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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31257/2026

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nale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza, emessa in data 26 marzo 2026, il Tribunale di Catanzaro, inaccoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica, ha applicato neiconfronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, in luogo diquella degli arresti domiciliari con uso di braccialetto elettronico, in relazione aireati di furto aggravato e detenzione e porto di materiali esplodenti applicata dalGiudice delle indagini preliminari.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti indizi di reità nei confronti dell’indagatorelativamente all'assalto allo sportello ATM di una filiale di banca, compiuto inorario notturno mediante l'utilizzo di esplosivo, che ha comportato la sottrazionedi circa 86.000 euro.

Alla individuazione dell'indagato come uno dei correi, lapolizia giudiziaria è pervenuta attraverso la visione delle immagini del sistema divideosorveglianza posto dinanzi lo sportello bancario, nonché sull'autostrada, neipressi dell'autogrill: l'indagato, in particolare, è stato rinvenuto dopo qualche oradai carabinieri all'interno di un autogrill non lontano dai luoghi, con abiti sporchidi terra, graffi al viso e alle mani; il medesimo ha riferito di essere stato vittimadi un incidente stradale insieme ad un amico; gli accertamenti successivi hannotuttavia portato a smentire tale giustificazione.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto che le modalitàdella complessiva condotta, certamente frutto di una previa concertazione conaltri complici, siano indicative di una non comune propensione a delinquere e dispiccata spregiudicatezza e che la misura degli arresti domiciliari ancheconsiderato lo spessore criminale dell'indagato, in ragione delle plurimecondanne già riportate per violazione in materia di stupefacenti oltre che perdetenzione illegale di armi e munizioni, nonostante la sua giovane età, non siasufficiente a contenere il pericolo di inquinamento probatorio, di reiterazione delreato e di ulteriori contatti con altri componenti del gruppo criminoso.2.

L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suodifensore.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.Deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in quanto fondatasu argomentazioni astratte, congetturali e prive di riscontro concreto fattuale.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva operato un corretto bilanciamentofra le prerogative dell’indagato e le esigenze cautelari, escludendo la sussistenzadi elementi da cui desumere un pericolo di reiterazione del reato o di esigenzeinvestigative suscettibili di essere tutelate soltanto attraverso la custodiacautelare in carcere, valorizzando, a tale proposito, la condotta della madredell'indagato e la mancanza di elementi per cui ritenerla “ostruzionistica oreticente”; la motivazione sarebbe solo apparente e congetturale in quantobasata su un erroneo convincimento tratto da stralci di articoli di altre testategiornalistiche online e non da atti presenti nel compendio processuale econsiderata la mancata l'indicazione di elementi da cui ritenere che l'indagatopossa rimanere coinvolto dal proprio domicilio in attività criminose ulteriori.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen.

Deduce che ilTribunale ha ritenuto persistente il pericolo di inquinamento probatorio a frontedi una diversa valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari cheaveva escluso la sussistenza di esigenze investigative rilevanti; sarebbe genericoed astratto il riferimento ad ulteriori indagini pendenti per la cd.

“Banda dellamarmotta” in difetto di elementi desumibili dagli atti processuali idonei adisvelare le suddette esigenze.Sarebbe, inoltre, contraddittoria la motivazione del provvedimentoimpugnato nella parte in cui stigmatizza la mancata previsione del divieto dicomunicazione con altre persone da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari,ritenendo tale mancanza idonea a giustificare l'applicazione di una misura piùgrave, in quanto, piuttosto, il Tribunale avrebbe potuto integrare la misuradomiciliare con la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diversedai familiari conviventi, anziché disporre la più grave misura custodiale.2.3.

Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale emanifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c)cod. proc. pen.Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente ilpericolo di recidiva dalla “pessima biografia penale” dell'indagato, mancandonell'ordinanza impugnata un'analisi critica rispetto alla natura dei precedenti, altempo trascorso dalla loro commissione e alla loro attitudine a fondare ungiudizio di attuale concreta pericolosità sociale.3.Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui,in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01).

Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).

Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).1.1.

Secondo le ulteriori indicazioni ermeneutiche elaborate da questa Cortedi legittimità, inoltre, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett.c), cod. proc. pen. è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementinon ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è"attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuitàdel periculum libertatis nella sua dimensione temporale.

Il relativo giudizio - chedeve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi allarilevazione dell’astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi dellapersonalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità delfatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, senzarichiedere la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una"prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistentepossibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive lecautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01;Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv.279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n.53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv.26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del27/11/2015, dep. 2016, Rv. 266988).2.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha inferito la sussistenza diesigenze cautelari tali da determinare l’applicazione della più grave misuracustodiale dalle modalità esecutive della condotta consistita nell'attuare unassalto allo sportello ATM di una banca mediante l'utilizzo di materialeesplodente, definendole inquietanti ed indicative di una particolarespregiudicatezza dell'indagato.

Tale dato è stato valutato, congiuntamente agliulteriori elementi desumibili dall'esame del certificato penale dell'indagato (cheha riportato quattro condanne definitive, di cui due per violazioni in materia distupefacenti oltre che per detenzione illegale di armi e munizioni, e per lesioniaggravate in concorso) come indicativo di un pericolo di reiterazione del reato;nella medesima direzione sono state, altresì, valutate le ulteriori pendenzegiudiziarie riferibili all'indagato, per condotte contestate come compiute tra il2021 e il 2023 sempre per reati in materia di stupefacenti e di armi.

Siffatteeloquenti risultanze, tenuto conto della giovane età dell'indagato (classe 2001),hanno, pertanto, reso superfluo ogni ulteriore esplicita valutazione sullaincidenza di tali precedenti e sulla loro idoneità a disvelare una personalitàpericolosa socialmente, in quanto incline a delinquere.

Le ulteriori valutazionicompiute, sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari applicata dalgiudice per le indagini preliminari a contenere il rischio di reiterazione del reato,appaiono sviluppate attorno ad un percorso logico lineare ed immune da viziessendosi, a tale proposito, evidenziato che l'indagato ragionevolmente deveavere agito unitamente ad altri soggetti e che le stesse modalità di esecuzionedella condotta - in quanto implicante l'uso di materiale esplosivo, e compiuta adiversi chilometri di distanza dal luogo di residenza- risultano indicativedell'inserimento del medesimo in un contesto criminoso di più ampio respiro,sicuramente organizzato e non spontaneo.Di contro, sono state ritenute evidentemente recessive le ragionievidenziate dal [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari sulla mancanza di elementi dacui ritenere non affidabile la condotta della madre del Nicoletto, essendo statotale dato ritenuto elemento di contorno non rilevante.

D’altra parte, non ècensurabile da questa Corte, in quanto adeguatamente motivato, il diversopercorso logico seguito dal Tribunale che ha ritenuto di tarare il giudizio direcidivanza in modo esclusivo sulla persona dell’indagato.

Le doglianzeformulate dalla difesa in proposito appaiono infondate non essendoindividuabile alcuna falla logica nel percorso valutativo compiuto dal Tribunaleneppure se posto a raffronto con il diverso esito del percorso valutativocompiuto dal giudice per le indagini preliminari.2.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza, emessa in data 26 marzo 2026, il Tribunale di Catanzaro, inaccoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica, ha applicato neiconfronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, in luogo diquella degli arresti domiciliari con uso di braccialetto elettronico, in relazione aireati di furto aggravato e detenzione e porto di materiali esplodenti applicata dalGiudice delle indagini preliminari.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti indizi di reità nei confronti dell’indagatorelativamente all'assalto allo sportello ATM di una filiale di banca, compiuto inorario notturno mediante l'utilizzo di esplosivo, che ha comportato la sottrazionedi circa 86.000 euro. Alla individuazione dell'indagato come uno dei correi, lapolizia giudiziaria è pervenuta attraverso la visione delle immagini del sistema divideosorveglianza posto dinanzi lo sportello bancario, nonché sull'autostrada, neipressi dell'autogrill: l'indagato, in particolare, è stato rinvenuto dopo qualche oradai carabinieri all'interno di un autogrill non lontano dai luoghi, con abiti sporchidi terra, graffi al viso e alle mani; il medesimo ha riferito di essere stato vittimadi un incidente stradale insieme ad un amico; gli accertamenti successivi hannotuttavia portato a smentire tale giustificazione.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto che le modalitàdella complessiva condotta, certamente frutto di una previa concertazione conaltri complici, siano indicative di una non comune propensione a delinquere e dispiccata spregiudicatezza e che la misura degli arresti domiciliari ancheconsiderato lo spessore criminale dell'indagato, in ragione delle plurimecondanne già riportate per violazione in materia di stupefacenti oltre che perdetenzione illegale di armi e munizioni, nonostante la sua giovane età, non siasufficiente a contenere il pericolo di inquinamento probatorio, di reiterazione delreato e di ulteriori contatti con altri componenti del gruppo criminoso.2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suodifensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.Deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in quanto fondatasu argomentazioni astratte, congetturali e prive di riscontro concreto fattuale.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva operato un corretto bilanciamentofra le prerogative dell’indagato e le esigenze cautelari, escludendo la sussistenzadi elementi da cui desumere un pericolo di reiterazione del reato o di esigenzeinvestigative suscettibili di essere tutelate soltanto attraverso la custodiacautelare in carcere, valorizzando, a tale proposito, la condotta della madredell'indagato e la mancanza di elementi per cui ritenerla “ostruzionistica oreticente”; la motivazione sarebbe solo apparente e congetturale in quantobasata su un erroneo convincimento tratto da stralci di articoli di altre testategiornalistiche online e non da atti presenti nel compendio processuale econsiderata la mancata l'indicazione di elementi da cui ritenere che l'indagatopossa rimanere coinvolto dal proprio domicilio in attività criminose ulteriori.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. Deduce che ilTribunale ha ritenuto persistente il pericolo di inquinamento probatorio a frontedi una diversa valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari cheaveva escluso la sussistenza di esigenze investigative rilevanti; sarebbe genericoed astratto il riferimento ad ulteriori indagini pendenti per la cd. “Banda dellamarmotta” in difetto di elementi desumibili dagli atti processuali idonei adisvelare le suddette esigenze.Sarebbe, inoltre, contraddittoria la motivazione del provvedimentoimpugnato nella parte in cui stigmatizza la mancata previsione del divieto dicomunicazione con altre persone da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari,ritenendo tale mancanza idonea a giustificare l'applicazione di una misura piùgrave, in quanto, piuttosto, il Tribunale avrebbe potuto integrare la misuradomiciliare con la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diversedai familiari conviventi, anziché disporre la più grave misura custodiale.2.3. Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale emanifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c)cod. proc. pen.Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente ilpericolo di recidiva dalla “pessima biografia penale” dell'indagato, mancandonell'ordinanza impugnata un'analisi critica rispetto alla natura dei precedenti, altempo trascorso dalla loro commissione e alla loro attitudine a fondare ungiudizio di attuale concreta pericolosità sociale.3.Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui,in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).1.1. Secondo le ulteriori indicazioni ermeneutiche elaborate da questa Cortedi legittimità, inoltre, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett.c), cod. proc. pen. è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementinon ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è"attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuitàdel periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - chedeve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi allarilevazione dell’astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi dellapersonalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità delfatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, senzarichiedere la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una"prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistentepossibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive lecautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01;Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv.279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n.53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv.26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del27/11/2015, dep. 2016, Rv. 266988).2. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha inferito la sussistenza diesigenze cautelari tali da determinare l’applicazione della più grave misuracustodiale dalle modalità esecutive della condotta consistita nell'attuare unassalto allo sportello ATM di una banca mediante l'utilizzo di materialeesplodente, definendole inquietanti ed indicative di una particolarespregiudicatezza dell'indagato. Tale dato è stato valutato, congiuntamente agliulteriori elementi desumibili dall'esame del certificato penale dell'indagato (cheha riportato quattro condanne definitive, di cui due per violazioni in materia distupefacenti oltre che per detenzione illegale di armi e munizioni, e per lesioniaggravate in concorso) come indicativo di un pericolo di reiterazione del reato;nella medesima direzione sono state, altresì, valutate le ulteriori pendenzegiudiziarie riferibili all'indagato, per condotte contestate come compiute tra il2021 e il 2023 sempre per reati in materia di stupefacenti e di armi. Siffatteeloquenti risultanze, tenuto conto della giovane età dell'indagato (classe 2001),hanno, pertanto, reso superfluo ogni ulteriore esplicita valutazione sullaincidenza di tali precedenti e sulla loro idoneità a disvelare una personalitàpericolosa socialmente, in quanto incline a delinquere. Le ulteriori valutazionicompiute, sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari applicata dalgiudice per le indagini preliminari a contenere il rischio di reiterazione del reato,appaiono sviluppate attorno ad un percorso logico lineare ed immune da viziessendosi, a tale proposito, evidenziato che l'indagato ragionevolmente deveavere agito unitamente ad altri soggetti e che le stesse modalità di esecuzionedella condotta - in quanto implicante l'uso di materiale esplosivo, e compiuta adiversi chilometri di distanza dal luogo di residenza- risultano indicativedell'inserimento del medesimo in un contesto criminoso di più ampio respiro,sicuramente organizzato e non spontaneo.Di contro, sono state ritenute evidentemente recessive le ragionievidenziate dal [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari sulla mancanza di elementi dacui ritenere non affidabile la condotta della madre del Nicoletto, essendo statotale dato ritenuto elemento di contorno non rilevante. D’altra parte, non ècensurabile da questa Corte, in quanto adeguatamente motivato, il diversopercorso logico seguito dal Tribunale che ha ritenuto di tarare il giudizio direcidivanza in modo esclusivo sulla persona dell’indagato. Le doglianzeformulate dalla difesa in proposito appaiono infondate non essendoindividuabile alcuna falla logica nel percorso valutativo compiuto dal Tribunaleneppure se posto a raffronto con il diverso esito del percorso valutativocompiuto dal giudice per le indagini preliminari.2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]