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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28811/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è ammissibile in sede di legittimità poiché in forza degli artt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione per la sola violazione di legge; Considerato, inoltre, che lo stesso motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 12 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è ammissibile in sede di legittimità poiché in forza degli artt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione per la sola violazione di legge; Considerato, inoltre, che lo stesso motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 12 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022
Sentenza Cassazione n. 28811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris