CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 27923/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’[OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI, ma domiciliato “ex lege”DATI SENSIBILIpresso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come inCASAVOLA e Olga PERUGINI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratorespeciale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] MARI, domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] MANDRÈ;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLAData pubblicazione 20/10/2025RICERCA;- intimato -Avverso la sentenza n. 673/2021 della Corte d’appello di Lecce,depositata in data 20/01/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. O.R. ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 673/21, del 20 gennaio 2021, dellaCorte d’appello di Lecce, che – accogliendo il gravame esperito,in via di principalità, dal Ministero dell’Istruzione dell’Università edella Ricerca (d’ora in poi, “MIUR”), nonché quello incidentaledella società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso l’ordinanzan. 3723/18, resa del Tribunale della stessa città ex art. 702-tercod. proc. civ. – ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stessoproposta nei confronti del MIUR, in relazione ai danni subiti il 9ottobre 2007, alle ore 13.00 circa, allorché frequentava, in qualitàdi studente, l’[OSCURATO:PERSONA] “A. Pacinotti”, inTaranto.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essererimasto vittima di un sinistro, nelle circostanze di tempo e luogosopra meglio indicate, allorché – terminata la lezione dieducazione fisica – venne colpito, accidentalmente, con un cascoda un compagno di scuola, nel locale spogliatoio adiacente lapalestra, subendo, per l’effetto, la rottura di due denti.Radicato un primo giudizio risarcitorio nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] scolastico (nel quale, oltre ad intervenirevolontariamente il MIUR, veniva autorizzata la chiamata in causaOscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025dell’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), lo stesso siconcludeva con sentenza dichiarativa del difetto di legittimazionepassiva del convenuto.Radicato, pertanto, un nuovo giudizio – nelle forme del cd.“processo sommario di cognizione” – nei confronti del MIUR, ilconvenuto chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamarein causa la società [OSCURATO:PERSONA] (già CarigeAssicurazioni), per essere da essa manlevata.Accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria (e quella dimanleva), la decisione – su gravame del convenuto e della terzachiamata – veniva riformata in appello, essendosi ritenutaraggiunta la prova, necessaria vertendosi in una fattispecie diresponsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., che il dannofosse stato determinato da causa non imputabile all’Istitutoscolastico o a un suo docente. Esito al quale il giudice di secondecure perveniva sul rilievo che il sinistro si era verificato nellospogliatoio maschile (al quale la docente, donna, di educazionefisica non poteva accedere), ad opera di un compagno di O.R.[... frequentante il quinto anno scolastico e prossimo allamaggiore età, e dunque munito di completa capacità didiscernimento e già formato dal punto di vista comportamentale,donde l’impossibilità di configurare alcun profilo di “culpa invigilando”.3. Avverso la sentenza della Corte salentina ha propostoricorso per cassazione O.R. sulla base – come detto – didue motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione di norme di dirittocon riferimento agli artt. 1218 e 2048 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025Reputa il ricorrente che le circostanze valorizzate dallasentenza impugnata per escludere la responsabilità dell’Istitutoscolastico (e per esso, del MIUR) siano “tutte prive di pregio eassolutamente non condivisibili”.Premette il ricorrente che “con l’accoglimento della domandadi iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguenteammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dalquale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumitàdell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce dellaprestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”, e ciò“indipendentemente dalla sua età”.Si tratterebbe, in altri termini, di un “contratto di protezione”,secondo il quale “tra gli interessi da realizzarsi da parte dellascuola rientra quello all’integrità fisica dell’allievo”.Tale obbligo – di natura contrattuale – “permane per tutta ladurata del servizio scolastico”, e “non può essere interrotto perl’assenza di un insegnante, non costituendo ciò un fattoeccezionale, bensì normale e prevedibile”.Ciò detto, la circostanza che la docente di educazione fisicanon potesse accedere – in quanto donna – allo spogliatoio nonescluderebbe la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale “avrebbedovuto «distaccare» o «delegare» un dipendente di sessomaschile (una volta si chiamavano «bidelli») per la sorveglianzaall’interno dello spogliatoio, o predisporre qualsiasi altra cautelaidonea ad evitare episodi come quello – incontestatamente eincontestabilmente – verificatosi”.D’altra parte, neppure andrebbe “trascurata la considerazioneche un casco da moto non è un capo di vestiario da cambiare dopol’ora di educazione fisica, ma sicuramente rappresenta un oggettocontundente, che non avrebbe dovuto – né dovrebbe – mai avereaccesso nell’ambito di un istituto scolastico, o al massimo esseredepositato in appositi contenitori posti all’ingresso”.[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025Infine, si rileva che, spingendo il ragionamento svolto dallasentenza impugnata “alle estreme, ma logiche, conseguenze”, sidovrebbe affermare che, “nell’ambito di uno spogliatoio”, unalunno potrebbe “portare non un casco da moto, bensì un coltelloa serramanico, o altro strumento da offesa”, senza che l’istitutoscolastico ne risenta le conseguenze.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione di norme didiritto con riferimento all’art. 92 cod. proc. civ., lamentandoerrata regolazione delle spese processuali.Si censura la sentenza impugnata per aver posto le spese diambo i gradi di giudizio, sostenute tanto dal MIUR quanto daAmissima [OSCURATO:PERSONA], a carico di esso ricorrente.Si tratterebbe di decisione “errata e non condivisibile sotto unduplice profilo”.In primo luogo, perché egli, “né in veste di attore nel giudiziodi prime cure, né in veste di appellato nel giudizio di secondogrado, ha mai formulato deduzioni difensive e/o rassegnatoconclusioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,soggetto a lui completamente estraneo ed evocato in giudizio soloed esclusivamente dal Ministero”.In secondo luogo, perché “la Corte ha completamente omessodi considerare che il MIUR aveva proposto ben quattro motivi diappello, dei quali addirittura tre erano stati ritenuti infondati, equindi rigettati”, sicché avrebbe “dovuto applicare il disposto delsecondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., essendovisoccombenza reciproca e percentualmente maggiore per quantoOscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/20254. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa siadichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. È rimasto solo intimato il MIUR.6. In relazione al presente ricorso veniva formulata propostadi definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ,nel senso della sua inammissibilità o comunque infondatezza, cosìmotivata:“Quanto al primo motivo, in particolare, esso si palesainammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., giacché la sentenzaimpugnata è stata decisa in conformità alla giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 2334/2018, resa su fattispeciesingolarmente analoga a quella che occupa), ed il mezzo non offreargomenti per mutare orientamento.Quanto al secondo motivo, esso si palesa infondato, perché laCorte territoriale ha correttamente governato il regolamento dellespese secondo la pressoché totale soccombenza dell’odiernoricorrente, tenuto conseguentemente a rifondere anche le spesedel terzo, neppure essendo stata dedotta l’arbitrarietà dellachiamata in causa (ex multis, Cass. n. 31889/2019).”.Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo harichiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 delmedesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissataai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ6. Il ricorrente e la controricorrente hanno presentatomemoria.7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scrittada parte del Procuratore Generale presso questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025RAGIONI DELLA DECISIONE8. In via preliminare, deve rilevarsi la nullità dellanotificazione del ricorso al MIUR, giacché avvenuta pressol’Avvocatura distrettuale di Lecce, e non presso l’Avvocaturagenerale dello Stato, ciò che imporrebbe la rinnovazione dellastessa (tra molte: Cass. Sez. Un., ord. interl. 15 gennaio 2015,n. 608, Rv. 633916-01).Nondimeno, essendo il ricorso destinato al rigetto, questoCollegio reputa di doversi esimere da tale incombente, inconformità con il consolidato indirizzo di questa Corte che escludela necessità della rinnovazione della notificazione allorché ilricorso sia inammissibile o manifestamente infondato (cfr., tra lealtre, Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01;Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2020, n. 8980, Rv. 657883-01).9. Il ricorso va rigettato, come da proposta di definizioneaccelerata.9.1. Il primo motivo non è fondato.9.1.1. Nello scrutinarlo, deve premettersi – in ciò risultandocorretto l’assunto da cui muove il ricorrente, salvo però trarneconsegue erronee – che “l’accoglimento della domanda diiscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola,determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorgea carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza el’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce dellaprestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine dievitare che l’allievo procuri danno a se stesso)”, ragion per cuirisulta “applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218Oscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025cod. civ.”; di conseguenza, “mentre l’attore deve provare che ildanno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’eventodannoso è stato determinato da causa non imputabile né allascuola né all’insegnante” (così già Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio2011, n. 3680, Rv. 617285-01).Nondimeno, se l’istituto è certamente “tenuto ad osservareobblighi di vigilanza e controllo”, ciò deve avvenire con “lo sforzodiligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze delcaso concreto”, dato che il “normale esito della prestazione”dipende, appunto, da “una pluralità di fattori, tra cuil’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degliobiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionaledi valore, in ragione delle circostanze del caso” (Cass. Sez. 3,sent. 4 ottobre 2013, n. 22752, Rv. 628691-01).Tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stataraggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell’eventodannoso – esonerativa, come detto, della responsabilità ex art.1218 cod. cv. – viene in rilievo, innanzitutto, “l’età degli allievi,che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’etàanagrafica” (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv.626650-01), essendosi, in particolare, precisato che “il contenutodell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado dimaturità degli alunni, onde con l’avvicinarsi di questi all’età delpieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiedein minor misura la loro continua presenza”, e ciò perché siffattacondizione, nei casi in cui si controverta in merito al dannocagionato da uno studente ad un altro, è “tale da far presumerela non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere” (Cass.Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; neglistessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394,non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionataOscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie,accidentalmente – da un altro).A questi principi si è – persino dichiaratamente – attenuta lasentenza impugnata, donde la non fondatezza del motivo.Infine, solo una “suggestione” è l’argomento per cui, lamancata predisposizione di misure di vigilanza all’interno di unospogliatoio potrebbe condurre all’introduzione, nello stesso, diarmi o di oggetti contundenti, e ciò perché – come si è detto – lavalutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa dellaresponsabilità deve essere sempre “strettamente legata allecircostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, sent. 13457 del2013, cit.), e non ad altre “ipotetiche”. Senza, infine, trascurareil fatto che il casco protettivo è da equipararsi ad un capo diabbigliamento, sicché, come tale, poteva essere introdotto nellospogliatoio dell’istituto.9.2. Il secondo motivo è infondato, in ognuna delle censure incui si articola.9.2.1. Quanto alla prima, infatti, deve darsi ulteriore seguitoal principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato ingaranzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che lachiamata non risulti – evenienza da escludersi (e, per vero,neppure ipotizzata) nel caso di specie – manifestamente arbitrariao palesemente infondata, tanto da concretare abuso del diritto(Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889, Rv. 655979-02;Cass. Sez. 6-3, ord. 1° luglio 2021, n. 18710, Rv. 661752-01).Principio, questo, peraltro ormai esteso non solo alla chiamata ingaranzia impropria (Cass. Sez. 1, ord. 18 aprile 2023, n. 10364,Rv. 667650-01), ma persino ad ogni altra ipotesi di chiamata diterzo (Cass. Sez. 3, ord. 7 marzo 2024, n. 6144, Rv. 670458-01).[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025Quanto alla seconda censura, deve ribadirsi che “il concetto disoccombenza reciproca, che consente la compensazione tra leparti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dalgiudice a svantaggio di entrambi gli istanti” (Cass. Sez. 1, sent.26 maggio 2006, n. 12629, Rv. 590079-01), e, dunque,l’esistenza di “una pluralità di domande contrapposte, accolte origettate e che siano state cumulate nel medesimo processo frale stesse parti” (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 22agosto 2018, n. 20888, Rv. 650435-01), restandovi, dunque,estranea la reiezione di eccezioni – di rito o di merito – sollevatedalla parte nei cui confronti la domanda sia stata posta e poirisultata, come nella specie, totalmente vittoriosa all’esito delgiudizio (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 settembre 2014, n. 18503, Rv.632108-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2003, n. 5373, Rv.561926-01). Il tutto, poi, senza tacere che la Corte territoriale hachiaramente liquidato le spese in applicazione del principiosecondo cui la relativa regolamentazione deve tenere contodell’esito finale della lite.10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.11. Essendo stato il presente giudizio definito conformementealla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazionele previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle dueprevisioni normative testé richiamate – la condanna della partericorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] AssicurazioniS.p.a., di una somma che si ritiene di dover fissare in €. 1.400,00.In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle duecitate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna delleOscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025ricorrenti al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassadelle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie,nella misura, nuovamente, di € 500,00.12. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115.13. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando O.R. arifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.800,00, più €200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.,condanna le O.R. al pagamento della somma di €.1.400,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e di unaulteriore somma di €. 500,00, in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaOscuramento disposto Numero registro generale 22365/2021Numero sezionale 2012/2025Numero di raccolta generale 27923/2025Data pubblicazione 20/10/2025legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28maggio 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA