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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 17665/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso soprattutto in relazione all'assenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di estorsione continuata, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 7).

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per omesso rilascio di copia delle trascrizioni di tutte le intercettazioni invano richieste al Pubblico Ministero (in seguito alla notifica del fermo dell'indagato, avvenuto il 10 maggio 2023 e all'udienza di convalida), così da rendere nulla sia l'ordinanza genetica che quella impugnata, reiettiva dell'eccezione, per l'avvenuta compressione del diritto della difesa di accedere al contenuto integrale delle intercettazioni. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza di gravità indiziaria, in relazione all' art. 629 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha riconosciuto il ruolo concorsuale di Arena nell' estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], cui erano interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli si fosse limitato ad aiutare la persona offesa nella fase esecutiva di un contratto già stipulato e non avesse avuto benefici di natura economica.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'unica condotta ascritta al ricorrente, incensurato, è occasionale, risale al 2018 e vede un suo contributo assolutamente marginale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al motivo riguardante le esigenze cautelari, mentre è inammissibile per il resto.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la nullità ex art. 178 cod. proc. pen. e la correlata inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite, è manifestamente infondato.

2.1. Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2023, data del fermo, si era limitato a richiedere alla Procura distrettuale di Catanzaro «il rilascio di copia integrale delle intercettazioni in atti (fonie)» con riferimento alle «posizioni da me assistite», senza, dunque, indicare di quali soggetti si trattasse e per quali specifiche ragioni.

Nell'udienza di convalida del 12 maggio 2023 la difesa aveva eccepito il mancato rilascio del materiale indiziario relativo alle intercettazioni, ma nelle successive interlocuzioni con la Procura della Repubblica, in data 24 e 25 maggio 2023, nonostante l'espresso invito a specificare «quantomeno le posizioni rispetto alle quali si insiste per la copia dell'intero compendio intercettivo» e ad indicare il materiale di interesse, la richiesta continuava a non essere ottemperata.

2.2. L'ambito in cui si esplica il diritto di difesa di un soggetto sottoposto ad una misura cautelare fondata su attività di intercettazione è stato da tempo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 336 del 2008.

All' obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile alla richiesta, per consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908), corrisponde l'onere della difesa di dimostrare sia la tempestiva istanza, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Rv. 275065).

2.3. Il provvedimento impugnato ha dato atto che il difensore del ricorrente non avesse ottemperato a detto onere.

Infatti, la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria del delitto contestato di estorsione aggravata, è generico.

Il provvedimento impugnato, con argomenti logici, fondati sulle specifiche intercettazioni di interesse, ha descritto la sequenza dell'intera condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], detto "Mimmo lo zoppo".

Questi, non solo aveva autorizzato la persona offesa ad acquistare un terreno in una zona di spettanza di un altro "clan", facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (pag.2), ma aveva preso contatti con la persona offesa affinchè pagasse la quota estorsiva fissata (intercettazione del 29 agosto 2018 riportata a pag. 3), così dimostrando un ruolo fattivo sia nella fase iniziale dell'acquisto, per il quale era arrivato persino ad operare uno sconfinamento territoriale rispetto ad altri "clan", sia ad intercedere sul provento del delitto di estorsione a riprova dell'interesse proprio, o per interposta persona, alla realizzazione dell'ingiusto profitto.

Del resto, è lo stesso dato testuale dell'art. 629 cod. pen. a rendere configurabile il reato anche quando l'ingiusto profitto sia procurato «ad altri», quali, nella specie, il capo della cosca di Paravati nella cui area di influenza insisteva, infatti, il terreno.

Si tratta di argomenti non contrastati dalla generica censura difensiva relativa al momento dell'intervento di Arena e all'aiuto in favore della persona offesa.

4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità, è fondato.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistenti gli elementi dimostrativi della pericolosità del ricorrente alla luce della condotta tenuta in occasione di una vicenda estorsiva protrattasi per diversi mesi, considerandoli tali da superare la rilevante circostanza inerente al tempo decorso dai fatti, risalenti al 2018.

Si tratta di un arco temporale troppo ampio a fronte di un delitto, come l'estorsione, che non ha natura permanente, contestato ad un soggetto incensurato che non risulta che avesse continuato a gravitare, negli anni successivi al delitto, nell'ambiente mafioso di riferimento, ovvero posto in essere altre condotte sintomatiche della sua persistente pericolosità, così da imporsi uno sforzo argomentativo più stringente circa l'attuale sussistenza del rischio di recidiva alla luce del tempo trascorso dal delitto contestato.

Deve sul punto richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo v.

Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808), secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5.

Alla stregua degli argomenti che precedono si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Tribunale in dispositivo indicato proceda ad un nuovo giudizio limitatamente al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte del ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. ., Q .

M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso soprattutto in relazione all'assenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di estorsione continuata, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 7). 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per omesso rilascio di copia delle trascrizioni di tutte le intercettazioni invano richieste al Pubblico Ministero (in seguito alla notifica del fermo dell'indagato, avvenuto il 10 maggio 2023 e all'udienza di convalida), così da rendere nulla sia l'ordinanza genetica che quella impugnata, reiettiva dell'eccezione, per l'avvenuta compressione del diritto della difesa di accedere al contenuto integrale delle intercettazioni. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza di gravità indiziaria, in relazione all' art. 629 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha riconosciuto il ruolo concorsuale di Arena nell' estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], cui erano interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli si fosse limitato ad aiutare la persona offesa nella fase esecutiva di un contratto già stipulato e non avesse avuto benefici di natura economica. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'unica condotta ascritta al ricorrente, incensurato, è occasionale, risale al 2018 e vede un suo contributo assolutamente marginale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al motivo riguardante le esigenze cautelari, mentre è inammissibile per il resto. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la nullità ex art. 178 cod. proc. pen. e la correlata inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite, è manifestamente infondato. 2.1. Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2023, data del fermo, si era limitato a richiedere alla Procura distrettuale di Catanzaro «il rilascio di copia integrale delle intercettazioni in atti (fonie)» con riferimento alle «posizioni da me assistite», senza, dunque, indicare di quali soggetti si trattasse e per quali specifiche ragioni. Nell'udienza di convalida del 12 maggio 2023 la difesa aveva eccepito il mancato rilascio del materiale indiziario relativo alle intercettazioni, ma nelle successive interlocuzioni con la Procura della Repubblica, in data 24 e 25 maggio 2023, nonostante l'espresso invito a specificare «quantomeno le posizioni rispetto alle quali si insiste per la copia dell'intero compendio intercettivo» e ad indicare il materiale di interesse, la richiesta continuava a non essere ottemperata. 2.2. L'ambito in cui si esplica il diritto di difesa di un soggetto sottoposto ad una misura cautelare fondata su attività di intercettazione è stato da tempo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 336 del 2008. All' obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile alla richiesta, per consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908), corrisponde l'onere della difesa di dimostrare sia la tempestiva istanza, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Rv. 275065). 2.3. Il provvedimento impugnato ha dato atto che il difensore del ricorrente non avesse ottemperato a detto onere. Infatti, la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria del delitto contestato di estorsione aggravata, è generico. Il provvedimento impugnato, con argomenti logici, fondati sulle specifiche intercettazioni di interesse, ha descritto la sequenza dell'intera condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], detto "Mimmo lo zoppo". Questi, non solo aveva autorizzato la persona offesa ad acquistare un terreno in una zona di spettanza di un altro "clan", facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (pag.2), ma aveva preso contatti con la persona offesa affinchè pagasse la quota estorsiva fissata (intercettazione del 29 agosto 2018 riportata a pag. 3), così dimostrando un ruolo fattivo sia nella fase iniziale dell'acquisto, per il quale era arrivato persino ad operare uno sconfinamento territoriale rispetto ad altri "clan", sia ad intercedere sul provento del delitto di estorsione a riprova dell'interesse proprio, o per interposta persona, alla realizzazione dell'ingiusto profitto. Del resto, è lo stesso dato testuale dell'art. 629 cod. pen. a rendere configurabile il reato anche quando l'ingiusto profitto sia procurato «ad altri», quali, nella specie, il capo della cosca di Paravati nella cui area di influenza insisteva, infatti, il terreno. Si tratta di argomenti non contrastati dalla generica censura difensiva relativa al momento dell'intervento di Arena e all'aiuto in favore della persona offesa. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità, è fondato. Il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistenti gli elementi dimostrativi della pericolosità del ricorrente alla luce della condotta tenuta in occasione di una vicenda estorsiva protrattasi per diversi mesi, considerandoli tali da superare la rilevante circostanza inerente al tempo decorso dai fatti, risalenti al 2018. Si tratta di un arco temporale troppo ampio a fronte di un delitto, come l'estorsione, che non ha natura permanente, contestato ad un soggetto incensurato che non risulta che avesse continuato a gravitare, negli anni successivi al delitto, nell'ambiente mafioso di riferimento, ovvero posto in essere altre condotte sintomatiche della sua persistente pericolosità, così da imporsi uno sforzo argomentativo più stringente circa l'attuale sussistenza del rischio di recidiva alla luce del tempo trascorso dal delitto contestato. Deve sul punto richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808), secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5. Alla stregua degli argomenti che precedono si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Tribunale in dispositivo indicato proceda ad un nuovo giudizio limitatamente al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte del ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. ., Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309,
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