CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5441-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]-IPA-ITA "E. MAJORANA" [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1399/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in atti l'Istituto d'istruzione superiore ITI-IPA-ITA "E. Majorana" di Rossano impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado, ne ha respinto la domanda intesa all'annullamento del decreto dirigenziale di revoca del contributo regionale erogatogli al fine di promuovere la costituzione di laboratori finalizzati a favorire l'apprendimento della matematica, revoca motivata dall'ente concedente sul rilievo della irregolarità riscontrata in sede di verifica nella procedura di aggiudicazione, atteso che la domanda di partecipazione al bando della ditta aggiudicatrice era stata presentata il giorno successivo a quello di scadenza. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal ricorrente sulla base di due motivi, ai quali non ha inteso replicare l'ente intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso — mercé il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. ovvero del principio di non contestazione poiché il fatto addotto per giustificare il rilevato ritardo, vale a dire che l'offerta era pervenuta in prossimità dell'orario di scadenza ed era stata perciò protocollata il giorno successivo a termine scaduto, non era stato fatto oggetto di specifica contestazione, onde doveva ritenersene la prova positiva — è infondato allorché l'errore in parola è imputato alla decisione d'appello. E' invero opinione di questa Corte che <d'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo Ric. 2020 n. 05441 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -2- grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilnriente " therna decidendum" e " therna probandum" , sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello» (Cass., Sez. 4/11/2015, n. 22461); esso è al contrario inammissibile ove sia dedotto con riferimento alla sentenza di primo grado, posto che «con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado» (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733). 3. Il secondo motivo — mercé il quale si lamenta la violazione dell'art.2697 cod. civ. poiché, in difetto di applicazione del principio di non contestazione, il predetto fatto giustificativo sarebbe comprovato da una nutrita serie di documenti idonei ad assolvere l'onere probatorio incombente sulla deducente — è inammissibile poiché inteso a rivedere il giudizio probatorio esperito dal decidente di merito a cui spetta in via esclusiva il potere di apprezzare le risultanze di causa secondo il proprio prudente apprezzamento, giudizio che si sottrae all'invocato controllo di legittimità ove assistito da congrua ed adeguata motivazione. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2020 n. 05441 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -3- Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]. Gia 3ntu 'sogni 1N t,'‘C,ELLEPtIst