CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 agosto 2021
Cassazione n. 04173/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00637110164, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ì\g avverso la sentenza n. 136/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 136/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari alla differenza tra la retribuzione contrattualmente dovuta ed il trattamento di integrazione salariale a decorrere dall'1.1.2019 al 16 ottobre 2020 (per l'illegittima messa in CIGS per mancata rotazione) e, per l'effetto, ha condannato l'[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle somme dovute a tale titolo con interessi legali e rivalutazione monetaria, rigettando nel resto il gravame principale e quello incidentale, così confermando la pronuncia di prime cure relativamente al riconosciuto danno, sempre per la illegittima collocazione in CIGS per il periodo dal 10.4.2014 al 31.12.2018, nella misura del 25% (anziché per l'intero) della differenza sempre tra la retribuzione contrattualmente dovuta ed il trattamento di integrazione salariale. 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione alla quantificazione del danno per illegittima messa in CIGS, la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, per avere la Corte distrettuale posto a fondamento della decisione circostanze non introdotte dalle parti né dimostrate: in particolare, per il periodo 1.4.2014 - 31.12.2018, ove era stato quantificato il danno nella misura del 25% della differenza tra la retribuzione contrattualmente dovuta ed il trattamento di integrazione salariale non valutando che la prova per ritenere tale riduzione (per la rotazione cui comunque sarebbe stato sottoposto esso ricorrente) doveva Ric. 2022 n. 01805 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- considerarsi dimostrata solo per il periodo gennaio 2012 - marzo 2014 e non anche per il periodo successivo. 3. Con un secondo articolato motivo si censura l'illegittimo rigetto della domanda di esso ricorrente di riconoscimento del danno alla professionalità per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e/o violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, essendo stato lasciato da [OSCURATO:SOCIETA] in condizioni di totale inattività in Cassa integrazione a zero ore dall'1.2.2012 sino al 21.12.2021, data in cui era intervenuto l'illegittimo licenziamento. 4. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono infondati perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. 5. E' un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 6. In particolare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova Ric. 2022 n. 01805 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 7. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle pretese risarcitorie vantate dall'odierno ricorrente. 8. Nello specifico, la Corte di merito ha ritenuto corretto il calcolo della quota (25% della differenza reclamata dal Moioli) considerando il diritto alla rotazione di una settimana ogni quattro, così come evidenziato in una pregressa sentenza, resa tra le stesse parti dal Tribunale di Bergamo (n. 331/2014), passata in giudicato, e agli accordi ivi richiamati, e non fondando, pertanto, la propria decisione su elementi estranei al giudizio. 9. Relativamente al meccanismo decisorio, denunciato nel secondo motivo, poi, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020). 10. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione, ha sottolineato che la mera allegazione circa la lunga durata dell'inattività forzata e lo svuotamento della sua professionalità non fosse sufficiente per dimostrare, anche solo a livello presuntivo, che il lavoratore avesse patito un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile a causa della forzata inattività lavorativa per illegittima collocazione in CIGS. 11. I giudici di seconde cure hanno, quindi, svolto l'accertamento, non sindacabile in questa sede, in ordine al chiesto danno alla professionalità rilevando la carenza di specifiche allegazioni poste a fondamento dello stesso e non opinando che il pregiudizio potesse essere desunto da elementi indiziari o presuntivi. Ric. 2022 n. 01805 sez. ML - ud. 20-12-2022 -4- 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 13. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no