CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35716/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24695/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – -avverso la sentenza n. 306/ 2 / 20 20 emessa dalla CTR Toscan a il 22/06/2020 e notificata il 01/07/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Provvedimento di autotutela di riduzione originaria pretesa - Impugnabilità partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona avverso il provvedimento di autotutela con cui l’Ufficio aveva ridotto l’originaria pretesa di cui ad un pregresso avviso di accertamento, riconoscendo la deducibilità dei costi di cui alle fatture contestate come soggettivamente inesistenti, sia pure ai soli fini delle imposte dirette, confermando, invece, l’indetraibilità dell’Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo non provato che la ricorrente avesse condiviso la frode fiscale posta in essere dalla ditta emittente. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR delle Marche rigettava il gravame, ritenendo, da un lato, che anche il provvedimento di autotutela parziale era impugnabile, rientrando tra gli atti dell’ente impositore che portano comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, e, dall’altro, che la stessa Commissione, con sentenza coeva emessa nel procedimento avente ad oggetto l’originario avviso di accertamento notificato alla società, aveva, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, confermato che la contribuente fosse del tutto estranea al comportamento fraudolento di evasione ipotizzato dalla Guardia di Finanza. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Automoda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992 e 2-quater d.l. n. 564/1994 (conv. dalla l. n. 656/1994) e del dm 11.2.1997, n. 37, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il provvedimento di annullamento parziale adottato dall’amministrazione in via di autotutela non era autonomamente impugnabile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente era carente di interesse ad agire per ottenere l’annullamento del provvedimento adottato in via di autotutela, atteso che avrebbe determinato la reviviscenza dell’avviso originario e, quindi, della precedente più gravosa obbligazione tributaria. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c., per aver la CTR adottato una decisione priva di un autonomo apparato motivazionale che consentisse di individuare le ragioni del decidere. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, in via gradata, della violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 54 dPR n. 633/1972, 2697 e 2707 c.c. e 116 e 654 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che fosse stata raggiunta la prova in ordine all’impossibilità per la Automoda di cogliere la natura fraudolenta delle operazioni realizzate con la [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi. Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidatosi negli ultimi anni, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020). Da ciò consegue che l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o,comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018). Invero, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Sez. 6 -5, Decreto n. 11699 del 08/06/2016). In quest’ottica, deve ritenersi ormai del tutto superato il precedente, peraltro minoritario, indirizzo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14243 del 08/07/2015), secondo cui, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile l'annullamento parziale, adottato nell'esercizio del potere di autotutela, di un avviso impositivo già definitivo, trattandosi di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui, pur se riduttivo dell'originaria pretesa, non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa. 6.In conclusione, il ricorso va accolto e, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.382 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, non potendo la causa essere proposta. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi l’orientamento di questa Corte consolidato solo nel 2020, per compensare integralmentele spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata non potendo la causa essere proposta; comp