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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33811/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 luglio 1967; avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto, nel resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministra- tore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 19 aprile 2018), respon- sabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale (così riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi degli artt. 223 e 216, comma 1 n. 2,

I. fall.) e lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione.

Celebrato il giudizio di appello, la Corte territoriale, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificava anche il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in quello di bancarotta semplice, riducendo, conseguente- mente, la pena originariamente inflitta.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato articolando quattro motivi di censura, i primi due relativi alla bancarotta patrimoniale, il terzo alla bancarotta documentale e il quarto al trattamento sanzionatorio.

2.1. Il primo, in particolare, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deduce che la Corte territoriale, pur riqualificando il fatto in termini di ban- carotta semplice (e così parzialmente accogliendo la corrispondente censura di- fensiva), avrebbe attribuito rilevanza penale ad una questione squisitamente civi- listica, afferente ad un mero inadempimento contrattuale.

Ed invero, la manifesta imprudenza sarebbe stata individuata nella circo- stanza che la cessione dei beni (comunque fatturati dalla fallita alla cessionaria) fosse avvenuta prima della formalizzazione del contratto e della riscossione del relativo corrispettivo.

Ma tanto, continua la difesa, non darebbe conto né del fatto che il credito della fallita si sarebbe dovuto porre in compensazione con il parallelo debito che quest'ultima aveva nei confronti della cessionaria (e tanto avrebbe reso irrilevante il mancato incasso del corrispettivo, perché neutralizzato dalla reciproca posizione debitoria dell'una nei confronti dell'altra), né del fatto che la mancata formalizzazione della cessione di ramo d'azienda sarebbe stata essa stessa insi- gnificante, perché la cessionaria avrebbe ben potuto non adempiere al negozio, ancorché formalizzato.

2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale non avrebbe valutato (e di conseguenza argomen- tato) se e in che termini l'inadempimento si sarebbe comunque verificato ove fosse stato realizzato dal ricorrente quanto rimproveratogli come omesso.

Difetterebbe, quindi, sostiene la difesa, quel necessario giudizio controfattuale imposto dalla struttura della fattispecie ritenuta dalla Corte territoriale.

2.3. Il terzo motivo, anche questo formulato sotto il profilo del vizio di mo- tivazione, attiene, invece, per come si è detto, alla bancarotta documentale e de- duce che le conclusioni assunte nella relazione depositata dal curatore ex art. 33

I. fall. (sulle quali, poi, sarebbe stato fondato il giudizio di responsabilità) non da- rebbero conto di tutta la documentazione che il ricorrente avrebbe provveduto a consegnare e che, pacificamente, il curatore non avrebbe valutato.

2.4. Il quarto motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l'omessa mo- tivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Il ricorrente, per come si è detto, con i primi due motivi, lamenta l'insussi- stenza del reato di bancarotta patrimoniale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza penale ad una questione squisitamente civilistica.

La deduzione è infondata.

In generale, l'imprudenza che fonda la responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale (semplice) consiste nell'avere intrapreso un'attività e nell'essersi as- soggettato ad un impegno senza valutare con ponderatezza il rischio che esso comporta per la consistenza economica dell'impresa (Sez. 5, n. 589 del 20/03/1970, Rv. 115618).

Il principio, tuttavia, così come formulato necessita di una precisazione, atteso che, in sé, ogni operazione può essere pericolosa e, in linea di principio, l'assun- zione del rischio (quale astratta possibilità di un esito dell'attività intrapresa), rap- presenta l'essenza stessa della libera iniziativa economica, che, in quanto inserita all'interno delle libere dinamiche di mercato, risente inevitabilmente delle relative vicende, ordinariamente indipendenti dalla volontà del singolo operatore.

L'imprudenza sanzionata dalla norma, quindi, non è quella correlata alla fisio- logica rischiosità di ogni operazione economica, ma solo quella "manifesta", ossia quella che emerge in maniera evidente, alla luce delle particolari condizioni di tempo e di mercato e della situazione contingente dell'impresa.

Solo in questi ter- mini, il rischio assunto dall'imprenditore travalica i confini della responsabilità ci- vile integrando il profilo oggettivo della responsabilità (penale) sanzionata a titolo di bancarotta semplice.

Ciò precisato, in concreto, la Corte territoriale ha rilevato la manifesta impru- denza nella consegna dei beni (che, di fatto, costituivano l'intera attività della fal- lita) senza aver ottenuto, contestualmente, il pagamento del corrispettivo e prima della sottoscrizione del contratto di cessione all'interno del quale il trasferimento dei beni doveva essere inserito. 3 p-\ In questi termini, la condotta non può che ritenersi manifestamente impru- dente in quanto, a prescindere dalla formalizzazione del contratto, rimette al dili- gente adempimento del cessionario, in assenza di alcuna (menzionata) garanzia, la vita stessa dell'impresa, atteso che, per come si è detto, i beni trasferiti rappre- sentavano l'intero patrimonio della società.

Il che rende manifestamente irrile- vante un esplicito giudizio controfattuale, in quanto, ove i beni non fossero stati consegnati anticipatamente (rispetto al pagamento del prezzo), evidentemente alcuna diminuzione patrimoniale si sarebbe verificata e la questione avrebbe avuto effettivamente, in quell'ipotesi, valenza esclusivamente civilistica.

Né rileva, sotto tale profilo, l'invocata parallela esistenza di una simmetrica posizione debitoria della fallita nei confronti della cessionaria, in sé inidonea, alla luce della significativa differenza di valore tra le due posizioni, a coprire l'intero prezzo della cessione.

2. Il terzo motivo è, invece, improponibile in quanto, all'evidenza, generica- mente formulato.

Il ricorrente si è limitato a dedurre di aver consegnato ulteriore documenta- zione contabile in tempo successivo alla formazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall. e che tale documentazione non sarebbe stata valutata dal cura- tore.

Formulata in questi termini, la censura prospetta una mera eventualità, in quanto non indica analiticamente quale sia stata la documentazione depositata (e non valutata dal curatore), né evidenzia in che termini questa possa ritenersi com- pleta e regolarmente tenuta.

Ed è effettivamente incompatibile con il rito prescelto che, in quanto fondato su un "patteggiamento negoziale sul rito", preclude la pos- sibilità di far valere quanto dedotto.

3. Ugualmente improponibile è, in ultimo, la censura afferente al trattamento sanzionatorio.

La pena concretamente irrogata (mesi dieci di reclusione, con pena base di anni uno) è oggettivamente inferiore alla media edittale.

E nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi, il giu- dice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso concreto, sep- pur implicitamente alla luce della complessiva valutazione del fatto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 luglio 1967; avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto, nel resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministra- tore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 19 aprile 2018), respon- sabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale (così riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi degli artt. 223 e 216, comma 1 n. 2, I. fall.) e lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione. Celebrato il giudizio di appello, la Corte territoriale, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificava anche il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in quello di bancarotta semplice, riducendo, conseguente- mente, la pena originariamente inflitta. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato articolando quattro motivi di censura, i primi due relativi alla bancarotta patrimoniale, il terzo alla bancarotta documentale e il quarto al trattamento sanzionatorio. 2.1. Il primo, in particolare, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deduce che la Corte territoriale, pur riqualificando il fatto in termini di ban- carotta semplice (e così parzialmente accogliendo la corrispondente censura di- fensiva), avrebbe attribuito rilevanza penale ad una questione squisitamente civi- listica, afferente ad un mero inadempimento contrattuale. Ed invero, la manifesta imprudenza sarebbe stata individuata nella circo- stanza che la cessione dei beni (comunque fatturati dalla fallita alla cessionaria) fosse avvenuta prima della formalizzazione del contratto e della riscossione del relativo corrispettivo. Ma tanto, continua la difesa, non darebbe conto né del fatto che il credito della fallita si sarebbe dovuto porre in compensazione con il parallelo debito che quest'ultima aveva nei confronti della cessionaria (e tanto avrebbe reso irrilevante il mancato incasso del corrispettivo, perché neutralizzato dalla reciproca posizione debitoria dell'una nei confronti dell'altra), né del fatto che la mancata formalizzazione della cessione di ramo d'azienda sarebbe stata essa stessa insi- gnificante, perché la cessionaria avrebbe ben potuto non adempiere al negozio, ancorché formalizzato. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale non avrebbe valutato (e di conseguenza argomen- tato) se e in che termini l'inadempimento si sarebbe comunque verificato ove fosse stato realizzato dal ricorrente quanto rimproveratogli come omesso. Difetterebbe, quindi, sostiene la difesa, quel necessario giudizio controfattuale imposto dalla struttura della fattispecie ritenuta dalla Corte territoriale. 2.3. Il terzo motivo, anche questo formulato sotto il profilo del vizio di mo- tivazione, attiene, invece, per come si è detto, alla bancarotta documentale e de- duce che le conclusioni assunte nella relazione depositata dal curatore ex art. 33 I. fall. (sulle quali, poi, sarebbe stato fondato il giudizio di responsabilità) non da- rebbero conto di tutta la documentazione che il ricorrente avrebbe provveduto a consegnare e che, pacificamente, il curatore non avrebbe valutato. 2.4. Il quarto motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l'omessa mo- tivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Il ricorrente, per come si è detto, con i primi due motivi, lamenta l'insussi- stenza del reato di bancarotta patrimoniale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza penale ad una questione squisitamente civilistica. La deduzione è infondata. In generale, l'imprudenza che fonda la responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale (semplice) consiste nell'avere intrapreso un'attività e nell'essersi as- soggettato ad un impegno senza valutare con ponderatezza il rischio che esso comporta per la consistenza economica dell'impresa (Sez. 5, n. 589 del 20/03/1970, Rv. 115618). Il principio, tuttavia, così come formulato necessita di una precisazione, atteso che, in sé, ogni operazione può essere pericolosa e, in linea di principio, l'assun- zione del rischio (quale astratta possibilità di un esito dell'attività intrapresa), rap- presenta l'essenza stessa della libera iniziativa economica, che, in quanto inserita all'interno delle libere dinamiche di mercato, risente inevitabilmente delle relative vicende, ordinariamente indipendenti dalla volontà del singolo operatore. L'imprudenza sanzionata dalla norma, quindi, non è quella correlata alla fisio- logica rischiosità di ogni operazione economica, ma solo quella "manifesta", ossia quella che emerge in maniera evidente, alla luce delle particolari condizioni di tempo e di mercato e della situazione contingente dell'impresa. Solo in questi ter- mini, il rischio assunto dall'imprenditore travalica i confini della responsabilità ci- vile integrando il profilo oggettivo della responsabilità (penale) sanzionata a titolo di bancarotta semplice. Ciò precisato, in concreto, la Corte territoriale ha rilevato la manifesta impru- denza nella consegna dei beni (che, di fatto, costituivano l'intera attività della fal- lita) senza aver ottenuto, contestualmente, il pagamento del corrispettivo e prima della sottoscrizione del contratto di cessione all'interno del quale il trasferimento dei beni doveva essere inserito. 3 p-\ In questi termini, la condotta non può che ritenersi manifestamente impru- dente in quanto, a prescindere dalla formalizzazione del contratto, rimette al dili- gente adempimento del cessionario, in assenza di alcuna (menzionata) garanzia, la vita stessa dell'impresa, atteso che, per come si è detto, i beni trasferiti rappre- sentavano l'intero patrimonio della società. Il che rende manifestamente irrile- vante un esplicito giudizio controfattuale, in quanto, ove i beni non fossero stati consegnati anticipatamente (rispetto al pagamento del prezzo), evidentemente alcuna diminuzione patrimoniale si sarebbe verificata e la questione avrebbe avuto effettivamente, in quell'ipotesi, valenza esclusivamente civilistica. Né rileva, sotto tale profilo, l'invocata parallela esistenza di una simmetrica posizione debitoria della fallita nei confronti della cessionaria, in sé inidonea, alla luce della significativa differenza di valore tra le due posizioni, a coprire l'intero prezzo della cessione. 2. Il terzo motivo è, invece, improponibile in quanto, all'evidenza, generica- mente formulato. Il ricorrente si è limitato a dedurre di aver consegnato ulteriore documenta- zione contabile in tempo successivo alla formazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. e che tale documentazione non sarebbe stata valutata dal cura- tore. Formulata in questi termini, la censura prospetta una mera eventualità, in quanto non indica analiticamente quale sia stata la documentazione depositata (e non valutata dal curatore), né evidenzia in che termini questa possa ritenersi com- pleta e regolarmente tenuta. Ed è effettivamente incompatibile con il rito prescelto che, in quanto fondato su un "patteggiamento negoziale sul rito", preclude la pos- sibilità di far valere quanto dedotto. 3. Ugualmente improponibile è, in ultimo, la censura afferente al trattamento sanzionatorio. La pena concretamente irrogata (mesi dieci di reclusione, con pena base di anni uno) è oggettivamente inferiore alla media edittale. E nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi, il giu- dice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso concreto, sep- pur implicitamente alla luce della complessiva valutazione del fatto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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