CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09267/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione ascritto in quello di furto, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, esso risulta meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, richiamando e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), ha congruamente ritenuto di non poter qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., attesa la mancata idoneità, a tal fine, delle dichiarazioni rese dall'imputato (si veda pag. 2 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva, risulta anch'esso manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte, hanno confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della suddetta aggravante, evidenziando come, tenuto conto dei gravi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, la realizzazione del reato per cui si procede, sia espressione di una accresciuta pericolosità sociale; osservato, infine, che privo di pregio risulta il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen., in quanto i giudici di appello hanno posto a base della propria valutazione l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle suddette attenuanti, nell'estensione pretesa dal ricorrente e, ciò, in linea con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno