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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 22518/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorso 14908/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.A., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che !a rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Mascalucia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catania, con ordinanza emessa ai sensi dell'art.702-bis c.p.c. determinava in euro 299.838,00 l'indennità di espropriazione dovuta al Pístorio, ordinando al comune di Mascalucia e alla cooperativa Sabrina di procedere nelle forme di legge al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della somma corrispondente alla differenza fra l'indennità di espropriazione come determinata e quella eventualmente già depositata, oltre gli interessi legali computati come in motivazione.

Condannava altresì in solido il comune di Mascalucia e la cooperativa al rimborso delle spese processuali.

La Corte di appello, ritenuta la tempestività dell'azione proposta dal Pistorio, in ragione della mancata notifica dell'indennità definitiva di espropriazione, riteneva la legittimazione passiva del comune, beneficiario dell'espropriazione anche in caso di delega delle procedure ablatorie, avendo lo stesso pure compiuto gli atti più rilevanti della procedura anzidetta (determinazione dell'indennità provvisoria, richiesta dell'indennità definitiva ed adozione del decreto di esproprio), nonché della cooperativa, beneficiaria sostanziale dell'espropriazione e delegata alla procedura espropriativa.

La Corte di appello escludeva poi la propria competenza a decidere sulla domanda di manleva azionata dal comune nei confronti della cooperativa, esulando dalla competenza funzionale ed in unico grado della Corte di appello in seno al giudizio di opposizione alla stima, ritenendo che l'indennità di esproprio, tenuto conto delle risultanze emerse dalla disposta c.t.u., dovesse essere calcolata sulla base del valore di mercato del terreno, ricadente in zona C3 -zona di espansione per edilizia residenziale pubblica con caso in linea- valutando l'intero comparto di riferimento e non la singola zona, in modo da prendere in considerazione anche i valori delle zone commerciali (D2) oltre che di quelle residenziali (C1 e C3).

La Corte precisava che, applicando due diversi metodi di stima (analitico e sintetico) e mediando i risultati derivanti, il Ctu era pervenuto all'individuazione del valore unitario in euro 66,00 mq.

Osservava, ancora, che i! metodo analitico prescelto da! Ctu ora risultato quello più adatto ai fini dell'individuazione del più probabile valore di mercato dell'area in oggetto, restando devoluta all'apprezzamento del giudice la scelta del metodo di stima improntato a canoni di effettività.

Tali considerazioni la Corte inferiva dalla circostanza che le parti non avessero individuato un mercato d'immobili analoghi a quello oggetto di lite, non potendosi in ogni caso considerare gli atti di cessione volontaria prodotti dalle parti convenute, in quanto non indicativi di un valore di mercato equiparabile a quello determinato nell'ambito di una libera contrattazione tra le stesse ed essendo tali atti inficiati dalla consapevolezza dei proprietari dell'esistenza del vincolo di prg che ne limitava le possibilità di vendita.

La Corte di appello aggiungeva che la contestazione circa il costo di costruzione era stata ben superata dal rtu, trovando i! valore indicato dal medesimo spiegazione nella tipologia di edilizia a schiera con abitazioni familiari.

La cooperativa Sabrina ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, al quale hanno resistito il Pistorio e il comune di Mascalucia.

La causa, dopo che il ricorrente ha depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020.

Con U primo motivo ia ricorrente deduce il vizio di ultra-petizione, in quanto la Corte di appello avrebbe condannato essa cooperativa al deposito dell'indennità di esproprio in assenza di specifica domanda sul punto avanzata dal Pistorio.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la Corte di appello non avrebbe esaminato la questione relativa all'ammissibilità della domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ritualmente esposta nella comparsa di costituzione.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.3, 27 e 54 dPR n.397/9001 .

La rnrto di appello .vrohho or-roto no! disporre pagamento dell'indennità di esproprio a carico della ricorrente cooperativa, in quanto l'unico soggetto tenuto al pagamento coincideva con l'autorità espropriante.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.37 dPR n.327/2001 e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non utilizzabile ai fini della stima del valore dell'area un atto di cessione volontaria, pertanto, la valutazione risultava errata in diritto ed in ogni caso dimostrativa del vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art.37 dPR n.327/2001 e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.

La Corte di appello avrebbe errato nell'utilizzo del metodo analitico al fine di determinare il valore del bene, dovendosi prediligere il metodo sintetico comparativo.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel condannare la cooperativa al pagamento delle spese non essendo la stessa tenuta al pagamento dell'indennità di espropriazione ed in ogni caso avrebbe dovuto condannare il comune di Mascalucia in quanto soccombente rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti.

Il comune di Mascalucia ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto contenente una domanda nuova -con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della cooperativa- mai avanzata in primo grado, ed in ogni caso sotto il profilo doli/incompetenza della rode di appello a decidere sulla domanda di rivalsa nei confronti del comune.

Ha poi dedotto l'assenza di autosufficienza del ricorso per Cassazione e l'infondatezza del terzo motivo, risultando la cooperativa tenuta al pagamento dell'indennità, non essendo esso comune beneficiario dell'espropriazione ma unicamente la cooperativa, in base alla convenzione registrata il 2.12.9004.

Deduceva, poi, l'infondatezza del sesto motivo, nascendo la condanna in solido dalla ritenuta responsabilità del comune e della cooperativa per il pagamento dell'indennità né essendo stata esaminata, ai fini delle spese, la questione relativa alla domanda di manleva azionata da esso comune nei confronti della cooperativa. [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla cooperativa.

Va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, con il quale la cooperativa deduce l'erroneità della decisione impugnata, laddove ne ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità di esproprio in quanto, a suo dire, l'unico soggetto ta,2nuto a tale obbligo avrebbe dovuto essere l'autorità espropriante, id est il comune di Mascalucia.

Tale censura è infondata.

È infatti sufficiente rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento a blatorio risulta beneficiario dell'espropriazione -cfr.Cass.n.12541/2012, Cass.n.1242/2013, Cass.n.10530/2016-.

Ciò dimostra l'infondatezza della censura proposta dalla cooperativa, risultando per tabulas dal decreto di esproprio n.70 del 2.2.2006 che l'espropriazione è stata pronunziata in favore della cooperativa Sabrina, giusta convenzione del 2.12.2004 conclusa fra detto comune di Mascalucia e la cooperativa, ove la stessa cooperativa è stata indicata come beneficiaria dell'espropriazione, in tal modo palesando pubblicamente il ruolo della cooperativa nella procedura ablatoria e l'acquisizione delle aree espropriate in suo favore.

Sulla base di tale esito del terzo motivo, del pari infondato risulta il primo motivo di ricorso che, per la parte concernente la cooperativa, ha disposto a suo carico il deposito dell'indennità di esproprio determinata in via giudiziale a carico della detta cooperativa.

Il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata che, nel ritenere tempestiva la domanda di opposizione all'indennità provvisoria di espropriazione in ragione della mancata notifica della stima definitiva, ha implicitamente disatteso la censura relativa alla mancata contestazione dell'indennità definitiva da parte dell'espropriato.

Il quarto motivo è infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività -cfr.

Cass.n.6243/2016, Cass.n.215/2020-.

A tali criteri si è pienamente uniformata la Corte di appello individuando in modo specifico le ragioni che l'hanno indotta a prediligere il metodo analitico che il Ctu aveva prescelto dopo avere ponderato tale scelta comparandolo con la stima operata dallo stesso in via sintetica e traendo conferma della necessità di scegliere il criterio di stima che più si avvicinasse all'individuazione del concreto valore dell'area, a fronte di una stima sintetico-comparativa che non aveva potuto fondarsi su atti riguardanti aree similari, risultando quelli prodotti inidonei a rappresentare la reale situazione di mercato.

Il quinto motivo è inammissibile, non avendo colto la ratio decidendi della decisione impugnata che non si è limitata a ritenere inutilizzabili gli atti di cessione volontaria prodotti dalle parti convenute, ma ha altresì spiegato la ragione della impossibilità di considerare gli atti di cessione volontaria in relazione alla specifica inidoneità degli stessi a rappresentare il valore di mercato, risultando condizionati in quanto "inficiati dalla consapevolezza dei proprietari dell'esistenza del vincoli di prg che ne limitava ovviamente la possibilità di vendita".

Ora, tale aspetto è stato totalmente tralasciato da parte della ricorrente, pur attenendo alla valutazione specifica degli atti operata dalla Corte di appello e come tale insuscettibile di riesame in questa sede, inerendo a! potere valutativo delle prove, insindacabile innanzi a questa Corte se non nei limitati casi di cui all'art.360 c.1 n.5 c.p.c.

Il sesto motivo è infondato nella parte in cui è stata disposta la condanna in solido della cooperativa al pagamento delle spese processuali, avendo la Corte di appello fatto applicazione del principio della soccombenza.

La censura è per converso inammissibile quanto alla mancata liquidazione delle spese processuali fra comune di Mascalucia e Cooperativa in ordine alla domanda di manleva che la stessa Corte aveva ritenuto inammissibile, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa corte -rass.

S.U. n.16415/2018-.Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti pr^roccHall per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso.

Condanna la ricofrente al pagamento, in favore del Comune di A„; Vi)70,é.v Mascalucia e a so. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle controricorrenti in euro 7.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 °AD ed accessori come per legge.

Ai sensi del • , comma 1- quater, inserito dalla . 2». , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso 14908/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.A., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che !a rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Mascalucia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catania, con ordinanza emessa ai sensi dell'art.702-bis c.p.c. determinava in euro 299.838,00 l'indennità di espropriazione dovuta al Pístorio, ordinando al comune di Mascalucia e alla cooperativa Sabrina di procedere nelle forme di legge al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della somma corrispondente alla differenza fra l'indennità di espropriazione come determinata e quella eventualmente già depositata, oltre gli interessi legali computati come in motivazione. Condannava altresì in solido il comune di Mascalucia e la cooperativa al rimborso delle spese processuali. La Corte di appello, ritenuta la tempestività dell'azione proposta dal Pistorio, in ragione della mancata notifica dell'indennità definitiva di espropriazione, riteneva la legittimazione passiva del comune, beneficiario dell'espropriazione anche in caso di delega delle procedure ablatorie, avendo lo stesso pure compiuto gli atti più rilevanti della procedura anzidetta (determinazione dell'indennità provvisoria, richiesta dell'indennità definitiva ed adozione del decreto di esproprio), nonché della cooperativa, beneficiaria sostanziale dell'espropriazione e delegata alla procedura espropriativa. La Corte di appello escludeva poi la propria competenza a decidere sulla domanda di manleva azionata dal comune nei confronti della cooperativa, esulando dalla competenza funzionale ed in unico grado della Corte di appello in seno al giudizio di opposizione alla stima, ritenendo che l'indennità di esproprio, tenuto conto delle risultanze emerse dalla disposta c.t.u., dovesse essere calcolata sulla base del valore di mercato del terreno, ricadente in zona C3 -zona di espansione per edilizia residenziale pubblica con caso in linea- valutando l'intero comparto di riferimento e non la singola zona, in modo da prendere in considerazione anche i valori delle zone commerciali (D2) oltre che di quelle residenziali (C1 e C3). La Corte precisava che, applicando due diversi metodi di stima (analitico e sintetico) e mediando i risultati derivanti, il Ctu era pervenuto all'individuazione del valore unitario in euro 66,00 mq. Osservava, ancora, che i! metodo analitico prescelto da! Ctu ora risultato quello più adatto ai fini dell'individuazione del più probabile valore di mercato dell'area in oggetto, restando devoluta all'apprezzamento del giudice la scelta del metodo di stima improntato a canoni di effettività. Tali considerazioni la Corte inferiva dalla circostanza che le parti non avessero individuato un mercato d'immobili analoghi a quello oggetto di lite, non potendosi in ogni caso considerare gli atti di cessione volontaria prodotti dalle parti convenute, in quanto non indicativi di un valore di mercato equiparabile a quello determinato nell'ambito di una libera contrattazione tra le stesse ed essendo tali atti inficiati dalla consapevolezza dei proprietari dell'esistenza del vincolo di prg che ne limitava le possibilità di vendita. La Corte di appello aggiungeva che la contestazione circa il costo di costruzione era stata ben superata dal rtu, trovando i! valore indicato dal medesimo spiegazione nella tipologia di edilizia a schiera con abitazioni familiari. La cooperativa Sabrina ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, al quale hanno resistito il Pistorio e il comune di Mascalucia. La causa, dopo che il ricorrente ha depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020. Con U primo motivo ia ricorrente deduce il vizio di ultra-petizione, in quanto la Corte di appello avrebbe condannato essa cooperativa al deposito dell'indennità di esproprio in assenza di specifica domanda sul punto avanzata dal Pistorio. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la Corte di appello non avrebbe esaminato la questione relativa all'ammissibilità della domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ritualmente esposta nella comparsa di costituzione. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.3, 27 e 54 dPR n.397/9001 . La rnrto di appello .vrohho or-roto no! disporre pagamento dell'indennità di esproprio a carico della ricorrente cooperativa, in quanto l'unico soggetto tenuto al pagamento coincideva con l'autorità espropriante. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.37 dPR n.327/2001 e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non utilizzabile ai fini della stima del valore dell'area un atto di cessione volontaria, pertanto, la valutazione risultava errata in diritto ed in ogni caso dimostrativa del vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art.37 dPR n.327/2001 e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe errato nell'utilizzo del metodo analitico al fine di determinare il valore del bene, dovendosi prediligere il metodo sintetico comparativo. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel condannare la cooperativa al pagamento delle spese non essendo la stessa tenuta al pagamento dell'indennità di espropriazione ed in ogni caso avrebbe dovuto condannare il comune di Mascalucia in quanto soccombente rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti. Il comune di Mascalucia ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto contenente una domanda nuova -con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della cooperativa- mai avanzata in primo grado, ed in ogni caso sotto il profilo doli/incompetenza della rode di appello a decidere sulla domanda di rivalsa nei confronti del comune. Ha poi dedotto l'assenza di autosufficienza del ricorso per Cassazione e l'infondatezza del terzo motivo, risultando la cooperativa tenuta al pagamento dell'indennità, non essendo esso comune beneficiario dell'espropriazione ma unicamente la cooperativa, in base alla convenzione registrata il 2.12.9004. Deduceva, poi, l'infondatezza del sesto motivo, nascendo la condanna in solido dalla ritenuta responsabilità del comune e della cooperativa per il pagamento dell'indennità né essendo stata esaminata, ai fini delle spese, la questione relativa alla domanda di manleva azionata da esso comune nei confronti della cooperativa. [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla cooperativa. Va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, con il quale la cooperativa deduce l'erroneità della decisione impugnata, laddove ne ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità di esproprio in quanto, a suo dire, l'unico soggetto ta,2nuto a tale obbligo avrebbe dovuto essere l'autorità espropriante, id est il comune di Mascalucia. Tale censura è infondata. È infatti sufficiente rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento a blatorio risulta beneficiario dell'espropriazione -cfr.Cass.n.12541/2012, Cass.n.1242/2013, Cass.n.10530/2016-. Ciò dimostra l'infondatezza della censura proposta dalla cooperativa, risultando per tabulas dal decreto di esproprio n.70 del 2.2.2006 che l'espropriazione è stata pronunziata in favore della cooperativa Sabrina, giusta convenzione del 2.12.2004 conclusa fra detto comune di Mascalucia e la cooperativa, ove la stessa cooperativa è stata indicata come beneficiaria dell'espropriazione, in tal modo palesando pubblicamente il ruolo della cooperativa nella procedura ablatoria e l'acquisizione delle aree espropriate in suo favore. Sulla base di tale esito del terzo motivo, del pari infondato risulta il primo motivo di ricorso che, per la parte concernente la cooperativa, ha disposto a suo carico il deposito dell'indennità di esproprio determinata in via giudiziale a carico della detta cooperativa. Il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata che, nel ritenere tempestiva la domanda di opposizione all'indennità provvisoria di espropriazione in ragione della mancata notifica della stima definitiva, ha implicitamente disatteso la censura relativa alla mancata contestazione dell'indennità definitiva da parte dell'espropriato. Il quarto motivo è infondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività -cfr. Cass.n.6243/2016, Cass.n.215/2020-. A tali criteri si è pienamente uniformata la Corte di appello individuando in modo specifico le ragioni che l'hanno indotta a prediligere il metodo analitico che il Ctu aveva prescelto dopo avere ponderato tale scelta comparandolo con la stima operata dallo stesso in via sintetica e traendo conferma della necessità di scegliere il criterio di stima che più si avvicinasse all'individuazione del concreto valore dell'area, a fronte di una stima sintetico-comparativa che non aveva potuto fondarsi su atti riguardanti aree similari, risultando quelli prodotti inidonei a rappresentare la reale situazione di mercato. Il quinto motivo è inammissibile, non avendo colto la ratio decidendi della decisione impugnata che non si è limitata a ritenere inutilizzabili gli atti di cessione volontaria prodotti dalle parti convenute, ma ha altresì spiegato la ragione della impossibilità di considerare gli atti di cessione volontaria in relazione alla specifica inidoneità degli stessi a rappresentare il valore di mercato, risultando condizionati in quanto "inficiati dalla consapevolezza dei proprietari dell'esistenza del vincoli di prg che ne limitava ovviamente la possibilità di vendita". Ora, tale aspetto è stato totalmente tralasciato da parte della ricorrente, pur attenendo alla valutazione specifica degli atti operata dalla Corte di appello e come tale insuscettibile di riesame in questa sede, inerendo a! potere valutativo delle prove, insindacabile innanzi a questa Corte se non nei limitati casi di cui all'art.360 c.1 n.5 c.p.c. Il sesto motivo è infondato nella parte in cui è stata disposta la condanna in solido della cooperativa al pagamento delle spese processuali, avendo la Corte di appello fatto applicazione del principio della soccombenza. La censura è per converso inammissibile quanto alla mancata liquidazione delle spese processuali fra comune di Mascalucia e Cooperativa in ordine alla domanda di manleva che la stessa Corte aveva ritenuto inammissibile, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa corte -rass. S.U. n.16415/2018-.Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti pr^roccHall per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Condanna la ricofrente al pagamento, in favore del Comune di A„; Vi)70,é.v Mascalucia e a so. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle controricorrenti in euro 7.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 °AD ed accessori come per legge. Ai sensi del • , comma 1- quater, inserito dalla . 2». , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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