CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 13727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Pierluigi MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 01 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CIRIACONO in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CIRIACONO ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 275, 275-bis, 277 e 284 cod. proc. pen. ed omessa motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Con atto depositato in data 29 dicembre 2022, il CIRIACONO ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte dell'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00; l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'11 gennaio 2023 oirt est- •Sore „n Il P