CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 27382/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto (si veda pg.3), con giudizio di merito insindacabile in questa sede; rilevato che i restanti motivi, concernenti la mancata esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sono parimenti inammissibili, trattandosi di questione esaminate nel merito dalla Corte di appello e rispetto alle quali non emergono vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere est sore Il Presidente