CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spinella, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende- controricorrente -Numero registro generale 1308/2022Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 9759/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso il decreto depositato dal Tribunale di Cosenza in data il29.10.2021 nel procedimento iscritto al n. 26/2008-2 R.G. Cl.fall.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Cosenza dichiarò inammissibile, perchétardivo, il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il provvedimento con cui il giudicedelegato al fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva dichiarato ladecadenza della reclamante dalla provvisoria aggiudicazionedell’azienda della società fallita, per effetto dell’esercizio dellaprelazione da parte della affittuaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dirittodi prelazione concesso ai sensi dell’art. 104-bis legge fall.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sisono difese ciascuna con controricorso.La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno depositatomemoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzitutto affermata l’ammissibilità del ricorsostraordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.Non si può dubitare che il decreto impugnato incida inmodo definitivo su situazioni soggettive di natura sostanziale e,in particolare, sul diritto all’aggiudicazione del bene, negato allasocietà ricorrente e attribuito a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in forzadell’esercizio del diritto di prelazione. In tal senso questa CorteNumero registro generale 1308/2022Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 9759/2026Data pubblicazione 16/04/2026si è già pronunciata in più occasioni (Cass. nn. 28918/2025;21963/2020; 8768/2011; 1258/2001).2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, dell’art.36 e dell’art. 104-bis, comma 5, r.d. 16 marzo 1942, n. 267(art. 360, n. 3, c.p.c.) - violazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art.24 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».La ricorrente si duole che il tribunale, pur avendoriconosciuto la tempestività del reclamo rispetto alla data deldecreto con cui il giudice delegato dichiarò la sua decadenzadall’aggiudicazione provvisoria e aggiudicò l’azienda allaprelazionaria, abbia tuttavia statuito che il reclamo era «tardivorispetto ai motivi di doglianza profilati, poiché già effettivamentelesivi ed azionabili a far data dall’avvenuta conoscenzadell’esercizio altrui del diritto di prelazione non censurato dalG.D.».La ricorrente sostiene che, invece, il primo attoimpugnabile, perché concretamente pregiudizievole nei suoiconfronti, era il decreto di aggiudicazione, emesso in esito alversamento del prezzo da parte della prelazionaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che – contrariamente a quanto statuitodal Tribunale di Cosenza – non erano provvedimenti impugnabiliné la semplice comunicazione, da parte del curatore, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esercitato la prelazione, né il cenno alle«determinazioni» già assunte contenuto nell’autorizzazione delgiudice delegato alla consultazione dei documenti riferiti alleoperazioni di vendita.1.1. Il motivo è fondato.1.1.1. Occorre partire dalla premessa, del resto noncontestata nel presente processo, che [OSCURATO:SOCIETA]. nonavrebbe potuto impugnare l’ordinanza e l’avviso di vendita neiNumero registro generale 1308/2022Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 9759/2026Data pubblicazione 16/04/2026quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione spettanteall’affittuaria dell’azienda e ne veniva disciplinato l’esercizio.È stato già affermato, e deve essere qui ribadito, che«l’aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione delprovvedimento con il quale il giudice delegato riconosca infavore dell’affittuario dell’azienda il diritto di prelazione inquanto è solo l’aggiudicazione del bene posto in vendita adincidere sul diritto del concorrente escluso, non ilprovvedimento che prima dell’incanto abbia riconosciuto onegato il diritto di prelazione vantato dall’interessato» (Cass.nn. 2576/2004; 5643/2000).Più precisamente, la ricorrente neppure avrebbe potutoproporre reclamo contro l’ordinanza e l’avviso di vendita, perché«l’interesse al reclamo insorge soltanto quando la lesione aldiritto dell’aggiudicatario sia concreta, attuale e diretta (cfr.Cass. nn. 1302/1999 e 9961/1994), frutto della aggiudicazioneal terzo titolare della prelazione prima astrattamente richiamatae poi concretamente attribuita» (Cass. n. 2209/2000). Pertanto,l’eventuale reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]. contro quegli attipropedeutici sarebbe stato inammissibile per carenza di unÈ quindi persino superfluo aggiungere che la ricorrente,con il reclamo non esaminato dal tribunale, non intendevamettere in discussione la sussistenza del diritto di prelazione,bensì le modalità del suo esercizio e la loro conformità a quantoindicato nell’avviso di vendita. Il che esclude, anche per ragioniper così dire di merito, che fosse suo onere impugnare iprovvedimenti nei quali quel diritto era stato riconosciuto.1.1.2. Sullo sfondo della condivisibile e incontestatagiurisprudenza appena citata, il Tribunale di Cosenza ha tuttaviaNumero registro generale 1308/2022Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 9759/2026Data pubblicazione 16/04/2026altri atti, successivi allo svolgimento della gara eall’aggiudicazione provvisoria del compendio in suo favore, maanteriori rispetto all’aggiudicazione definitiva dell’azienda aBella [OSCURATO:SOCIETA]Sennonché, innanzitutto, ciò comunque contraddice ilprincipio di diritto espresso nei precedenti citati, secondo cuil’interesse a (e l’onere di) proporre reclamo sorge soltanto conl’aggiudicazione del bene a un altro offerente.In secondo luogo, quelli indicati nel decreto impugnatocome atti che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare non sononé «atti di amministrazione del curatore» (art. 36 legge fall.),né «decreti del giudice delegato» (art. 26 legge fall.) adottati inpregiudizio di [OSCURATO:SOCIETA]Nel primo caso, si tratta della comunicazione, da parte delcuratore, che l’affittuaria aveva esercitato il diritto di prelazione.E non si vede come si possa ipotizzare un reclamo contro unamera comunicazione, né tanto meno si poteva reclamare control’atto comunicato, ovverosia l’esercizio della prelazione, che nonè un atto degli organi della procedura, bensì un atto negozialedella società affittuaria.Nel secondo caso, il tribunale ha valorizzato, come attoreclamabile, il decreto con cui il giudice delegato, inaccoglimento dell’istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., autorizzòquest’ultima a prendere visione dei «documenti riferiti alleoperazioni di vendita», premettendo che la curatrice aveva «giàprovveduto a comunicare le determinazioni dello scrivente GDin relazione al diritto di prelazione esercitato dall’affittuariodell’immobile». Ebbene, la ricorrente non avrebbe certo potutoreclamare contro l’autorizzazione concessa su sua richiesta; manemmeno contro le imprecisate «determinazioni» menzionateNumero registro generale 1308/2022Numero sezionale 772/2026Numero di raccolta generale 9759/2026Data pubblicazione 16/04/2026nella premessa e che sarebbero state adottate dal giudicedelegato in relazione al diritto di prelazione.1.1.3. Non rimane che ribadire il principio di diritto giàaffermato nei precedenti citati («l’interesse al reclamo insorgesoltanto quando la lesione al diritto dell’aggiudicatario siaconcreta, attuale e diretta, frutto della aggiudicazione al terzotitolare della prelazione prima astrattamente richiamata e poiconcretamente attribuita»), aggiungendo che la decisione quiimpugnata è incompatibile con quel principio e non evidenziapeculiarità della fattispecie che giustifichino la sua nonapplicazione nel caso concreto sottoposto all’esame delTribunale di Cosenza.2. L’accoglimento del primo motivo rende superfluol’esame del secondo («Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), cherimane assorbito.3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo, il decreto impugnato viene cassatocon rinvio al Tribunale di Cosenza, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale diCosenza, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente