CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 38334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo ad anni quattro e mesi quattro di reclusione la pena irrogatagli per il delitto di illecita detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto la decisione impugnata.2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Maida, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 80, secondo comma, d.P.R. cit., per avere la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, atteso che dalla consulenza tossicologica in atti risultava un principio attivo dello stupefacente in sequestro inferiore al limite di due chilogrammi (grammi 1,899,00). Si evidenzia, al riguardo, che l'argomento era stato dedotto nel giudizio di appello, avendo la difesa contestato gli aumenti di pena operati dal primo Giudice, unitamente a tutti i profili afferenti il trattamento sanzionatorio. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen., oltre al vizio di motivazione, con riferimento alla denegata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della sanzione inflitta, senza che la Corte d'appello si sia confrontata con i motivi di gravame sul punto dedotti e con quanto emergeva dagli atti riguardo alla condotta di mero trasportatore del ricorrente. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che le censure dedotte nell'atto di appello investivano unicamente profili attinenti alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, senza porre in discussione la configurabilità dei presupposti e degli elementi costitutivi della su indicata aggravante ad effetto speciale. E' noto che non possono essere dedotte in questa Sede questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciare, per non essere state ritualmente devolute alla sua cognizione (tra le tante v. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). L'eccezione al riguardo prevista dalla legge processuale, infatti, concerne le sole questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza: profili, questi, non riscontrabili nel caso in esame. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, avendo la Corte di appello congruamente esercitato il suo potere discrezionale, denegando la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una combinata valutazione di fattori ostativi desunti dalla rilevata assenza di elementi positivi di valutazione e, segnatamente: a) dal mancato riscontro della prospettata condotta collaborativa del Maida con l'Autorità giudiziaria; b) dalla presenza, di converso, di un atteggiamento coerentemente ritenuto reticente e sintomatico di mancata resipiscenza, in ragione della deliberata scelta con cui il predetto aiutava chi gli aveva commissionato il trasporto ad eludere le investigazioni; c) dalla valutazione di oggettiva gravità dei fatti commessi, desumibile dal rilevante quantitativo di sostanza sequestrata e dalle modalità esecutive della condotta; d) dalla particolare intensità del dolo e dai precedenti penali a carico. Argomenti, quelli testé indicati, che la Corte di merito ha congruamente ed esaustivamente illustrato, rendendo una motivazione immune da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre