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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32703/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento in concorso tra loro.

Rilevato che a motivi di ricorso ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze. [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 624- bis, comma 4, cod. pen.: il giudice di primo grado avrebbe calcolato erroneamente la pena confermata in appello.

Infatti, valutata la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena base aggravata -prevista dal comma terzo dell'art. 625-bis cod. pen. - pari ad anni 5 di reclusione.

In ogni caso la pena inflitta sarebbe eccessivamente severa rispetto all'entità dei fatti, alla personalità dell'imputato, alla giovanissima età ed al comportamento serbato dopo il fatto.

Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Considerato che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con giudizio conforme a quello del giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba ritenersi pienamente dimostrata la condotta serbata dal ricorrente, cosicché nella giustificazione posta a base della sentenza impugnata non si riconosce il lamentato vizio della carenza motivazionale.

Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che l'errore segnalato nel calcolo della pena si è risolto a favore dell'imputato - circostanza peraltro bene evidenziata dai giudici di appello, i quali hanno rimarcato come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., non ha valutato il regime di cui all'art. 624-bis, quarto comma, c.p., individuando la pena base in anni 4 di reclusione, invece che in anni 5 di reclusione in base all'art. 624-bis, comma 3 cod. pen..

Considerato che le doglianze in punto di eccessiva quantificazione della pena sono palesemente destituite di fondamento: la Corte di merito, puntualmente argomentando su detto aspetto, ha ritenuto come la pena inflitta, peraltro connotata da un errore a beneficio dell'imputato, fosse del tutto adeguata al caso concreto e non suscettibile di ulteriori riduzioni.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) e che, ove la pena sia determinata in misura inferiore alla media edittale, è ammesso il ricorso a formule sintetiche nella motivazione, tipo «si ritiene congrua» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento in concorso tra loro. Rilevato che a motivi di ricorso ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 624- bis, comma 4, cod. pen.: il giudice di primo grado avrebbe calcolato erroneamente la pena confermata in appello. Infatti, valutata la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena base aggravata -prevista dal comma terzo dell'art. 625-bis cod. pen. - pari ad anni 5 di reclusione. In ogni caso la pena inflitta sarebbe eccessivamente severa rispetto all'entità dei fatti, alla personalità dell'imputato, alla giovanissima età ed al comportamento serbato dopo il fatto. Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Considerato che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con giudizio conforme a quello del giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba ritenersi pienamente dimostrata la condotta serbata dal ricorrente, cosicché nella giustificazione posta a base della sentenza impugnata non si riconosce il lamentato vizio della carenza motivazionale. Considerato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che l'errore segnalato nel calcolo della pena si è risolto a favore dell'imputato - circostanza peraltro bene evidenziata dai giudici di appello, i quali hanno rimarcato come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., non ha valutato il regime di cui all'art. 624-bis, quarto comma, c.p., individuando la pena base in anni 4 di reclusione, invece che in anni 5 di reclusione in base all'art. 624-bis, comma 3 cod. pen.. Considerato che le doglianze in punto di eccessiva quantificazione della pena sono palesemente destituite di fondamento: la Corte di merito, puntualmente argomentando su detto aspetto, ha ritenuto come la pena inflitta, peraltro connotata da un errore a beneficio dell'imputato, fosse del tutto adeguata al caso concreto e non suscettibile di ulteriori riduzioni. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) e che, ove la pena sia determinata in misura inferiore alla media edittale, è ammesso il ricorso a formule sintetiche nella motivazione, tipo «si ritiene congrua» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2025
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