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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15991/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20439 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, n. 3520/04/2017, depositata in data 28 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna indicata in epigrafe che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 143/10/2013 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art.68 d.lgs. 546/1992, con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 21.989,15, a titolo di imposte di registro e ipotecarie, per l'anno 1981 a seguito di sentenza n. 7354/2006 della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso avverso l'atto impositivo presupposto; - la CTR ha affermato che la cartella impugnata era del tutto immotivata in quanto non era sufficiente il riferimento alla decisione della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso della contribuente relativamente all'atto presupposto di accertamento di imposte ipotecarie e di registro risalente al 1981, in difetto di indicazione dei criteri utilizzati dall'Ufficio per il calcolo dell'imponibile e dell'imposta; -la contribuente resiste con controricorso; -l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione della udienza di discussione a seguito di diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 notificato al contribuente il 5 giugno 2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000 nonché del d.m. n. 321 del 1999 per avere la CTR ritenuto la cartella non adeguatamente motivata nonostante recasse l'indicazione della sentenza, passata in giudicato, n. 7354 del 2006 della Commissione tributaria centrale di Roma, con ciò rendendo agevole l'individuazione della causale delle somme pretese stante il riferimento ad un atto il cui contenuto era già noto alla contribuente; - va preliminarmente osservato che il diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/18 (prot. 29460/2020) è stato notificato - come da documentazione prodotta in giudizio - il 5/6/2020 alla contribuente nel termine del 31 dicembre 2020 e nel rispetto delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche Circolare dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019 n. 6/E).

Invero, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 cit.

«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia».

Ne consegue che non essendo stato il diniego di condono- tempestivamente notificato alla contribuente- impugnato da quest'ultima, sussistendo l'interesse dell'Agenzia, occorre procedere al vaglio del motivo di censura formulato nel presente procedimento; -il motivo di ricorso va rigettato in forza dell'applicazione estensiva, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato esterno - formatosi in favore del coobbligato d'imposta [OSCURATO:PERSONA] - del quale ha dedotto di volersi avvalere la contribuente nella memoria illustrativa; -in particolare, con la detta memoria, la contribuente - premesso che la cartella in questione, emessa a seguito di sentenza n. 7354/2006 della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso avverso l'atto impositivo presupposto, era stata autonomamente impugnata dai coobbligati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) cui era stata notificata, e che il giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA] si era concluso favorevolmente al contribuente con l'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 6-5, n. 1349 del 18/1/2022 di rigetto dell'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di prime cure che aveva ritenuto illegittima la cartella medesima per difetto di motivazione non essendo sufficiente il riferimento in essa contenuto alla sentenza della CTC n. 7354/2006 - invoca l'estensione in proprio favore del giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]; - questa Corte ha precisato che "Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale" (Cass. Ord. n. 18154 del 5 luglio 2019).

Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano essendosi il giudicato formato in forza dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez.6-5, del 18.1.2022 n. 1349, successivamente al deposito del controricorso da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in esame e non essendo fondato su ragioni personali al condebitore solidale; merita ribadire il principio di diritto secondo cui "in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c. c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce" (Cass. Sez. 5, Ord. n. 6411 del 09/03/2021); -in conclusione il ricorso va rigettato; - in considerazione della formazione dell'eccepito giudicato in pendenza del giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti; ,f / p). p-,,,k? i) C 3.4.•••n h rD La Corte rigetta il ricorso; compensate tra le parti le spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20439 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, n. 3520/04/2017, depositata in data 28 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna indicata in epigrafe che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 143/10/2013 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art.68 d.lgs. 546/1992, con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 21.989,15, a titolo di imposte di registro e ipotecarie, per l'anno 1981 a seguito di sentenza n. 7354/2006 della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso avverso l'atto impositivo presupposto; - la CTR ha affermato che la cartella impugnata era del tutto immotivata in quanto non era sufficiente il riferimento alla decisione della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso della contribuente relativamente all'atto presupposto di accertamento di imposte ipotecarie e di registro risalente al 1981, in difetto di indicazione dei criteri utilizzati dall'Ufficio per il calcolo dell'imponibile e dell'imposta; -la contribuente resiste con controricorso; -l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione della udienza di discussione a seguito di diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 notificato al contribuente il 5 giugno 2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000 nonché del d.m. n. 321 del 1999 per avere la CTR ritenuto la cartella non adeguatamente motivata nonostante recasse l'indicazione della sentenza, passata in giudicato, n. 7354 del 2006 della Commissione tributaria centrale di Roma, con ciò rendendo agevole l'individuazione della causale delle somme pretese stante il riferimento ad un atto il cui contenuto era già noto alla contribuente; - va preliminarmente osservato che il diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/18 (prot. 29460/2020) è stato notificato - come da documentazione prodotta in giudizio - il 5/6/2020 alla contribuente nel termine del 31 dicembre 2020 e nel rispetto delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche Circolare dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019 n. 6/E). Invero, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 cit. «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia». Ne consegue che non essendo stato il diniego di condono- tempestivamente notificato alla contribuente- impugnato da quest'ultima, sussistendo l'interesse dell'Agenzia, occorre procedere al vaglio del motivo di censura formulato nel presente procedimento; -il motivo di ricorso va rigettato in forza dell'applicazione estensiva, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato esterno - formatosi in favore del coobbligato d'imposta [OSCURATO:PERSONA] - del quale ha dedotto di volersi avvalere la contribuente nella memoria illustrativa; -in particolare, con la detta memoria, la contribuente - premesso che la cartella in questione, emessa a seguito di sentenza n. 7354/2006 della Commissione tributaria centrale di accoglimento parziale del ricorso avverso l'atto impositivo presupposto, era stata autonomamente impugnata dai coobbligati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) cui era stata notificata, e che il giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA] si era concluso favorevolmente al contribuente con l'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 6-5, n. 1349 del 18/1/2022 di rigetto dell'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di prime cure che aveva ritenuto illegittima la cartella medesima per difetto di motivazione non essendo sufficiente il riferimento in essa contenuto alla sentenza della CTC n. 7354/2006 - invoca l'estensione in proprio favore del giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]; - questa Corte ha precisato che "Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale" (Cass. Ord. n. 18154 del 5 luglio 2019). Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano essendosi il giudicato formato in forza dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez.6-5, del 18.1.2022 n. 1349, successivamente al deposito del controricorso da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in esame e non essendo fondato su ragioni personali al condebitore solidale; merita ribadire il principio di diritto secondo cui "in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c. c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce" (Cass. Sez. 5, Ord. n. 6411 del 09/03/2021); -in conclusione il ricorso va rigettato; - in considerazione della formazione dell'eccepito giudicato in pendenza del giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti; ,f / p). p-,,,k? i) C 3.4.•••n h rD La Corte rigetta il ricorso; compensate tra le parti le spese del giudizio di le
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