CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 36452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22623-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione Violazioni norme sul lavoro R.G.N. 22623/2017 Cron. Rep. Ud. 25/10/2022 CC DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 48/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/03/2017 R.G.N. 418/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società, confermando la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Caltanissetta aveva irrogato sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 9 della legge 68 del 1999, per l’omesso invio (o meglio per l’invio incompleto) del prospetto informativo relativo al periodo 19.1.2002 – 6.2.2003. 2. La Corte territoriale ha accertato che nel prospetto informativo per l’anno 2002, esattamente nel quadro n. 3, mancava l’indicazione delle qualifiche e del numero dei posti disponibili per i lavoratori disabili e che tali mancanze non erano state colmate neanche a seguito della nota (n. 2880 del 3.4.2002) con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Caltanissetta aveva chiesto indicazioni su nominativi, mansioni e qualifiche, necessari alla individuazione e all’inserimento del personale disabile nella struttura organizzativa della società. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Caltanissetta ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. nonché nota di elezione di nuovo domicilio, a seguito della rinuncia al mandato dei difensori domiciliatari. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, legge n. 68 del 1999, per avere la Corte di merito, in conseguenza della erronea interpretazione di tale disposizione, ritenuto che il prospetto informativo per il periodo 19.1.2002 – 6.2.2003 fosse stato inviato in modo incompleto. 5. Si afferma che la società aveva allegato alla “Denuncia annuale per l’anno 2000” (integralmente trascritta) il prospetto informativo del personale in servizio (anch’esso trascritto), apponendo in calce allo stesso la dicitura “il presente prospetto vale come richiesta di avviamento nel caso in cui la quota di riserva non risulti coperta”; che analoga lettera di denuncia annuale era stata inviata per l’anno 2001, non essendo mutata la situazione fattuale se non per una leggera variazione del numero di dipendenti, con allegato prospetto informativo recante la medesima dicitura dell’anno precedente sulla validità dello stesso quale richiesta di avviamento; che per il periodo ora in contestazione (19.1.2002 –6.2.2003) la società ha inviato il prospetto informativo indicando l’aumentato numero dei lavoratori dipendenti (da 31 a 85) e specificando che 50 lavoratori erano stati assunti con contratto a termine e che era stato assunto anche un lavoratore disabile; che nello stesso modo si era proceduto con l’invio di prospetti informativi per gli anni successivi poiché la situazione fattuale era rimasta identica e “i dati contenuti nella lettera di denuncia annuale 2000 - 2001 continuavano a produrre tutti i loro effetti, per i dati immutati ivi contenuti” . 6. La parte ricorrente denuncia, in particolare, la violazione del comma 6 dell’art. 9 cit. (secondo cui “se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto”) assumendo che tale disposizione consenta agli uffici competenti di procedere all'invio coattivo dei soggetti protetti pur senza che sia stata richiesta l'assunzione e senza che vi sia stato l'invio del prospetto informativo relativo ad un determinato periodo, solo sulla base della richiesta di assunzione o del prospetto informativo relativi all'anno o agli anni antecedenti, da considerarsi validi ed efficaci anche per gli anni successivi nel silenzio dei datori di lavoro; tale silenzio presuppone che non siano intervenute modifiche sicché resta valida ed efficace la richiesta di avviamento dei soggetti protetti espressa nelle precedenti richieste di assunzione o nei precedenti prospetti informativi; si deduce che nel caso di specie la società legittimamente aveva omesso di indicare nel prospetto oggetto di causa i dati concernenti le “mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui alla L. 68/99”, perché immutati rispetto a quelli riportati nel “Quadro 3” dei prospetti relativi agli anni precedenti, e si era limitata ad indicare le voci oggetto di modifica ed esattamente il numero di lavoratori dipendenti, il numero di contratti a termine di durata non superiore a nove mesi e l’assunzione di un lavoratore disabile; si argomenta infine la violazione dell’art. 7, comma 6, legge 68 del 1999, nonché l’illogicità manifesta della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata la mancata indicazione del numero di posti di lavoro disponibili per i lavoratori disabili, affermandosi che la determinazione del numero dei soggetti da avviare si ricava automaticamente dal rapporto tra occupati e percentuale fissata dalla legge. 7. Preliminarmente, deve darsi atto dell’eccezione sollevata dall’Ispettorato controricorrente, di nullità della notifica del ricorso per cassazione in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, al fine di far considerare valida la costituzione in giudizio di quest’ultima sia pure oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c. 8. L’eccezione di nullità della notifica è fondata alla luce della sentenza delle S.U. di questa Corte n. 608 del 2015 secondo cui “In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”. 9. La nullità deve, tuttavia, ritenersi “sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale” (così Cass. S.U. n. 608 del 2015 cit., che richiama Cass.n. 9411 del 2011 e Cass. n. 22767 del 2013). 10. Il motivo di ricorso è infondato. 11. L’art. 9 della legge n. 68/99 prevede al comma 1 che “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”. Ai sensi del successivo comma 3 “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro”. 12. Il comma 6 dell’art. 9 prevede per quanto interessa: “I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto”. 13. Premesso che, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 9, l’obbligo della richiesta di avviamento può essere adempiuto anche mediante l'invio dei prospetti informativi, l’art. 9 esonera il datore di lavoro dall’invio dei prospetti informativi solo nell’ipotesi in cui “non avveng(ano) cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”. Ove tali modifiche intervengano, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere il prospetto informativo completo di tutti i dati richiesti dalla medesima disposizione (“dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1”), non potendosi avvalere dei dati riportati nei prospetti relativi all’anno precedente, proprio perché calibrati su un diverso requisito occupazionale. 14. La Corte d’appello ha accertato: che il prospetto inviato dalla società ricorrente per il periodo in contestazione era incompleto; che l’Ufficio provinciale del lavoro con nota n. 2880 del 3.4.2002 richiese una integrazione delle “informazioni manchevoli (nominativi, mansioni e qualifiche) senza le quali non avrebbe potuto procedere all’individuazione e al relativo inserimento del personale disabile nella struttura organizzativa dell’azienda”; che la società non diede seguito a tale richiesta. 15. Ha quindi ritenuto integrata la violazione dell’art. 9, comma 6, cit. interpretando tale disposizione in modo coerente al suo chiaro tenore letterale. 16. Le censure di parte ricorrente si basano su tali argomenti: che nonostante le modifiche del requisito occupazionale pacificamente intervenute nel periodo in contestazione, i dati relativi a “nominativi, mansioni e qualifiche” non avessero subito variazioni e fossero pertanto ricavabili dai prospetti informativi degli anni precedenti; che tale conclusione l’Ufficio provinciale del lavoro avrebbe dovuto desumere proprio dalla mancanza di riferimenti a tali elementi nel prospetto inviato nel periodo per cui è causa; che, in sostanza, non era necessaria neanche una risposta di parte datoriale alla nota n. 2880. 17. L’interpretazione dell’art. 9, comma 6, prospettata dalla società ricorrente, secondo cui sarebbe compatibile con la disposizione in esame l’invio di un prospetto parziale, limitato cioè ai soli dati occupazionali modificati, in quanto ciò dimostrerebbe ex sé la mancata incidenza della modifica intervenuta sugli altri elementi non espressamente richiamati, risulta contraria al chiaro e univoco significato delle espressioni adoperate dal legislatore; inoltre, è contraria alla ratio legisil cui scopo è quello di consentire l’avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie protette, scopo a cui è finalizzata la prescrizione di comunicazioni di dati completi, precisi e veritieri. 18. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. 19. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo. 20. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per