CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34612/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28375/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente in Roma, via Taranto 18, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per la Lombardia; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 417/2019 pubblicata il 16 maggio 2019. Oggetto: preferenza IGM 2012 su docenti GAE -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 26/2018, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con il quale essa aveva contestato l’esito delle procedure di mobilità poste in essere per l’a.s. 2016/2017 e chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a essere trasferita in una delle sedi indicate nell’istanza di mobilità presentata nell’ambito territoriale [OSCURATO:PERSONA], secondo l’ordine di preferenza. In subordine, aveva domandato che fosse accertato il suo diritto all’assegnazione temporanea, nel medesimo ambito territoriale, di durata triennale, con ordine alla P.A. di assegnarla all’[OSCURATO:PERSONA] delle Grazie di Scafati, anche in soprannumero o, comunque, nell’ambito territoriale della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha esposto di essere stata assunta con sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 in seguito al piano di assunzioni previsto dall’art. 1, comma 98, lett. C), della legge n. 107 del 2015, di avere presentato domanda di mobilità obbligatoria indicando varie sedi nell’ambito territoriale della [OSCURATO:PERSONA] e di essere stata assegnata in via definitiva prima a Brescia e, poi, a S. Croce sull’Arno. Ha dedotto, altresì, che due docenti con punteggio inferiore al suo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano ottenuto il trasferimento presso gli ambiti che ella aveva indicato in via preferenziale. Infine, ha allegato che la P.A. non aveva rispettato il termine triennale dell’assegnazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per la [OSCURATO:SOCIETA], ha rigettato, con sentenza n. 417/2019.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] scolastico regionale per la [OSCURATO:SOCIETA] si sono difesi con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata il 30 ottobre 2024 la ricorrente ha comunicato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo ottenuto il bene della vita al quale ambiva, ossia un trasferimento nella sua Provincia di residenza. Ne deriva che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. A questa pronuncia consegue la compensazione delle spese di lite (Cass., Sez. 2, n. 21757 del 29 luglio 2021). Nessuna statuizione deve essere assunta, inoltre, in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, stante il motivodella decisione(Cass., Sez. 3 , n. 20697 del 20 luglio 2021) . P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,