CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di CHIETI~so alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39116/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Chieti per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen. a carico dell'imputato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si contesta l'inosservanza della legge e la mancata applicazione dell'art 129 cod.pen.,- non è consentito in sede di legittimità perché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna OricorrentF al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi re estensore [OSCURATO:PERSONA]