CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one , depositata il 24.02.2022, N.R.G. 8885/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.04.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe rigettava il ricorso principale, assorbito quello incidentale, con il quale era stata richiesta la cassazione della sentenza n. 1561/2015 della Corte di appello di Palermo depositata il 10 marzo 2016 che, a sua volta, aveva rigettato la domanda , proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: CAS), volta ad ottenere in conseguenzadella declaratoria della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, la conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in subordine, il risarcimento del danno. Nello specifico la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado quanto all’accertamento della nullità solo del primo dei contratti a termine stipulati tra le parti, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava, oltre alla domanda di conversione, anche quella di risarcimento del danno (che invece il giudice di prime cure aveva accolto). Avverso la pronunzia della Corte di cassazione propone ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo , [OSCURATO:PERSONA] . Resiste con controricorso CAS. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, in relazione al combinato disposto dell’art. 391 bis, primo comma, c.p.c. e dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., viene dedotta l’erroneità dell’ordinanza indicata in epigrafe per avere il giudice di legittimità ritenuto formatosi il giudicato (di rigetto) in ordine alla domanda di accertamento dell’ illegittimità dei contratti a termine stipulati tra parte ricorrente e il CAS in data successiva al primo contratto, concluso in data 16.11.2003, dichiarato espressamente illegittimo dal giudice di primo grado, Si sottolinea l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la S.C., frutto di una erronea interpretazione della sentenza di primo grado e di una distorta rappresentazione dei fatti di causa. A tal riguardo,si sostiene che dall’esame della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si evince che la declaratoria di nullità del primo contratto di lavoro a termine è stata effettuata senza escludere la nullità di tutti gli altri contratti a termine, anzi prendendoli in considerazione ai fini dell’ammontare del risarcimento, implic itamente, quindi, considerandoli illegittimi tutti . 1.1. Nell’esame del motivo di revocazione proposto giova partire dal punto dell’ordinanza della cassazione da cui ha genesi la doglianza. Scrive il giudice di legittimità “che parimenti infondati risultano il quarto ed il quinto motivo, sebbene la ragione del rigetto della domanda risarcitoria, data nella sentenza impugnata dalla mancata prova del danno derivato al ricorrente dalla nullità dell’atto costitutivo del rapporto di lavoro, trovi fondamento, non nel mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova presupposti dal carattere di “rimedio riparatorio” che anche in questo contesto riveste il risarcimento del danno, bensì dalla peculiarità del thema decidendum sottoposto al vaglio della Corte territoriale, dato come detto dalla valutazione di illegittimità di un unico contratto tra quelli plurimi in virtù dei quali il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, dalla Corte predetta in questi termini circoscritto senza che l’assunto esplicitato nell’impugnata sentenza sia stata fatta dal ricorrente oggetto di specifica censura”. Come innanzi ricordato, parte ricorrente evidenzia che le sopraricordate conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione sarebbero frutto di una erronea interpretazione della sentenza di primo grado e di una distorta rappresentazione dei fatti di causa, sicché il giudice di legittimità ha concluso fosse calato il giudicato di rigetto sulla domanda di illegittimità del termine apposto ai contratti successivi al primo, invece, giammai maturato. 1.2. La revocazione è inammissibile.Va premesso che in cassazione è rilevabile d’ufficio il giudicato, non solo quello interno (che rileva ai fini della presente decisione), ma anche quello esterno (cfr. Sez. U., n. 226 del 2001). Sempre in via preliminare, va pure ricordato che, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, il giudicato non è assimilabile né ad un negozio, né ad un atto giuridico, costituendo, invece, legge della fattispecie concreta. La sua funzione è quella di rendere certa, attraverso un comando o un precetto, la situazione giuridica concreta, ne consegue che non è un fatto, potendo essere assimilato, in ragione sia della sua natura, ma soprattutto degli effetti che produce quale “regola iuris” del caso concreto, agli elementi normativi (si veda sul punto anche Sez. U. n. 5633/2022, non massimata quanto a detto profilo). La conseguenza di una ricostruzione siffatta è che le questioni che concernono l’interpretazione del giudicato rientrano nell’alveo di quelle di diritto e non di fatto, di modo che una ipoteticamente errata interpretazione del giudicato non costituirebbe mai errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma eventualmente errore di diritto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 10930/2017, rv. 644068 - 01, ed anche la succes siva Sez. 6 - 5, n. 28138/2019,rv. 655823 - 01). Tale conclusione è frutto del rilievo che, in quanto regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche. Alla luce dei sopraindicati insegnamenti, cui il Collegio intende dare continuità, il ricorso per revocazione è quindi inammissibile. 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di revocazione liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi prof essionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri