CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione del foglio di via obbligatorio). 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, che, con unico motivo, denuncia vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta legittimità del provvedimento emesso dal Questore. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza. Per pacifica giurisprudenza (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649-01; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chiirila, Rv. 260897-01; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767-01), il sindacato del giudice in ordine al foglio di via obbligatorio, adottato dal Questore, non può tradursi nella rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento, dovendo soltanto riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione, plausibile e non apparente, sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. La sentenza impugnata si è rettamente attenuta al principio, avendo verificato che l'atto amministrativo recasse una puntuale enunciazione dei suddetti indici di pericolosità (tra cui l'abituale frequentazione di piazze di spaccio, da parte di soggetto pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti), onde fosse da escludere l'evidenza di abuso del potere discrezionale questorile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis