CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 1976
Cassazione n. 06974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BONAVOTA Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/6/1976, avverso la ordinanza in data 1/6/2021 del tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 1 giugno 2021, depositata il 6 agosto 2021, il tribunale di Catanzaro -adito dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 310 cod. proc. pen., che chiedevano, per la seconda volta "ora per allora", la declaratoria di inefficacia della misura in corso di esecuzione per intervenuto decorso dei termini massimi di fase (quelli relativi alle indagini preliminari) della custodia cautelare (artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, cod. proc. pen.)-, pur soprassedendo sulla inammissibilità della seconda impugnazione proposta sul medesimo tema, ha rigettato l'appello, non ravvisando i presupposti per l'applicazione della invocata retrodatazione dei termini di fase, anche per la completezza del quadro gravemente indiziario formatasi solo con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sul finire del 2019, quando cioè era già stata emessa (27 novembre 2018) ed eseguita la prima ordinanza cautelare. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori, deducendo, a motivi della impugnazione, la violazione della legge processuale prevista a pena di inefficacia della misura ed i tre vizi esiziali di motivazione declinati all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., avendo il tribunale rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato, pur in presenza di tutte le condizioni ed i presupposti processuali previsti per la retrodatazione della data di decorrenza della seconda misura cautelare dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in caso contestazione c.d. a catena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il tribunale adito con appello, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., ha dato atto che sul punto dedotto (inefficacia della misura cautelare, per superamento dei termini di fase relativi alle indagini preliminari, in ragione della dovuta retrodatazione del dies a quo della seconda ordinanza a quello di esecuzione della prima, per effetto dell'istituto disciplinato dal comma 3 dell'art. 297 del codice di rito) si era già formato "giudicato cautelare", giacché in ordine alla medesima questione -proposta in sede di riesame- si era già pronunciata questa Corte (Sez. 5, n. 28875/2020), con sentenza che aveva dichiarato la inammissibilità della impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del motivo proposto. Ciò non pertanto, il tribunale3 adito con appello "cautelare" ha comunque inteso affrontare nuovamente nel merito la questione dedotta, escludendo la ricorrenza delle condizioni legittimanti la invocata retrodatazione in ragione della sopravvenienza di elementi indiziari (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo associativo assunto dal ricorrente in seno al sodalizio investigato) rispetto alla data di esecuzione del primo titolo cautelare, elementi stimati decisivi ai fini della compiuta integrazione del quadro gravemente indiziario (partecipazione ad ipotesi associativa mafiosa) valutato al momento della emissione del secondo titolo cautelare. 1.2. Orbene, ritiene il collegio di dover fare applicazione della chiara disposizione dettata, in tema di impugnazioni, dal comma 4 dell'art. 591 del codice di rito, che così recita: "l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento". La disposizione trova certamente applicazione anche nell'ambito del procedimento incidentale cautelare (Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Rv. 216365). L'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché rilevata, ma non dichiarata dal primo giudice, può pertanto certamente esser rilevata e dichiarata dal giudice del successivo anello della catena devolutiva. 1.3. Ciò posto, occorre dunque prendere posizione sul tema della divisata -ma non dichiarata- inammissibilità della seconda impugnazione proposta sullo stesso punto, già precedentemente dedotto con altro strumento di impugnazione cautelare. Ritiene il Collegio che sul punto debba darsi continuità al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, espresso in motivazione da Sez. U. n. 14535, del 19/12/2006, dep. 2007, ric. Librato: "è ormai principio consolidato quello che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi". Diversamente opinando, ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione normativa di termini perentori di impugnazione dei provvedimenti cautelari. All'esito del subprocedimento di impugnazione cautelare si forma quindi una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, in quanto limitata allo stato degli atti ed inerente solo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U. 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, Rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, Rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, Rv. 195354). 2. In ogni caso, non è censurabile nella sede di legittimità la motivazione del tribunale dell'incidente cautelare, che ha argomentato il rigetto della impugnazione valorizzando, in maniera che non appare affatto illogica, la completezza del grave quadro indiziario raggiunto anche a seguito delle "nuove" dichiarazioni rese in tema di partecipazione associativa del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA], in tempi di molto successivi alla emissione della prima ordinanza avente ad oggetto la partecipazione a due fatti omicidiari (in tema si veda Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi citati in nota a cura del C.E.D.). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione, sussistendo evidente colpa nella intempestività della proposta impugnazione. 3.2. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022.