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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35626/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso'; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. :380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Atta villa nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

1.1. Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, sicché soltanto nel caso di un'accusa priva di serietà per l'assurdità o inverosimiglianza dei suoi contenuti, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, sussiste l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). [OSCURATO:PERSONA] termine «denuncia» ul:ilizzato dall'art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818).1.2.

Nel caso in esame, va rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.

Su questa base, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato le pertinenti ragioni per le quali le condotte attribuite all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pp. 5-6) potrebbero astrattamente configurare un reato di infedele patrocinio ex art. 380 cod. pen., perché prospettate come attuate scientemente e non per mera imperizia (p. 7), e ha correttamente escluso che la convinzione soggettiva di avere patito un abuso da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] valga a escludere il dolo di calunnia nei suoi confronti perché le espressioni adoperate non si limitano a addebitare un inadempimento professionale (p. 9).

Questo tanto più vale più se si considera che nella sentenza impugnata viene rilevato che, come già osservato dal Giudice di primo grado, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento coevo davanti al Tribunale del riesame di Bari aveva eccepito la stessa questione sollevata nel procedimento in relazione al quale aveva chiesto la corresponsione degli oneri ottenendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare (p. 4),

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] stanzo Pi 081TATO [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE 9 ( ' goe — 9 k r. •.--) i p Ì\ v .LL - r") _ IL FUNZIONt A/essanégra • ; 9 , i • \ , . .j A r r Q 1 ' • L.; ' P '‘j ,\ j • q , ) , --- ., , , .. . . ' _,,, ( ' v, nY '..;'., ' n I\ \ ‘..) ,, ',» \ ..- — ---• ,„ ,... - - . 9 , - "n • .., , 9 , ,, _., C l .) „ , _,- , t i i -22) ' 0414 - 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: -t 4 q [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. /2022 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38508/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 7/06/2022 della Corte di Cassazione nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che nella sentenza emessa il 7 giugno 2022 nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.) la motivazione, depositata il 22 settembre 2022, è stata redatta, per evidente errore materiale, in termini di inammissibilità e con erronea indicazione delle conclusioni della Procura generale.

Pertanto, ex'art., 625-bis cod. proc. pen., il provvedimento va revocato e va disposta nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno nel procedimento n. 6663/2022 R.G. nei termini che seguono: «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la, sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituiione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc: pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere l suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.

La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079).

2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni previste dalla legge con la allegazione del testo che precede.

P.Q.M.

Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen., revoca il provvedimento depositato in data 22 settembre 2022 disponendo nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno 2022 nel procedimento RG 6663/2022.

Così deciso if 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore e d nte Angelo c4pzo u'gi tefano «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre .l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA]

2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno e t t grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.

La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079).

2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso'; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. :380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Atta villa nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. 1.1. Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, sicché soltanto nel caso di un'accusa priva di serietà per l'assurdità o inverosimiglianza dei suoi contenuti, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, sussiste l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). [OSCURATO:PERSONA] termine «denuncia» ul:ilizzato dall'art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818).1.2. Nel caso in esame, va rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa. Su questa base, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato le pertinenti ragioni per le quali le condotte attribuite all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pp. 5-6) potrebbero astrattamente configurare un reato di infedele patrocinio ex art. 380 cod. pen., perché prospettate come attuate scientemente e non per mera imperizia (p. 7), e ha correttamente escluso che la convinzione soggettiva di avere patito un abuso da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] valga a escludere il dolo di calunnia nei suoi confronti perché le espressioni adoperate non si limitano a addebitare un inadempimento professionale (p. 9). Questo tanto più vale più se si considera che nella sentenza impugnata viene rilevato che, come già osservato dal Giudice di primo grado, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento coevo davanti al Tribunale del riesame di Bari aveva eccepito la stessa questione sollevata nel procedimento in relazione al quale aveva chiesto la corresponsione degli oneri ottenendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare (p. 4), 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] stanzo Pi 081TATO [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 9 ( ' goe — 9 k r. •.--) i p Ì\ v .LL - r") _ IL FUNZIONt A/essanégra • ; 9 , i • \ , . .j A r r Q 1 ' • L.; ' P '‘j ,\ j • q , ) , --- ., , , .. . . ' _,,, ( ' v, nY '..;'., ' n I\ \ ‘..) ,, ',» \ ..- — ---• ,„ ,... - - . 9 , - "n • .., , 9 , ,, _., C l .) „ , _,- , t i i -22) ' 0414 - 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: -t 4 q [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. /2022 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38508/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 7/06/2022 della Corte di Cassazione nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che nella sentenza emessa il 7 giugno 2022 nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.) la motivazione, depositata il 22 settembre 2022, è stata redatta, per evidente errore materiale, in termini di inammissibilità e con erronea indicazione delle conclusioni della Procura generale. Pertanto, ex'art., 625-bis cod. proc. pen., il provvedimento va revocato e va disposta nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno nel procedimento n. 6663/2022 R.G. nei termini che seguono: «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la, sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituiione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc: pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere l suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa. La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079). 2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni previste dalla legge con la allegazione del testo che precede. P.Q.M. Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen., revoca il provvedimento depositato in data 22 settembre 2022 disponendo nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno 2022 nel procedimento RG 6663/2022. Così deciso if 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore e d nte Angelo c4pzo u'gi tefano «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre .l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] 2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno e t t grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa. La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079). 2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitar
Sentenza Cassazione n. 35626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris