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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 20881/2026

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tato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controSeli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VetullioMussolini-controricorrente-nonché controChristian Color S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1210/2021depositata il 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026Seli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -la prima inproprio e quale capogruppo dell’ATI costituita con la seconda; quest’ultimain proprio e in qualità di associata dell’ATI- avevano convenuto in giudizioavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il risarcimento dei dannicorrelati alla fornitura di piastrelle da utilizzare per la copertura dellafacciata del nuovo edificio della Questura di Monza, risultate difettose inmodo tale da rilevare ai sensi dell’art.1494 c.c.

I danni di cui era statorichiesto il risarcimento erano stati correlati sia ai ritardi nelle lavorazioni eai costi e alle spese conseguenti, sia alle richieste risarcitorie che lastazione appaltante aveva rivolto all’ATI.Si era costituita la società convenuta negando di essere responsabile,sia in relazione ai pretesi ritardi che ai pretesi danni lamentati, chiedendo,altresì in via riconvenzionale la condanna delle attrici al pagamento delresiduo dovuto per la fornitura di piastrelle, pari a € 123.000,00.Il Tribunale di Milano, svolta l’istruttoria, aveva accolto in parte ladomanda risarcitoria delle società attrici, non riconoscendo come vizi dellepiastrelle fornite la lamentata discromia riguardante 1244 di esse, perchéinteramente compensato l’importo a tal fine riconosciuto con il dovuto allaconvenuta per le lavorazioni realizzate, sulla base di quanto accertato.La Corte d’Appello di Milano, adita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avevaaccolto l’impugnazione principale e riconosciuto come danno anche ladiscromia delle piastrelle (perché la fornitura in più fasi eracontrattualmente prevista e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto avvertire lecontroparti del rischio di cambio di colore); aveva confermato la legittimitàdella compensazione e, individuato l’importo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quello effettivamente versato in acconto e determinato di conseguenza ilresiduo in circa € 99.000,00, lo aveva detratto dal maggior importoNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026spettante alle appellanti, ancora creditrici per circa € 121.000,00, oltreaccessori.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimate.Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta ai sensidell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione art.1325 n.3,1346, 1418 c.c.

Rileva la ricorrente che le differenze cromatiche derivarono da questo:era stato inizialmente previsto un certo quantitativo di piastrelle (mq6.828,00) fuori standard da consegnare progressivamente; [OSCURATO:PERSONA].p.a. le aveva tutte messe in produzione, con un surplus (7.200 mq), inmodo da averne a disposizione a sufficienza per far fronte all’ordine senzacambio di colore; in seguito le controparti ordinarono, prima, ancora mq680 e, poi, ancora piastrelle per un surplus di circa mq 1.200; [OSCURATO:PERSONA].p.a. ben chiarì che c’era il rischio di cambi di colore.

La Corte d’Appelloavrebbe confuso la clausola disciplinante la consegna, in più fasi, conl’oggetto del contratto e, secondo l’assunto, aveva violato il disposto dellenorme sopra richiamate.Si sarebbero conclusi, in sostanza, tra le parti tre contratti, ognunoavente ad oggetto i quantitativi di piastrelle, richiesti in origine, poiaumentati significativamente e, infine, praticamente raddoppiati.

CipaGres s.p.a. non poteva essere vincolata a consegnare, per il secondo e ilterzo contratto, piastrelle della stessa sfumatura di colore del primo.La Corte d’appello avrebbe errato pertanto a non considerare che ilprimo contratto del 6.2.2014, nella sua formulazione originaria prima diessere completato con l’individuazione delle quantità (il 4.3.2014),Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026sarebbe stato nullo per indeterminatezza dell’oggetto e pertanto nonavrebbe potuto obbligare la ricorrente a fornire in eterno all’ATI piastrellecon lo stesso tono di colore.

Pertanto, il risarcimento del danno dadiscromia avrebbe dovuto essere eliminato.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la clausola 7 dell’unitariocontratto di fornitura intercorso tra le parti, che non escludeva ulterioriforniture in caso di necessità di cantiere, aveva una formulazione, percosì dire, aperta: “la consegna delle forniture oggetto di contratto avverràsecondo le modalità ed esigenze di volta in volta comunicatedall’Impresa” ; la fornitura delle piastrelle di volta in volta occorrentiera ciò che si era verificato in concreto, con gli otto ordini, effettuatidall’acquirente tra il 9.5.2014 al 29.1.2015 e poi per gli ulteriori sei ordinidal marzo al dicembre 2015.

Poiché il contratto autorizzava l’acquirente adeffettuare gli ordini in tempi diversi e successivi, la discromia verificatasitra le piastrelle successivamente fornite non si poteva ritenere giustificata,perché la fornitrice avrebbe dovuto informare l’acquirente del rischiorelativo -nel senso che nell’ambito di una fornitura per un uso unitario edestinata ad essere effettuata in un certo tempo la questione dellevariazioni di coloro avrebbe dovuto essere affrontata a monte-.La Corte ha pertanto individuato un unico rapporto-quadro di fornituradi piastrelle con determinate caratteristiche per il prezzo unitarioconcordato, concretizzatosi nei diversi ordini succedutisi nel tempo quantoall’indicazione delle quantità volta per volta da consegnare: in questocontesto non si può porre una questione di indeterminabilità dell’oggettodel contratto, perché il numero di piastrelle determina per ogni ordinel’entità della fornitura alle condizioni già concordate per tipologia, colore ecaratteristiche e con quantificazione del corrispettivo sulla base del prezzoall’origine pattuito.Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026A questa ricostruzione in fatto, operata, in modo plausibile e rispettosodella normativa di riferimento, dalla Corte di merito attraversol’interpretazione e la valutazione del materiale istruttoriocomplessivamente acquisito agli atti, la ricorrente vorrebbe sostituire lasua diversa interpretazione, riguardante prima di tutto i rapporticontrattuali intervenuti tra le parti da considerare come tre rapportiseparati, alternativa a quella plausibile effettuata dalla Corte d’Appello e asé favorevole.Attraverso l’indicazione degli art.1325 n.3 e 1346 c.c. -norme rispettoalle quali il richiamato art.1418 c.c. costituirebbe la sanzione di nullità- laricorrente, infatti, non individua propriamente una reale violazione dilegge, perché non deduce l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge, ma allega più propriamente un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione degli elementi costitutivi del contratto azionato dallacontroparte e, specificamente, all’individuazione dell’oggetto che sarebbeintervenuta solo in corrispondenza dei singoli ordini, con la specificazionedei quantitativi forniti- che è invece esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità -cfr.

Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass.n.7871/2025-, salvo il ricorrere di ipotesi inquadrabili nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., nemmeno allegate nel caso dispecie.2.

Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si duole, ex art.360co 1 n.3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art.1227 co 2c.c., rilevante ex art.360 n.3 c.p.c.

Rileva in subordine la ricorrente che, se l’ATI avesse montato sullastessa parete, invece che mischiarle, le piastrelle oggetto di nuovaproduzione, la discromia non sarebbe stata percepibile: del resto giàNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026dalla prima produzione erano uscite piastrelle con due differenti toni dicolore e l’ATI aveva comunicato che stava modificando il progetto alfine di collocare le piastrelle di toni diversi in due pareti diverse, quindi laposa attenta, anche successivamente, avrebbe potuto evitare il problema.Il motivo è infondato.L’assunto della ricorrente per un verso contraddice le argomentazioniposte a sostegno del precedente motivo di ricorso -quando afferma chegià dalla prima produzione erano uscite piastrelle di diverso colore, incontrasto l’assunto che la discromia fosse da attribuire solo ad unproblema del succedersi delle forniture nel tempo-; per altro versorichiede inammissibilmente alla Corte di legittimità una valutazioneesclusivamente di merito sull’esistenza, in concreto, dei presupposti dioperatività dell’art.1227 co 2 c.c., -affidati peraltro alla mera affermazionedi ciò che la controparte avrebbe potuto fare, totalmentedecontestualizzandola in rapporto al protrarsi nel tempo della fornitura ealla possibilità, in concreto, dell’acquirente di organizzare la posa previaselezione, per ogni parete, delle piastrelle da collocare-.3.

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta, exart.360 co 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.1223c.c. rilevante ex art.360 n.3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la differenza cromatica delle piastrelle nonavrebbe potuto costituire un danno per le controricorrenti in ATI, che nonsono proprietarie dell’immobile ma solo costruttrici: esse non avrebberoallegato di essere state chiamate a risarcire il danno dalla stazioneappaltante e non vi sarebbe quindi prova della perdita subita.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il danno liquidato non inrapporto alle conseguenze dei difetti delle piastrelle sull’immobile sul qualeè stato eseguito l’intervento appaltato all’ATI, ma in base all’art.1494 c.c.,per aver fornito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle acquirenti piastrelle non soloNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026discromiche, ma con caratteristiche strutturali inidonee alla destinazioned’uso loro propria: si tratta quindi di una responsabilità che deriva dallaqualità della merce fornita rispetto a quanto concordato e in relazione alprezzo per essa pattuito, a prescindere dalle ulteriori eventualiconseguenze risarcitorie alle quali le attrici potrebbero essere esposte.In ogni caso, anche questa si pone al di fuori del contesto dellaviolazione di legge e persegue la finalità di una rivalutazione del meritodelle determinazioni della Corte d’Appello in ordine all’esistenza ed entitàdel danno subito dalle controricorrenti, inammissibile in sede di legittimità.4.

Con l’ultimo motivo di critica la società ricorrente lamenta, exart.360 co 1 n.5 c.p.c. l’ omesso esame di fatto decisivo Sarebbe errato, secondo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il riconoscimento del danno-stimato in € 78.500,00- per le piastrelle che sono state consideratedanneggiate, perché risultate rotte o sbeccate nel corso delle operazioniperitali attraverso l’utilizzo di un drone.

Il fatto omesso sarebbe: “laresistenza che le piastrelle dovevano avere, indicata nel progetto dell’ATI,era di molto inferiore alla forza che ha determinato la rottura dellepiastrelle nelle prove di carico del CTU”; se la Corte avesse considerato ilfatto omesso, avrebbe dovuto concludere che il CTU non aveva accertatovizi strutturali delle piastrelle e quindi la relativa domanda risarcitoriaavrebbe dovuto essere respinta.Il motivo è inammissibile.Il fatto che si afferma omesso non si può considerare tale allaluce delle considerazioni svolte dalla Corte di merito alle p.18 e 19 dellamotivazione della sentenza riguardanti proprio le critiche rivolte da CipaGres s.p.a. alla relazione tecnica d’ufficio -quanto alle verifiche effettuatecon il drone e alla possibilità con modalità diverse di verificare eventualidifetti di posa-, ove si richiamano anche le prove tecniche effettuate sullepiastrelle presso il CNR-ITC, sia di deformazione che di rottura delleNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026piastrelle prelevate direttamente in cantiere su un campionenumericamente significativo.La verifica pretesa, in ordine alla minore resistenza indicata comesufficiente per le piastrelle nel progetto dell’ATI, non si comprende chetipo di decisività potrebbe avere sulla valutazione della loro idoneità all’uso-già così, tecnicamente esclusa-.Per altro, sotto l’usbergo della denuncia di omesso esame di un fattocontroverso e decisivo la parte ricorrente insta per un improprio nuovovaglio di merito.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ,delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controSeli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VetullioMussolini-controricorrente-nonché controChristian Color S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1210/2021depositata il 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026Seli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -la prima inproprio e quale capogruppo dell’ATI costituita con la seconda; quest’ultimain proprio e in qualità di associata dell’ATI- avevano convenuto in giudizioavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il risarcimento dei dannicorrelati alla fornitura di piastrelle da utilizzare per la copertura dellafacciata del nuovo edificio della Questura di Monza, risultate difettose inmodo tale da rilevare ai sensi dell’art.1494 c.c. I danni di cui era statorichiesto il risarcimento erano stati correlati sia ai ritardi nelle lavorazioni eai costi e alle spese conseguenti, sia alle richieste risarcitorie che lastazione appaltante aveva rivolto all’ATI.Si era costituita la società convenuta negando di essere responsabile,sia in relazione ai pretesi ritardi che ai pretesi danni lamentati, chiedendo,altresì in via riconvenzionale la condanna delle attrici al pagamento delresiduo dovuto per la fornitura di piastrelle, pari a € 123.000,00.Il Tribunale di Milano, svolta l’istruttoria, aveva accolto in parte ladomanda risarcitoria delle società attrici, non riconoscendo come vizi dellepiastrelle fornite la lamentata discromia riguardante 1244 di esse, perchéinteramente compensato l’importo a tal fine riconosciuto con il dovuto allaconvenuta per le lavorazioni realizzate, sulla base di quanto accertato.La Corte d’Appello di Milano, adita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avevaaccolto l’impugnazione principale e riconosciuto come danno anche ladiscromia delle piastrelle (perché la fornitura in più fasi eracontrattualmente prevista e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto avvertire lecontroparti del rischio di cambio di colore); aveva confermato la legittimitàdella compensazione e, individuato l’importo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quello effettivamente versato in acconto e determinato di conseguenza ilresiduo in circa € 99.000,00, lo aveva detratto dal maggior importoNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026spettante alle appellanti, ancora creditrici per circa € 121.000,00, oltreaccessori.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimate.Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta ai sensidell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione art.1325 n.3,1346, 1418 c.c. Rileva la ricorrente che le differenze cromatiche derivarono da questo:era stato inizialmente previsto un certo quantitativo di piastrelle (mq6.828,00) fuori standard da consegnare progressivamente; [OSCURATO:PERSONA].p.a. le aveva tutte messe in produzione, con un surplus (7.200 mq), inmodo da averne a disposizione a sufficienza per far fronte all’ordine senzacambio di colore; in seguito le controparti ordinarono, prima, ancora mq680 e, poi, ancora piastrelle per un surplus di circa mq 1.200; [OSCURATO:PERSONA].p.a. ben chiarì che c’era il rischio di cambi di colore. La Corte d’Appelloavrebbe confuso la clausola disciplinante la consegna, in più fasi, conl’oggetto del contratto e, secondo l’assunto, aveva violato il disposto dellenorme sopra richiamate.Si sarebbero conclusi, in sostanza, tra le parti tre contratti, ognunoavente ad oggetto i quantitativi di piastrelle, richiesti in origine, poiaumentati significativamente e, infine, praticamente raddoppiati. CipaGres s.p.a. non poteva essere vincolata a consegnare, per il secondo e ilterzo contratto, piastrelle della stessa sfumatura di colore del primo.La Corte d’appello avrebbe errato pertanto a non considerare che ilprimo contratto del 6.2.2014, nella sua formulazione originaria prima diessere completato con l’individuazione delle quantità (il 4.3.2014),Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026sarebbe stato nullo per indeterminatezza dell’oggetto e pertanto nonavrebbe potuto obbligare la ricorrente a fornire in eterno all’ATI piastrellecon lo stesso tono di colore. Pertanto, il risarcimento del danno dadiscromia avrebbe dovuto essere eliminato.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la clausola 7 dell’unitariocontratto di fornitura intercorso tra le parti, che non escludeva ulterioriforniture in caso di necessità di cantiere, aveva una formulazione, percosì dire, aperta: “la consegna delle forniture oggetto di contratto avverràsecondo le modalità ed esigenze di volta in volta comunicatedall’Impresa” ; la fornitura delle piastrelle di volta in volta occorrentiera ciò che si era verificato in concreto, con gli otto ordini, effettuatidall’acquirente tra il 9.5.2014 al 29.1.2015 e poi per gli ulteriori sei ordinidal marzo al dicembre 2015. Poiché il contratto autorizzava l’acquirente adeffettuare gli ordini in tempi diversi e successivi, la discromia verificatasitra le piastrelle successivamente fornite non si poteva ritenere giustificata,perché la fornitrice avrebbe dovuto informare l’acquirente del rischiorelativo -nel senso che nell’ambito di una fornitura per un uso unitario edestinata ad essere effettuata in un certo tempo la questione dellevariazioni di coloro avrebbe dovuto essere affrontata a monte-.La Corte ha pertanto individuato un unico rapporto-quadro di fornituradi piastrelle con determinate caratteristiche per il prezzo unitarioconcordato, concretizzatosi nei diversi ordini succedutisi nel tempo quantoall’indicazione delle quantità volta per volta da consegnare: in questocontesto non si può porre una questione di indeterminabilità dell’oggettodel contratto, perché il numero di piastrelle determina per ogni ordinel’entità della fornitura alle condizioni già concordate per tipologia, colore ecaratteristiche e con quantificazione del corrispettivo sulla base del prezzoall’origine pattuito.Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026A questa ricostruzione in fatto, operata, in modo plausibile e rispettosodella normativa di riferimento, dalla Corte di merito attraversol’interpretazione e la valutazione del materiale istruttoriocomplessivamente acquisito agli atti, la ricorrente vorrebbe sostituire lasua diversa interpretazione, riguardante prima di tutto i rapporticontrattuali intervenuti tra le parti da considerare come tre rapportiseparati, alternativa a quella plausibile effettuata dalla Corte d’Appello e asé favorevole.Attraverso l’indicazione degli art.1325 n.3 e 1346 c.c. -norme rispettoalle quali il richiamato art.1418 c.c. costituirebbe la sanzione di nullità- laricorrente, infatti, non individua propriamente una reale violazione dilegge, perché non deduce l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge, ma allega più propriamente un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione degli elementi costitutivi del contratto azionato dallacontroparte e, specificamente, all’individuazione dell’oggetto che sarebbeintervenuta solo in corrispondenza dei singoli ordini, con la specificazionedei quantitativi forniti- che è invece esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità -cfr. Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass.n.7871/2025-, salvo il ricorrere di ipotesi inquadrabili nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., nemmeno allegate nel caso dispecie.2. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si duole, ex art.360co 1 n.3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art.1227 co 2c.c., rilevante ex art.360 n.3 c.p.c. Rileva in subordine la ricorrente che, se l’ATI avesse montato sullastessa parete, invece che mischiarle, le piastrelle oggetto di nuovaproduzione, la discromia non sarebbe stata percepibile: del resto giàNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026dalla prima produzione erano uscite piastrelle con due differenti toni dicolore e l’ATI aveva comunicato che stava modificando il progetto alfine di collocare le piastrelle di toni diversi in due pareti diverse, quindi laposa attenta, anche successivamente, avrebbe potuto evitare il problema.Il motivo è infondato.L’assunto della ricorrente per un verso contraddice le argomentazioniposte a sostegno del precedente motivo di ricorso -quando afferma chegià dalla prima produzione erano uscite piastrelle di diverso colore, incontrasto l’assunto che la discromia fosse da attribuire solo ad unproblema del succedersi delle forniture nel tempo-; per altro versorichiede inammissibilmente alla Corte di legittimità una valutazioneesclusivamente di merito sull’esistenza, in concreto, dei presupposti dioperatività dell’art.1227 co 2 c.c., -affidati peraltro alla mera affermazionedi ciò che la controparte avrebbe potuto fare, totalmentedecontestualizzandola in rapporto al protrarsi nel tempo della fornitura ealla possibilità, in concreto, dell’acquirente di organizzare la posa previaselezione, per ogni parete, delle piastrelle da collocare-.3. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta, exart.360 co 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.1223c.c. rilevante ex art.360 n.3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la differenza cromatica delle piastrelle nonavrebbe potuto costituire un danno per le controricorrenti in ATI, che nonsono proprietarie dell’immobile ma solo costruttrici: esse non avrebberoallegato di essere state chiamate a risarcire il danno dalla stazioneappaltante e non vi sarebbe quindi prova della perdita subita.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il danno liquidato non inrapporto alle conseguenze dei difetti delle piastrelle sull’immobile sul qualeè stato eseguito l’intervento appaltato all’ATI, ma in base all’art.1494 c.c.,per aver fornito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle acquirenti piastrelle non soloNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026discromiche, ma con caratteristiche strutturali inidonee alla destinazioned’uso loro propria: si tratta quindi di una responsabilità che deriva dallaqualità della merce fornita rispetto a quanto concordato e in relazione alprezzo per essa pattuito, a prescindere dalle ulteriori eventualiconseguenze risarcitorie alle quali le attrici potrebbero essere esposte.In ogni caso, anche questa si pone al di fuori del contesto dellaviolazione di legge e persegue la finalità di una rivalutazione del meritodelle determinazioni della Corte d’Appello in ordine all’esistenza ed entitàdel danno subito dalle controricorrenti, inammissibile in sede di legittimità.4. Con l’ultimo motivo di critica la società ricorrente lamenta, exart.360 co 1 n.5 c.p.c. l’ omesso esame di fatto decisivo Sarebbe errato, secondo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il riconoscimento del danno-stimato in € 78.500,00- per le piastrelle che sono state consideratedanneggiate, perché risultate rotte o sbeccate nel corso delle operazioniperitali attraverso l’utilizzo di un drone. Il fatto omesso sarebbe: “laresistenza che le piastrelle dovevano avere, indicata nel progetto dell’ATI,era di molto inferiore alla forza che ha determinato la rottura dellepiastrelle nelle prove di carico del CTU”; se la Corte avesse considerato ilfatto omesso, avrebbe dovuto concludere che il CTU non aveva accertatovizi strutturali delle piastrelle e quindi la relativa domanda risarcitoriaavrebbe dovuto essere respinta.Il motivo è inammissibile.Il fatto che si afferma omesso non si può considerare tale allaluce delle considerazioni svolte dalla Corte di merito alle p.18 e 19 dellamotivazione della sentenza riguardanti proprio le critiche rivolte da CipaGres s.p.a. alla relazione tecnica d’ufficio -quanto alle verifiche effettuatecon il drone e alla possibilità con modalità diverse di verificare eventualidifetti di posa-, ove si richiamano anche le prove tecniche effettuate sullepiastrelle presso il CNR-ITC, sia di deformazione che di rottura delleNumero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026piastrelle prelevate direttamente in cantiere su un campionenumericamente significativo.La verifica pretesa, in ordine alla minore resistenza indicata comesufficiente per le piastrelle nel progetto dell’ATI, non si comprende chetipo di decisività potrebbe avere sulla valutazione della loro idoneità all’uso-già così, tecnicamente esclusa-.Per altro, sotto l’usbergo della denuncia di omesso esame di un fattocontroverso e decisivo la parte ricorrente insta per un improprio nuovovaglio di merito.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ,delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Numero registro generale 17152/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 20881/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso