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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11051/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19811/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P19 F935L), rappresentato e difeso, giusta procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63C51 F935B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C06 F935G), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che per sé si rappresenta in Oggetto: -restituzione canoni affitto immobile in comproprietà e restituzione somme per anticipazioni da parte di un partecipante alla comunione proprio), giusta procura in calce al controricorso e domiciliati “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, p.zza Cavour; - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sas [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante “pro- tempore”; rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 278, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 411/2016, depositata il 13 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 333 del 2012, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era comproprietario al 50% del fabbricato sito in Serravalle di Norcia (PG), pari alla quota parte delle spese di manutenzione del predetto immobile nonché delle spese sopportate in via esclusiva per il godimento della derivazione di acqua funzionale all’impianto di piscicoltura.

Con lo stesso provvedimento, il giudice adìto accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di credito in riferimento alla quota parte dei canoni di locazione percepiti per intero da parte attrice da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione il fabbricato in oggetto (per euro 7.200,00 annuali) senza il consenso del comproprietario, e, per l’effetto, previa chiamata in causa della società conduttrice, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato al pagamento in favore della controparte della metà dei canoni percepiti dalla stipula del contratto (in data 1° agosto 2006) alla data della proposizione della domanda riconvenzionale (in data 15 giugno 2007).

Parimenti, la società chiamata in causa veniva condannata al pagamento in favore di parte convenuta della metà dei canoni di locazione dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale alla data di rilascio del fabbricato (6 giugno 2009).

Le spese di lite venivano compensate nella misura di 1/3 e i restanti 2/3 erano posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - in virtù dell’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la Corte di appello di Perugia, nella resistenza dei Fraschetti, proposto appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 411 del 2016, accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la quota parte dei canoni di locazione percepiti da parte della società appellante nel periodo intercorso tra il 1° agosto 2006 (data di stipula del contratto) e l’8 giugno 2009 (data di rilascio dell’immobile), oltre accessori, canone indicato in euro 7.200,00 annui; respingeva, invece, l’appello incidentale e condannava insolido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva fondato l’appello principale in quanto –anche alla luce dell’accertamento di cui alla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47/2002 resa sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato - non poteva ravvisarsi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] in generale, ed in particolare in quella di concessione in locazione del fabbricato, una gestione di affari nell’interesse altrui (ai sensi degli artt.2028 e ss. c.c.), con conseguente ratifica dell’operato da parte dell’altro comproprietario, mancando proprio l’elemento della gestione “nell’interesse altrui”, dal momento che, dagli atti, non era mai stato contestato dalle parti che [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre gestito in via autonoma e nel suo interesse esclusivo l’immobile in oggetto.

Ciò premesso, posto che non era mai stato contestato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva sempre adempiuto alla sua obbligazione relativamente al pagamento dei canoni, versando le mensilità nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], era proprio quest’ultimo, e non la predetta società, a dover essere condannato a pagare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quota parte dei canoni percepiti di sua spettanza, nel periodo intercorso tra il 1° agosto 2006 e l’8 giugno 2009.

Per quanto concerneva invece l’appello incidentale, con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa al richiesto pagamento della metà dei canoni della concessione di derivazione dell’acqua degli anni 2004, 2005 e 2006, la Corte umbra rigettava la domanda, evidenziando che nessuna rilevanza poteva avere nel caso di specie la sentenza n. 59/2012 emessa dal Giudice di pace di Norcia in data 15 ottobre 2012, passata in giudicato, dal momento che la stessa faceva riferimento ai canoni di concessione relativi agli anni 2009 e 2010, mentre nella vicenda in esame si discuteva dei canoni di concessione relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, mancando peraltro agli atti una qualsiasi prova che detta concessione fosse stata prorogata anche per [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una qualsiasi comunicazione al riguardo, come invece previsto dalla L.R. n. 34/2004, ed in carenza, altresì, per come accertato nella sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, di una qualsiasi prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un uso congiunto delle acque da parte di Romano; - avverso la citata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more; - la [OSCURATO:SOCIETA]., seppur regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede; - in prossimità della camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che: - con il primo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza con riferimento al requisito di cui all’art.132 n. 4 c.p.c. intesa come violazione di legge costituzionalmente rilevante per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Più esattamente, con tale censura, il ricorrente ritiene sussistente un’anomalia motivazionale la quale si tramuterebbe in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, per come risulterebbe dalle sentenze delle SS.UU. di questa Corte n. 8053/2014 e, prima ancora, n. 5888/1992.

Ad avviso del ricorrente nell’impugnata sentenza vi era inconciliabilità tra il riconoscimento della rilevanza ai fini del giudizio della sentenza passata in giudicato n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto con cui era stato accertato l’uso esclusivo dello stesso immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA] limitato al periodo intercorrente tra la domanda e la sentenza, e l’affermazione per cui "essendo stato l'immobile spontaneamente rilasciato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rimane la domanda di restituzione della quota parte dei canoni illegittimamente percepita da [OSCURATO:PERSONA], domanda che deve essere accolta” (p. 6 sentenza), non essendo peraltro nemmeno esplicitati i motivi per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “illegittimamente” percepito tali canoni di locazione.

Infatti, a detta del ricorrente, riconosciuta la valenza in questo processo della sentenza 47/02 cit. ogni altra richiesta economica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva essergli preclusa.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza in ordine alla carenza del requisito di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. per assenza totale di motivazione in relazione ad un motivo di appello incidentale, relativo al capo n. 3 della sentenza di primo grado, proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte territoriale si sarebbe limitata a respingerlo genericamente solo nella parte dispositiva.

La doglianza in questione si basava sulla circostanza che, per quanto disposto dalla sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente ristorato del pregiudizio subito dal non aver goduto dell’immobile comune.

I due motiv i – da trattare unitar iamente per la evidente connessione che li avvince - sono inammissibil i perché censuranosostanzialmente, nella prospettiva posta in risalto, il giudizio "di fatto” compiuto dalla Corte d'appello nell’impugnata sentenza, risolvendosi le doglianze "in una diversa ricostruzione dei fatti di causa che implica un accertamento di merito inibito in sede di legittimità".

I vizi lamentati, che nella sostanza appaiono motivazionali , devonoessere veicolati nei motiv i sottoposti al vaglio di questa Corte alla luce della novella formulazione del n. 5 del 1 comma dell'art. 360 c.p.c. nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 2014 delle Sezioni Unite di questa stessa Corte.

In quest'ottica si rappresenta -similmente - quanto segue.

Da un lato, che le motivazioni cui, in parte qua, la Corte distrettuale ha agganciato la sua decisione, per nulla sono inficiate da taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti all'insegna della statuizione delle Sezioni Unite dapprima citata: la Corte di merito ha in proposito, in modo compiuto ed intellegibile, esplicitato l'iter argomentativo seguito, nel senso che dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47 del 2002 emergeva la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione per non essere stato l’immobile de quo ancora condonato, ciò nonostante veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni, per essere stato accertato l’uso esclusivo del fabbricato da parte del ricorrente, quantificato nel limitato periodo intercorso tra la proposizione della domanda di divisione, “con la quale era stato manifestato il dissenso ad una gestione esclusiva del bene”, e la sentenza (così sentenza di appello, pag. 5).

Dall'altro lato, che la Corte distrettuale ha -parimenti in m odo congruo ed esaustivo - esaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua, la res litigiosa.

La motivazione adottata anche a tal riguardo risulta in toto ineccepibile ed inappuntabile, considerato che peraltro il danno risarcito ha riguardato l’uso in proprio ed esclusivo del fabbricato da parte di [OSCURATO:PERSONA], e per un diverso periodo (dal gennaio 1992 al gennaio 2002) rispetto a quello oggetto della presente contesa (v. pagg. 7 e 8 della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47 del 2002, atto che può essere esaminato in sede di legittimità per la natura del vizio dedotto).

D'altronde, parte ricorrente censura l'asserita assenza di motivazione, oltre a motivazione contraddittoria, deducendo il cattivo esercizio del potere quanto alla censura introdotta con il motivo di appello incidentaleche si basava sulla circostanza che, per quanto disposto dalla sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente ristorato del pregiudizio subito dal non aver goduto dell’immobile comune.

Di converso, la Corte di merito, per quanto sopra esposto, ha ampiamente argomentato il proprio logico convincimento, con apprezzamento delle prove che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - conferisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 11892 del 2016); - con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, in relazione all’appello incidentale con cui si chiedeva al giudice di seconde cure la riforma della sentenza di primo grado relativamente al richiesto pagamento della metà dei canoni della concessione di derivazione dell’acqua degli anni 2004, 2005 e 2006.

Anche il terzo motivo è privo di pregio, giacché attinge il merito della causa e sollecita un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, nonconsentito in cassazione.

Per contro, il giudizio formulato in proposito dalla Corte di meritoappare conforme ai principi che regolano la materia ed èsorretto da una motivazione esente da vizi.

La debenza della metà dei canoni della concessione di derivazione delle acque del fiume Corno va difatti accertata alla luce delle risultanze probatorie e la relativa indagine –che è rimessa al giudice di merito – va effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun comproprietario una quota degli stessi purché ne risulti l’utilizzo ovv e ro la (con)titolarità della medesima concessione.

Di converso, nella specie, la Corte di merito ha verificato che mancava in atti qualsisia prova che siffatta concessione fosse stata prorogata anche per [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di una qualsiasi comunicazione al riguardo, come previsto dalla Legge regionale n. 34 del 2004, oltre a risultare anche per le acque l’uso esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della sua azienda, in particolare dellevasche ittiche.

La sentenza ha anzitutto valorizzato gli elementi di giudizio agli atti, ponendo, altresì,in rilievo che la sentenza del Giudice di pace di Norcia n. 59 del 2012 atteneva a canoni di concessione relativi agli anni 2009 e 2010, diversi da quelli pretesi nel presente giudizio.

La sentenza ha, dunque, dato risposta ai rilievi di parte e la censura prospetta non coglie siffatta ratio decidendi.

Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P .

Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19811/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P19 F935L), rappresentato e difeso, giusta procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63C51 F935B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C06 F935G), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che per sé si rappresenta in Oggetto: -restituzione canoni affitto immobile in comproprietà e restituzione somme per anticipazioni da parte di un partecipante alla comunione proprio), giusta procura in calce al controricorso e domiciliati “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, p.zza Cavour; - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sas [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante “pro- tempore”; rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 278, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 411/2016, depositata il 13 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 333 del 2012, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era comproprietario al 50% del fabbricato sito in Serravalle di Norcia (PG), pari alla quota parte delle spese di manutenzione del predetto immobile nonché delle spese sopportate in via esclusiva per il godimento della derivazione di acqua funzionale all’impianto di piscicoltura. Con lo stesso provvedimento, il giudice adìto accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di credito in riferimento alla quota parte dei canoni di locazione percepiti per intero da parte attrice da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione il fabbricato in oggetto (per euro 7.200,00 annuali) senza il consenso del comproprietario, e, per l’effetto, previa chiamata in causa della società conduttrice, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato al pagamento in favore della controparte della metà dei canoni percepiti dalla stipula del contratto (in data 1° agosto 2006) alla data della proposizione della domanda riconvenzionale (in data 15 giugno 2007). Parimenti, la società chiamata in causa veniva condannata al pagamento in favore di parte convenuta della metà dei canoni di locazione dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale alla data di rilascio del fabbricato (6 giugno 2009). Le spese di lite venivano compensate nella misura di 1/3 e i restanti 2/3 erano posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - in virtù dell’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la Corte di appello di Perugia, nella resistenza dei Fraschetti, proposto appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 411 del 2016, accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la quota parte dei canoni di locazione percepiti da parte della società appellante nel periodo intercorso tra il 1° agosto 2006 (data di stipula del contratto) e l’8 giugno 2009 (data di rilascio dell’immobile), oltre accessori, canone indicato in euro 7.200,00 annui; respingeva, invece, l’appello incidentale e condannava insolido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva fondato l’appello principale in quanto –anche alla luce dell’accertamento di cui alla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47/2002 resa sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato - non poteva ravvisarsi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] in generale, ed in particolare in quella di concessione in locazione del fabbricato, una gestione di affari nell’interesse altrui (ai sensi degli artt.2028 e ss. c.c.), con conseguente ratifica dell’operato da parte dell’altro comproprietario, mancando proprio l’elemento della gestione “nell’interesse altrui”, dal momento che, dagli atti, non era mai stato contestato dalle parti che [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre gestito in via autonoma e nel suo interesse esclusivo l’immobile in oggetto. Ciò premesso, posto che non era mai stato contestato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva sempre adempiuto alla sua obbligazione relativamente al pagamento dei canoni, versando le mensilità nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], era proprio quest’ultimo, e non la predetta società, a dover essere condannato a pagare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quota parte dei canoni percepiti di sua spettanza, nel periodo intercorso tra il 1° agosto 2006 e l’8 giugno 2009. Per quanto concerneva invece l’appello incidentale, con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa al richiesto pagamento della metà dei canoni della concessione di derivazione dell’acqua degli anni 2004, 2005 e 2006, la Corte umbra rigettava la domanda, evidenziando che nessuna rilevanza poteva avere nel caso di specie la sentenza n. 59/2012 emessa dal Giudice di pace di Norcia in data 15 ottobre 2012, passata in giudicato, dal momento che la stessa faceva riferimento ai canoni di concessione relativi agli anni 2009 e 2010, mentre nella vicenda in esame si discuteva dei canoni di concessione relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, mancando peraltro agli atti una qualsiasi prova che detta concessione fosse stata prorogata anche per [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una qualsiasi comunicazione al riguardo, come invece previsto dalla L.R. n. 34/2004, ed in carenza, altresì, per come accertato nella sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, di una qualsiasi prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un uso congiunto delle acque da parte di Romano; - avverso la citata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more; - la [OSCURATO:SOCIETA]., seppur regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede; - in prossimità della camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza con riferimento al requisito di cui all’art.132 n. 4 c.p.c. intesa come violazione di legge costituzionalmente rilevante per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Più esattamente, con tale censura, il ricorrente ritiene sussistente un’anomalia motivazionale la quale si tramuterebbe in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, per come risulterebbe dalle sentenze delle SS.UU. di questa Corte n. 8053/2014 e, prima ancora, n. 5888/1992. Ad avviso del ricorrente nell’impugnata sentenza vi era inconciliabilità tra il riconoscimento della rilevanza ai fini del giudizio della sentenza passata in giudicato n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto con cui era stato accertato l’uso esclusivo dello stesso immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA] limitato al periodo intercorrente tra la domanda e la sentenza, e l’affermazione per cui "essendo stato l'immobile spontaneamente rilasciato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rimane la domanda di restituzione della quota parte dei canoni illegittimamente percepita da [OSCURATO:PERSONA], domanda che deve essere accolta” (p. 6 sentenza), non essendo peraltro nemmeno esplicitati i motivi per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “illegittimamente” percepito tali canoni di locazione. Infatti, a detta del ricorrente, riconosciuta la valenza in questo processo della sentenza 47/02 cit. ogni altra richiesta economica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva essergli preclusa. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza in ordine alla carenza del requisito di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. per assenza totale di motivazione in relazione ad un motivo di appello incidentale, relativo al capo n. 3 della sentenza di primo grado, proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte territoriale si sarebbe limitata a respingerlo genericamente solo nella parte dispositiva. La doglianza in questione si basava sulla circostanza che, per quanto disposto dalla sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente ristorato del pregiudizio subito dal non aver goduto dell’immobile comune. I due motiv i – da trattare unitar iamente per la evidente connessione che li avvince - sono inammissibil i perché censuranosostanzialmente, nella prospettiva posta in risalto, il giudizio "di fatto” compiuto dalla Corte d'appello nell’impugnata sentenza, risolvendosi le doglianze "in una diversa ricostruzione dei fatti di causa che implica un accertamento di merito inibito in sede di legittimità". I vizi lamentati, che nella sostanza appaiono motivazionali , devonoessere veicolati nei motiv i sottoposti al vaglio di questa Corte alla luce della novella formulazione del n. 5 del 1 comma dell'art. 360 c.p.c. nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 2014 delle Sezioni Unite di questa stessa Corte. In quest'ottica si rappresenta -similmente - quanto segue. Da un lato, che le motivazioni cui, in parte qua, la Corte distrettuale ha agganciato la sua decisione, per nulla sono inficiate da taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti all'insegna della statuizione delle Sezioni Unite dapprima citata: la Corte di merito ha in proposito, in modo compiuto ed intellegibile, esplicitato l'iter argomentativo seguito, nel senso che dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47 del 2002 emergeva la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione per non essere stato l’immobile de quo ancora condonato, ciò nonostante veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni, per essere stato accertato l’uso esclusivo del fabbricato da parte del ricorrente, quantificato nel limitato periodo intercorso tra la proposizione della domanda di divisione, “con la quale era stato manifestato il dissenso ad una gestione esclusiva del bene”, e la sentenza (così sentenza di appello, pag. 5). Dall'altro lato, che la Corte distrettuale ha -parimenti in m odo congruo ed esaustivo - esaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua, la res litigiosa. La motivazione adottata anche a tal riguardo risulta in toto ineccepibile ed inappuntabile, considerato che peraltro il danno risarcito ha riguardato l’uso in proprio ed esclusivo del fabbricato da parte di [OSCURATO:PERSONA], e per un diverso periodo (dal gennaio 1992 al gennaio 2002) rispetto a quello oggetto della presente contesa (v. pagg. 7 e 8 della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 47 del 2002, atto che può essere esaminato in sede di legittimità per la natura del vizio dedotto). D'altronde, parte ricorrente censura l'asserita assenza di motivazione, oltre a motivazione contraddittoria, deducendo il cattivo esercizio del potere quanto alla censura introdotta con il motivo di appello incidentaleche si basava sulla circostanza che, per quanto disposto dalla sentenza n. 47/2002 del Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente ristorato del pregiudizio subito dal non aver goduto dell’immobile comune. Di converso, la Corte di merito, per quanto sopra esposto, ha ampiamente argomentato il proprio logico convincimento, con apprezzamento delle prove che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - conferisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 11892 del 2016); - con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, in relazione all’appello incidentale con cui si chiedeva al giudice di seconde cure la riforma della sentenza di primo grado relativamente al richiesto pagamento della metà dei canoni della concessione di derivazione dell’acqua degli anni 2004, 2005 e 2006. Anche il terzo motivo è privo di pregio, giacché attinge il merito della causa e sollecita un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, nonconsentito in cassazione. Per contro, il giudizio formulato in proposito dalla Corte di meritoappare conforme ai principi che regolano la materia ed èsorretto da una motivazione esente da vizi. La debenza della metà dei canoni della concessione di derivazione delle acque del fiume Corno va difatti accertata alla luce delle risultanze probatorie e la relativa indagine –che è rimessa al giudice di merito – va effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun comproprietario una quota degli stessi purché ne risulti l’utilizzo ovv e ro la (con)titolarità della medesima concessione. Di converso, nella specie, la Corte di merito ha verificato che mancava in atti qualsisia prova che siffatta concessione fosse stata prorogata anche per [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di una qualsiasi comunicazione al riguardo, come previsto dalla Legge regionale n. 34 del 2004, oltre a risultare anche per le acque l’uso esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della sua azienda, in particolare dellevasche ittiche. La sentenza ha anzitutto valorizzato gli elementi di giudizio agli atti, ponendo, altresì,in rilievo che la sentenza del Giudice di pace di Norcia n. 59 del 2012 atteneva a canoni di concessione relativi agli anni 2009 e 2010, diversi da quelli pretesi nel presente giudizio. La sentenza ha, dunque, dato risposta ai rilievi di parte e la censura prospetta non coglie siffatta ratio decidendi. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 11051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris