C.A.S.E.” e finalizzata al rimborso delle spese vive anticipate dall'ente pro-prietario non è in alcun modo rinvenibile né all'art. 4 del capitolato speciale delrapporto di concessione (il cui testo è riprodotto a pag. 7 della sentenza d'ap-pello) né all'art. 4 dell'OPCM 3945/2011 (il cui testo è riprodotto a pag. 9 delricorso), “che si limita a stabilire che le spese per i consumi sono a carico degliassegnatari” (così ricorso, pag. 9).13. Su tale scorta, alla luce del parametro della natura della prestazione, nonpuò che postularsi quanto segue.Per un verso, va disatteso l'assunto della Corte distrettuale secondo cui lanatura periodica e di durata della prestazione “deriva, in forma mediata, dalrapporto di somministrazione in essere tra il Comune di L'Aquila e i singoli sog-getti erogatori (…)” (così sentenza d'appello, pag. 6).Per altro verso, vanno condivisi e recepiti gli ulteriori rilievi del ricorrente se-condo cui l'obbligazione gravante su [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al rimborsodei costi anticipati dal Comune e correlati alle erogazioni per riscaldamento edacqua calda di cui il medesimo assegnatario ha fruito, costituisce un'obbliga-zione unica (cfr. ricorso, pag. 9), atteso che la periodicità che connota il rapportointercorrente tra il Comune e gli enti gestori dei servizi non può essere traslataNumero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/2026nel rapporto intercorrente tra il Comune ed i singoli assegnatari degli alloggiData pubblicazione 28/07/2026(cfr. ricorso, pag. 11).Si tratta, evidentemente, di rapporti distinti.È significativa la puntualizzazione del ricorrente secondo cui la trasmissionedei bollettini postali di pagamento è stata effettuata al solo scopo di consentirea controparte il graduale rientro dalla propria esposizione (cfr. ricorso, pag. 9).14. In questo quadro non può operare la prescrizione di cui al n. 4 dell'art.2948 cod. civ. (si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodica-mente ad anno o in termini più brevi”).E tanto, ben vero, alla luce della elaborazione di questa Corte alla cui streguala prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alleobbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodi-cità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo e quindi nonè applicabile alle prestazioni derivanti – è, propriamente, il caso de quo – da ununico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordina-ria prescrizione decennale (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2017, n. 30546; altresì, Cass.3.9.1993, n. 9295, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dalloart. 2948, n. 4, cod. civ. non trova applicazione con riguardo alle obbligazioniunitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita).15. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 825/2025 della Corted'appello di L'Aquila va cassata, con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversacomposizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità.Numero registro generale 18506/2025Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 24183/2026Data pubblicazione 28/07/2026All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo nei termini che seguono:alle obbligazioni uniche, benché il pagamento sia eseguibile in forma rateiz-zata, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione non già il terminedi cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.; costituisce obbligazione unica, per la qualeopera il termine ordinario decennale di prescrizione, l'obbligazione finalizzata alrimborso dei costi anticipati dal Comune di L'Aquila per l'erogazione del riscal-damento e dell'acqua calda di cui abbiano fruito gli assegnatari degli allogginell'ambito dell'iniziativa denominata “Progetto C.A.S.E.”.16. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente siatenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenzan. 825 dei 4/8.7.2025 della Corte d'appello di L'Aquila e rinvia alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino