CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18498/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in R oma, piazza Mazzini, 8 -ricorrent e - contro Ministero dell’Interno -intimato - Prefettura di Roma -intimato - avversol’ordinanza del Giudice di Pace di Roma de positat a il 21 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] C oulibaly propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma,depositata il 21 giugno 2022 , Oggetto: immigrazione - espulsione di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Roma e del conseguente ordine di allontanamento adottato dal Questore di Roma; -il ricorso è affidato a tre motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; -la Prefettura di Roma non spiega alcuna difesa ; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione è indirizzato nei confronti della Prefettura di Roma e de l Ministero dell’Interno ed è stato loro notificato mediante invio di copia informatica presso l’Avvocatura dello Stato; -secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. 21 settembre 2022, n. 27555; Cass. 11 agosto 2021, n. 22694; Cass. 13 maggio 2019, n. 12665); -in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla, salvo solo il caso in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto , dovendosi disporre la rinnovazione ai sensidell'art. 291 cod. proc. civ.; - nel caso in esame, non vi è evidenza che l’Avvocatura dello Stato abbia assunto una siffatta difesain tale giudizio P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio a nuovo