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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37285/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con decisione indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato Dall'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 99, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di valori bollati e sigarette per un valore di euro

3.000. In seguito ad impugnazione della sentenza del Tribunale da parte del P.G., a parere del quale il Tribunale aveva previsto una pena finale inferiore al limite previsto dalla legge per i fatti come accertati, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura, col quale lamenta violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3 del codice di rito, nonché vizio di motivazione.

Più precisamente, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe illogica, poiché la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, avrebbe interpretato erroneamente la decisione del primo giudice di disapplicare la contestata recidiva.

Sulla base di tale fraintendimento, la Corte territoriale avrebbe ravvisato un calcolo di errore della pena, compiuto dal Tribunale, giungendo così alla conclusione che la pena prevista con decisione del primo giudice «di anni 1 e mesi i. di reclusione ed euro 600 di multa [fosse] incompatibile per difetto con qualsiasi calcolo eseguito a norma di legge».

A supporto della propria tesi, la difesa sviluppa un discorso teso a dimostrare che la sentenza del Tribunale, benché non impeccabile dal punto di vista della congruità tra motivazione e dispositivo, è tuttavia sufficientemente chiara, consentendo di ricostruire l'inequivoca volontà del Tribunale di escludere la recidiva.

Tale volontà si desumerebbe, a parere della difesa, anche dalla concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura nei confronti dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza è manifestamente infondata, caratterizzandosi per l'assenza di un serio ed effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione.

Nel disattendere il secondo motivo d'appello (concernente la recidiva), la Corte territoriale ha affermato che «la difesa [...] ha censurato la sentenza di primo grado, avendo il giudice omesso di indicare le ragioni ostative alla disapplicazione della recidiva contestata».Ciò rende chiaro che il ricorrente era ben consapevole che la recidiva era stata contestata e riconosciuta dal Tribunale.

I Giudici di appello, inoltre, non hanno certo centellinato l'esposizione di argomenti che hanno condotto il Tribunale ad applicare la recidiva: come è stato scritto nell'impugnata sentenza, «le ragioni del diniego [della disapplicazione della recidiva] si rinvengono non solo nella 'gravità del fatto', e nella 'intensità del dolo' caratterizzanti l'azione dell'imputato (v. sentenza impugnata, p.5), ma anche nella sua crescita criminosa evidenziata dal certificato penale in atti.

L'episodio in esame, intervenuto a distanza di poco più di un anno dalla precedente condanna, è infatti sintomatico di una accresciuta e maggiore pericolosità del prevenuto».

Non è quindi dato comprendere su quali basi la difesa proponga a questo Collegio la tesi secondo cui il Tribunale di Venezia avrebbe disapplicato la contestata recidiva.

È sul fondamento di un'incensurabile e logica motivazione, dunque, che la Corte territoriale, accogliendo il ricorso del P.G., ha ritenuto che vi fosse un errore nel calcolo della pena decisa dal Tribunale, rideterminandola in una pena «ritenuta congrua alla cornice edittale di riferimento (artt. 99, 624, 625, u.c., 442) e adeguata ai fatti in oggetto».

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con decisione indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato Dall'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 99, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di valori bollati e sigarette per un valore di euro 3.000. In seguito ad impugnazione della sentenza del Tribunale da parte del P.G., a parere del quale il Tribunale aveva previsto una pena finale inferiore al limite previsto dalla legge per i fatti come accertati, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura, col quale lamenta violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3 del codice di rito, nonché vizio di motivazione. Più precisamente, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe illogica, poiché la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, avrebbe interpretato erroneamente la decisione del primo giudice di disapplicare la contestata recidiva. Sulla base di tale fraintendimento, la Corte territoriale avrebbe ravvisato un calcolo di errore della pena, compiuto dal Tribunale, giungendo così alla conclusione che la pena prevista con decisione del primo giudice «di anni 1 e mesi i. di reclusione ed euro 600 di multa [fosse] incompatibile per difetto con qualsiasi calcolo eseguito a norma di legge». A supporto della propria tesi, la difesa sviluppa un discorso teso a dimostrare che la sentenza del Tribunale, benché non impeccabile dal punto di vista della congruità tra motivazione e dispositivo, è tuttavia sufficientemente chiara, consentendo di ricostruire l'inequivoca volontà del Tribunale di escludere la recidiva. Tale volontà si desumerebbe, a parere della difesa, anche dalla concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura nei confronti dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza è manifestamente infondata, caratterizzandosi per l'assenza di un serio ed effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione. Nel disattendere il secondo motivo d'appello (concernente la recidiva), la Corte territoriale ha affermato che «la difesa [...] ha censurato la sentenza di primo grado, avendo il giudice omesso di indicare le ragioni ostative alla disapplicazione della recidiva contestata».Ciò rende chiaro che il ricorrente era ben consapevole che la recidiva era stata contestata e riconosciuta dal Tribunale. I Giudici di appello, inoltre, non hanno certo centellinato l'esposizione di argomenti che hanno condotto il Tribunale ad applicare la recidiva: come è stato scritto nell'impugnata sentenza, «le ragioni del diniego [della disapplicazione della recidiva] si rinvengono non solo nella 'gravità del fatto', e nella 'intensità del dolo' caratterizzanti l'azione dell'imputato (v. sentenza impugnata, p.5), ma anche nella sua crescita criminosa evidenziata dal certificato penale in atti. L'episodio in esame, intervenuto a distanza di poco più di un anno dalla precedente condanna, è infatti sintomatico di una accresciuta e maggiore pericolosità del prevenuto». Non è quindi dato comprendere su quali basi la difesa proponga a questo Collegio la tesi secondo cui il Tribunale di Venezia avrebbe disapplicato la contestata recidiva. È sul fondamento di un'incensurabile e logica motivazione, dunque, che la Corte territoriale, accogliendo il ricorso del P.G., ha ritenuto che vi fosse un errore nel calcolo della pena decisa dal Tribunale, rideterminandola in una pena «ritenuta congrua alla cornice edittale di riferimento (artt. 99, 624, 625, u.c., 442) e adeguata ai fatti in oggetto». 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così