CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dall'ufficio della Procura, revocava la sostituzione della pena in lavoro di pubblica utilità disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, in relazione a ipotesi di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale. Rigettava altresì l'appello proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione di istruttoria dibattimentale mediante l'escussione di testimonianza ritenuta decisiva. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice di appello, a seguito della revoca della sostituzione della pena applicata con lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto provvedere, anche di ufficio, a verificare se ricorressero le condizioni per il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione sul certificato del casellario giudiziario, richiesta peraltro già avanzata nei motivi di appello laddove ilo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto i benefici di legge. Con una terza articolazione lamenta violazione di legge in ordine all'omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto in quanto il giudice di primo grado aveva proceduto all'aumento della metà della pena in ragione della ipotesi aggravata di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. per poi procedere alla riduzione sulla pena così aumentata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata assunzione di testimone che avrebbe potuto riferire sulle manovre del conducente prima di finire fuori dalla sede stradale. Invero afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La disposizione consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.3, n.21687 del 7.4.2004, Modi ed altro,Rv.228920; Sez. U, n.12602 del 17 Dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art.468 cod. proc. pen. (sez.2, n. 41808 del 2.9.2013, Mongiardo, Rv.256968). Il giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo, riconoscendo l'assoluto infondatezza della prospettazione difensiva, basata su una segnalazione de relato di una persona (padre dell'indagato) non presente al sinistro stradale, circostanza peraltro smentita dalle forze dell'ordine che non avevano verbalizzato la presenza di altri utenti della strada sul luogo del sinistro, né di persone che avessero assistito all'incidente e contrastante con la prova alcolimetrica operata nei confronti del giovane, che evidenziava un rilevante grado di compromissione psico motoria. 2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere di ufficio, una volta revocata la sostituzione della pena con misura alternativa, a verificare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ha infatti affermato il giudice di legittimità che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (sez.U, n.22533 del 25.10.2018, [OSCURATO:PERSONA].275376) e a tale proposito è stato altresì affermato che l'onere motivazionale non ricorra allorquando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta (sez.4, n.1513 del 3.12.2013, Shebi, Rv.258487). 3. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce un profilo di illegalità della pena in senso sostanziale per avere il giudice di merito omesso di operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e in particolare per avere proceduto a operare la riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo a seguito dell'aumento apportato a seguito della applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. Sul punto è pacifico l'orientamento del S.C. secondo cui, pure in ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui una sia sottratta per legge al giudizio di valenza in quanto ad applicazione vincolata (art.186 comma 2 sexies C.d.S.), il bilanciamento deve comunque essere effettuato rispetto all'altra circostanza aggravante che non si sottrae al giudizio di vfanza ex art. 69 cod.proc.pen. (sez.4, n.53280 del 21.9.2017, Bruni, Rv.273154). 4. Si verte poi in ipotesi di pena illegale in quanto la pena risulta commisurata in eccesso non tanto per un errore di calcolo o un vizio nel percorso argonnentativo che ha determinato un risultato erroneo, ma per un palese errore di diritto nel giudizio di comparazione tra circostanze,TA -reper. evidente errore di diritto che ha comportato la omissione del \ giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto, pure riconosciute e ritenute (sez.U, n.47766 del 26.6.2015, Butera e altri, Rv.265108; sez.5, 45360 del 4.10.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277956). Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta è stata ricondotta all'ambito della illegalità della pena, rilevabile di ufficio nel giudizio di legittimità, l'ipotesi di mancato o parziale bilanciamento tra circostanze (sez.5, n.9818 del 27.1.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280626; n.7246 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.280475) con la conseguenza che la Corte di Cassazione può rilevare ufficiosamente il vizio suddetto pur non essendo stato dedotto nel grado di appello. 5. La sentenza impugnata deve pertanto trovare annullamento limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio che è conseguito al mancato giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto, determinato dall'applicazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S., e dall'applicazione della diminuzione delle circostanze attenuanti generiche solo a seguito dell'aumento apportato per la circostanza aggravante, fermo comunque il limite del trattamento sanzionatorio adottato non è suscettibile di essere elevato. Il rinvio deve essere fatto alla Corte di Appello di Perugia essendo quella di Ancona strutturata in un'unica sezione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 21 Ottobre 2021 Il Consigliere esten