Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22650/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentato e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroRainaldi Marco, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 172, Roma, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 640/2023 pubblicata indata 06/03/2023, n.r.g. 3256/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era formalmente dipendente della società cooperativaItalia Nuova da ottobre 1994, con qualifica di “operaio facchino”.

Deducevadi aver sempre lavorato in favore della [OSCURATO:SOCIETA], datrice di lavoro interpostae comunque genuina beneficiaria delle sue prestazioni lavorative.Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellasussistenza di un’interposizione vietata di manodopera e/o di un appaltoillecito e/o di una somministrazione irregolare e, quindi, della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con [OSCURATO:SOCIETA] findall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o dalla diversa data che fosse risultata di giustizia, con dirittoall’inquadramento nella 2^ area – 3^ livello retributivo del CCNL per il settoredel credito, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a pagargli, dalla data di deposito delricorso giudiziario, la retribuzione ordinaria lorda mensile di euro 2.123,77,anche a titolo risarcitorio.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale accoglieva le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’art. 32 L. n. 183/2010 non può trovare applicazione nel caso in cuimanchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente cheneghi la titolarità del rapporto come vantato dal lavoratore (Cass. n.40652/2021);b) nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA] non ha provato di aver comunicato allavoratore un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro,sicché a carico dell’appellato non è insorto alcun onere di attivarsi neltermine di decadenza per chiedere l’accertamento giudiziale delrapporto di lavoro con l’interponente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003;c) non può trovare applicazione la norma sulla prescrizione, che attiene aun diritto e non anche al fatto dedotto in lite circa l’interposizionevietata;d) in ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, mancando unregime di stabilità del fittizio rapporto di lavoro alle dipendenze dellacooperativa, non può che essere individuata al termine del rapporto,sicché comunque il termine non è decorso, né può decorrere fino allapronunzia giudiziale che imputi all’appaltante il rapporto formalmenteriferibile all’appaltatore, perché solo da quel momento sorge la garanziadi stabilità per il lavoratore;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026e) quanto all’appalto, regolato dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e che sidistingue dalla somministrazione di manodopera, l’interprete deveverificare che la fattispecie concreta configuri un’effettiva e genuinaderoga alla regola del lavoro diretto e che quindi sussista il duplicevincolo obbligatorio del datore di lavoro appaltatore sia con i propridipendenti, sia con il committente;f) il Tribunale al riguardo ha escluso la sussistenza di causa geneticavalida, in difetto di prova, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell’avvenutaconclusione, per l’intero periodo controverso, di contratti di appalto conla cooperativa formale datrice di lavoro del Rainaldi, aventi ad oggettoi servizi cui il lavoratore era stato addetto;g) [OSCURATO:SOCIETA] non ha contestato la ripartizione a suo carico dell’onereprobatorio, ma insiste nel ritenere che nell’indisponibilità di tutti icontratti commerciali, non più conservati in quanto molto risalenti neltempo, la dimostrazione dell’appalto potrebbe risultare per presunzionie comunque dal riscontro delle deposizioni testimonialisull’esternalizzazione dei servizi di facchinaggio industriale relativi allesedi di Roma, avvenuta con la stipula di contratti di appalto, in sequenzatemporale, di contenuto identico;h) in senso contrario va evidenziato che certo era possibile articolare unaprova testimoniale sull’avvenuta conclusione dei contratti di appalto conla cooperativa, ma BNL non l’ha articolata;i) neppure è possibile ricorrere alle presunzioni, “tenuto contodell’assenza di puntuale allegazione del fatto ignoto che si dovrebbe intal modo avvalorare (ossia i termini oggettivi e soggettivi di tali singolicontratti)”;j) la tesi di [OSCURATO:SOCIETA] è smentita dalla stessa documentazione di causa, dacui si evince non solo la riferibilità dei vari contratti anche a contraentiterzi, diversi sia dalla cooperativa datrice di lavoro del Rainaldi, sia daBNL, ma pure la diversità dei regolamenti negoziali in raffronto, specieper quanto concerne la possibilità di subappaltare il serviziocommissionato, non sempre prevista;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026k) dalla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] si evince che il primocontratto di appalto fra la banca e la cooperativa formale datrice dilavoro del Rainaldi è del 2013;l) per il periodo precedente il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] relativo alperiodo 2004-2007, è privo di data e di sottoscrizione e prevede ildivieto di cessione del contratto e di subappalto;m) l’integrazione del contratto di appalto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] del 2008è stata prodotta senza produrre anche il contratto di appalto cuiquell’integrazione si riferisce;n) non vi è prova che il Rainaldi fosse dipendente delle società appaltatricidiverse dalla [OSCURATO:PERSONA], anzi vi è evidenza documentalecontraria, rappresentato dall’estratto contributivo;o) non vi è prova che gli appaltatori diversi dalla predetta cooperativaavessero stipulato un contratto di subappalto con la medesimacooperativa, sì da legittimare ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003l’interposizione di BNL rispetto al Rainaldi;p) non vi è prova che la clausola del contratto di appalto, che vieta ilsubappalto, sia stata in seguito modificata in senso favorevole alla tesidella banca e che stata poi eseguita con conferimento di un subappaltodi servizi proprio alla cooperativa Italia Nuova;q) non vi è prova del titolo per il quale BNL potrebbe avvalersi degli effettidi contratti stipulati da un appaltatore terzo;r) non vi è prova del fatto che l’immobile presso il quale il Rainaldi avevalavorato fosse stato effettivamente interessato dall’appalto di servizi;s) i contratti di appalto che prevedono una decorrenza retroattiva, nonsanano il vizio genetico di causa del negozio trilatere d’interesse,prodottosi per legge per il solo fatto che la dissociazione della figuradatoriale non è stata retta pro tempore da un valido e pertinentecontratto commerciale;t) il primo contrato di appalto utile a collegare BNL alla cooperativa ItaliaNuova è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fino a tale data deve ritenersi che laprestazione lavorativa è stata adempiuta in favore di BNL in forza di unfenomeno interpositorio illegittimo, sicché ai sensi dell’art. 2094 c.c.[OSCURATO:SOCIETA] l’ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026u) per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la medesima conclusione èData pubblicazione 03/07/2026sostenuta dal fatto che sussistono ancora tutti i vizi sopra evidenziati ecomunque ormai insufficienti a contrastare la sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Rainaldi.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 per averela Corte territoriale erroneamente interpretato la norma, ritenendoinapplicabile la decadenza ivi prevista in mancanza di un atto scritto che neghila titolarità del rapporto di lavoro.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già più volte affermato che l’'art. 32, co. 4, lett. d), dellaL. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche lasomministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 -prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamentodel rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, untermine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio, ma,per esigenze di certezza giuridica, decorre solo dal momento in cui siaintervenuto un atto o provvedimento scritto da cui possa evincersi lacessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve laprestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024;Cass. ord. n. 6266/2024; Cass. ord. n. 24437/2022; Cass. n. 40652/2021).La sentenza d’appello, quindi, è conforme a diritto.Peraltro la tesi della ricorrente – secondo cui il termine di decadenzadecorre, in alternativa, dall’effettiva estromissione del lavoratore dall’appalto(v. ricorso per cassazione, p. 18) – oltre ad essere non conforme a diritto,neppure potrebbe giovarle, atteso che i giudici di merito hanno accertato cheil Rainaldi ha sempre, continuativamente e senza interruzione lavorato pressoBNL spa ed ha reso le sue prestazioni lavorative in favore di [OSCURATO:SOCIETA] finNumero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026dall’ottobre 1994, situazione ancora in atto al momento del deposito delricorso introduttivo del giudizio di primo grado.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso la decorrenza della prescrizione estintiva.Il motivo è infondato.L’accertamento dell’effettivo datore di lavoro attiene ad un fatto, sia pureun fatto giuridico ossia idoneo a produrre determinati effetti giuridici.

Quindiesso è estraneo alla prescrizione, che è un modo di estinzione di diritti permancato esercizio protratto per un determinato tempo.

Ciò che è suscettibiledi prescrizione sono eventualmente i diritti che scaturiscono dal predettoaccertamento di quel fatto giuridico.Tuttavia per questi diritti nessuna prescrizione è maturata, posto che ladomanda – come ricostruita nello “storico di lite” dalla Corte territoriale – èstata proposta limitando espressamente la decorrenza della condanna di BNLspa, anche sul piano contributivo, alla data di deposito del ricorso di primogrado.In ogni caso questa Corte ha più volte affermato che il requisito dellastabilità c.d. reale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione duranteil rapporto di lavoro, va accertato in relazione al rapporto come formalmenteed in concreto intercorso con il soggetto interposto.

In particolare si èprecisato che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione deldivieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, la suddettaverifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anchesoggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo ladisciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoroeffettivo ovvero la qualificazione giuridica poi attribuita in sede giudiziale siapure con efficacia retroattiva (Cass. n. 12553/2014; Cass. n. 4219/1995; v.già Cass. n. 3031/1989).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2724 c.c. peravere la Corte territoriale ritenuto inesistenti i contratti di appalto in virtù deiquali il Rainaldi aveva eseguito le sue prestazioni lavorative presso [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile perché integralmente attinente al merito eNumero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026all’efficacia rappresentativa e probatoria – negata dalla Corte territoriale – deidocumenti prodotti dalla banca per dimostrare l’esistenza di vari contratti diappalto nel corso del lungo periodo di tempo durante il quale ha utilizzato leprestazioni lavorative del Rainaldi.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosiantistatario.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentato e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroRainaldi Marco, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 172, Roma, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 640/2023 pubblicata indata 06/03/2023, n.r.g. 3256/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era formalmente dipendente della società cooperativaItalia Nuova da ottobre 1994, con qualifica di “operaio facchino”. Deducevadi aver sempre lavorato in favore della [OSCURATO:SOCIETA], datrice di lavoro interpostae comunque genuina beneficiaria delle sue prestazioni lavorative.Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellasussistenza di un’interposizione vietata di manodopera e/o di un appaltoillecito e/o di una somministrazione irregolare e, quindi, della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con [OSCURATO:SOCIETA] findall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o dalla diversa data che fosse risultata di giustizia, con dirittoall’inquadramento nella 2^ area – 3^ livello retributivo del CCNL per il settoredel credito, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a pagargli, dalla data di deposito delricorso giudiziario, la retribuzione ordinaria lorda mensile di euro 2.123,77,anche a titolo risarcitorio.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale accoglieva le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’art. 32 L. n. 183/2010 non può trovare applicazione nel caso in cuimanchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente cheneghi la titolarità del rapporto come vantato dal lavoratore (Cass. n.40652/2021);b) nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA] non ha provato di aver comunicato allavoratore un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro,sicché a carico dell’appellato non è insorto alcun onere di attivarsi neltermine di decadenza per chiedere l’accertamento giudiziale delrapporto di lavoro con l’interponente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003;c) non può trovare applicazione la norma sulla prescrizione, che attiene aun diritto e non anche al fatto dedotto in lite circa l’interposizionevietata;d) in ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, mancando unregime di stabilità del fittizio rapporto di lavoro alle dipendenze dellacooperativa, non può che essere individuata al termine del rapporto,sicché comunque il termine non è decorso, né può decorrere fino allapronunzia giudiziale che imputi all’appaltante il rapporto formalmenteriferibile all’appaltatore, perché solo da quel momento sorge la garanziadi stabilità per il lavoratore;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026e) quanto all’appalto, regolato dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e che sidistingue dalla somministrazione di manodopera, l’interprete deveverificare che la fattispecie concreta configuri un’effettiva e genuinaderoga alla regola del lavoro diretto e che quindi sussista il duplicevincolo obbligatorio del datore di lavoro appaltatore sia con i propridipendenti, sia con il committente;f) il Tribunale al riguardo ha escluso la sussistenza di causa geneticavalida, in difetto di prova, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell’avvenutaconclusione, per l’intero periodo controverso, di contratti di appalto conla cooperativa formale datrice di lavoro del Rainaldi, aventi ad oggettoi servizi cui il lavoratore era stato addetto;g) [OSCURATO:SOCIETA] non ha contestato la ripartizione a suo carico dell’onereprobatorio, ma insiste nel ritenere che nell’indisponibilità di tutti icontratti commerciali, non più conservati in quanto molto risalenti neltempo, la dimostrazione dell’appalto potrebbe risultare per presunzionie comunque dal riscontro delle deposizioni testimonialisull’esternalizzazione dei servizi di facchinaggio industriale relativi allesedi di Roma, avvenuta con la stipula di contratti di appalto, in sequenzatemporale, di contenuto identico;h) in senso contrario va evidenziato che certo era possibile articolare unaprova testimoniale sull’avvenuta conclusione dei contratti di appalto conla cooperativa, ma BNL non l’ha articolata;i) neppure è possibile ricorrere alle presunzioni, “tenuto contodell’assenza di puntuale allegazione del fatto ignoto che si dovrebbe intal modo avvalorare (ossia i termini oggettivi e soggettivi di tali singolicontratti)”;j) la tesi di [OSCURATO:SOCIETA] è smentita dalla stessa documentazione di causa, dacui si evince non solo la riferibilità dei vari contratti anche a contraentiterzi, diversi sia dalla cooperativa datrice di lavoro del Rainaldi, sia daBNL, ma pure la diversità dei regolamenti negoziali in raffronto, specieper quanto concerne la possibilità di subappaltare il serviziocommissionato, non sempre prevista;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026k) dalla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] si evince che il primocontratto di appalto fra la banca e la cooperativa formale datrice dilavoro del Rainaldi è del 2013;l) per il periodo precedente il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] relativo alperiodo 2004-2007, è privo di data e di sottoscrizione e prevede ildivieto di cessione del contratto e di subappalto;m) l’integrazione del contratto di appalto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] del 2008è stata prodotta senza produrre anche il contratto di appalto cuiquell’integrazione si riferisce;n) non vi è prova che il Rainaldi fosse dipendente delle società appaltatricidiverse dalla [OSCURATO:PERSONA], anzi vi è evidenza documentalecontraria, rappresentato dall’estratto contributivo;o) non vi è prova che gli appaltatori diversi dalla predetta cooperativaavessero stipulato un contratto di subappalto con la medesimacooperativa, sì da legittimare ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003l’interposizione di BNL rispetto al Rainaldi;p) non vi è prova che la clausola del contratto di appalto, che vieta ilsubappalto, sia stata in seguito modificata in senso favorevole alla tesidella banca e che stata poi eseguita con conferimento di un subappaltodi servizi proprio alla cooperativa Italia Nuova;q) non vi è prova del titolo per il quale BNL potrebbe avvalersi degli effettidi contratti stipulati da un appaltatore terzo;r) non vi è prova del fatto che l’immobile presso il quale il Rainaldi avevalavorato fosse stato effettivamente interessato dall’appalto di servizi;s) i contratti di appalto che prevedono una decorrenza retroattiva, nonsanano il vizio genetico di causa del negozio trilatere d’interesse,prodottosi per legge per il solo fatto che la dissociazione della figuradatoriale non è stata retta pro tempore da un valido e pertinentecontratto commerciale;t) il primo contrato di appalto utile a collegare BNL alla cooperativa ItaliaNuova è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fino a tale data deve ritenersi che laprestazione lavorativa è stata adempiuta in favore di BNL in forza di unfenomeno interpositorio illegittimo, sicché ai sensi dell’art. 2094 c.c.[OSCURATO:SOCIETA] l’ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro;Numero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026u) per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la medesima conclusione èData pubblicazione 03/07/2026sostenuta dal fatto che sussistono ancora tutti i vizi sopra evidenziati ecomunque ormai insufficienti a contrastare la sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Rainaldi.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 per averela Corte territoriale erroneamente interpretato la norma, ritenendoinapplicabile la decadenza ivi prevista in mancanza di un atto scritto che neghila titolarità del rapporto di lavoro.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già più volte affermato che l’'art. 32, co. 4, lett. d), dellaL. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche lasomministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 -prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamentodel rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, untermine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio, ma,per esigenze di certezza giuridica, decorre solo dal momento in cui siaintervenuto un atto o provvedimento scritto da cui possa evincersi lacessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve laprestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024;Cass. ord. n. 6266/2024; Cass. ord. n. 24437/2022; Cass. n. 40652/2021).La sentenza d’appello, quindi, è conforme a diritto.Peraltro la tesi della ricorrente – secondo cui il termine di decadenzadecorre, in alternativa, dall’effettiva estromissione del lavoratore dall’appalto(v. ricorso per cassazione, p. 18) – oltre ad essere non conforme a diritto,neppure potrebbe giovarle, atteso che i giudici di merito hanno accertato cheil Rainaldi ha sempre, continuativamente e senza interruzione lavorato pressoBNL spa ed ha reso le sue prestazioni lavorative in favore di [OSCURATO:SOCIETA] finNumero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026dall’ottobre 1994, situazione ancora in atto al momento del deposito delricorso introduttivo del giudizio di primo grado.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso la decorrenza della prescrizione estintiva.Il motivo è infondato.L’accertamento dell’effettivo datore di lavoro attiene ad un fatto, sia pureun fatto giuridico ossia idoneo a produrre determinati effetti giuridici. Quindiesso è estraneo alla prescrizione, che è un modo di estinzione di diritti permancato esercizio protratto per un determinato tempo. Ciò che è suscettibiledi prescrizione sono eventualmente i diritti che scaturiscono dal predettoaccertamento di quel fatto giuridico.Tuttavia per questi diritti nessuna prescrizione è maturata, posto che ladomanda – come ricostruita nello “storico di lite” dalla Corte territoriale – èstata proposta limitando espressamente la decorrenza della condanna di BNLspa, anche sul piano contributivo, alla data di deposito del ricorso di primogrado.In ogni caso questa Corte ha più volte affermato che il requisito dellastabilità c.d. reale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione duranteil rapporto di lavoro, va accertato in relazione al rapporto come formalmenteed in concreto intercorso con il soggetto interposto. In particolare si èprecisato che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione deldivieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, la suddettaverifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anchesoggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo ladisciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoroeffettivo ovvero la qualificazione giuridica poi attribuita in sede giudiziale siapure con efficacia retroattiva (Cass. n. 12553/2014; Cass. n. 4219/1995; v.già Cass. n. 3031/1989).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2724 c.c. peravere la Corte territoriale ritenuto inesistenti i contratti di appalto in virtù deiquali il Rainaldi aveva eseguito le sue prestazioni lavorative presso [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile perché integralmente attinente al merito eNumero registro generale 17907/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 22650/2026Data pubblicazione 03/07/2026all’efficacia rappresentativa e probatoria – negata dalla Corte territoriale – deidocumenti prodotti dalla banca per dimostrare l’esistenza di vari contratti diappalto nel corso del lungo periodo di tempo durante il quale ha utilizzato leprestazioni lavorative del Rainaldi.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosiantistatario.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]